Trib. Isernia, sentenza 21/11/2024, n. 39
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Testo completo
N.________ SENT.
N. 2107/2024 R.G.V.G.
N._________CRON.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ISERNIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. V D G Presidente rel.
Dott.ssa E P G
Dott. M P Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione personale, pendente tra i coniugi:
, codice fiscale , nata il [...], a [...]_1 C.F._1
SANGRO (AQ), assistita e difesa dall'Avv. GIANLUCA GIAMMATTEO, codice fiscale
C.F._2
e
, codice fiscale , nato il [...], a [...]_2 C.F._3
SANNIO (IS), assistito e difeso dall'Avv. STEFANO MARINELLI, codice fiscale
C.F._4
e
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti, compreso il PM, hanno concluso per l'accoglimento della domanda di separazione personale.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 09.10.2024 i coniugi ed i rispettivi difensori, ai sensi degli artt.
473 – bis.51 cpc e 127 – ter cpc, hanno richiesto di sostituire l'udienza davanti al Presidente relatore con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare, avendo il P.M. in data
04.11.2024 espresso parere favorevole al suo accoglimento.
Ritiene il Collegio, sentito il Presidente relatore che ne ha riferito nell'odierna camera di consiglio da remoto, che la richiesta vada accolta, compensandosi le