Trib. Napoli, sentenza 19/11/2024, n. 7806

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Napoli, sentenza 19/11/2024, n. 7806
Giurisdizione : Trib. Napoli
Numero : 7806
Data del deposito : 19 novembre 2024

Testo completo

TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa Matilde Dell'Erario, ha pronunciato, in data 19/11/2024, scaduto il termine perentorio per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3, comma 10, del D.LGS 10/10/2022 n. 149, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 24594/2023 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e Previdenza
TRA
rapp.ta e difesa, come in atti, dall' avv. F G Parte_1 presso il quale elettivamente domicilia in Napoli al Corso Arnaldo Lucci n. 121
RICORRENTE E
con Controparte_1 sede in Roma, Piazza della Croce Rossa n. 1, C.F. e P. Iva , in persona P.IVA_1 dell'Avv. N N, in qualità di institore della Società, in virtù dei poteri conferitigli giusta procura per atto del Notaio, Dott.ssa del 9 marzo Persona_1
2023, rep N. 87281, rappresentato e difeso dagli avv.ti prof. R D L T e Giovanni Ronconi ed elettivamente domiciliato presso lo studio primo, sito in Napoli, Viale Gramsci, 14
RESISTENTE

OGGETTO: computo, ai fini dell'anzianità di servizio, del periodo di apprendistato;
differenze retributive
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 28.12.2023, la parte ricorrente, dipendente della società convenuta con inquadramento nella figura professionale di operatore specializzato manutenzione livello D2 operatori specializzati, esponeva di essere stata assunta in data 07.05.2018 con contratto di apprendistato professionalizzante della durata di 36 mesi,
con inquadramento nella figura professionale di operatore specializzato manutenzione livello E1 per poi ottenere il livello D3 nel maggio 2020 ed il livello D2 nel maggio 2022 a norma del CCNL per i dipendenti delle F.S. e collocata presso il Compartimento di Napoli ove aveva svolto, sin dall'assunzione, le stesse mansioni per l'intera durata del contratto di apprendistato, conclusosi in data 07.05.2021;
che, conclusosi con esito positivo il contratto di apprendistato, lo stesso era stato convertito in contratto a tempo indeterminato con conferma della figura professionale di operatore specializzato manutenzione e del numero di matricola;
che il rapporto di lavoro si era svolto senza subire alcuna interruzione tra la conclusione del contratto di apprendistato e la formale assunzione a tempo indeterminato;
che il contratto a tempo indeterminato prevedeva la decorrenza degli effetti giuridici dal 07.05.2018 e degli effetti economici solo dal 07.05.2021;
che da tale provvedimento era, quindi, scaturito che l'anzianità di servizio, ai fini economici, era stata valutata come decorrente soltanto dal momento della sua assunzione a tempo indeterminato senza considerare il periodo di apprendistato, producendo effetti conseguenziali ai fini dell'accantonamento della buonuscita (in quanto per il periodo di apprendistato non era stato possibile integrare ed incrementare le somme già accantonate con ulteriori accantonamenti di quote, così come risultava dalla nota della Direzione Generale) nonché il totale azzeramento dei cd. scatti e classi stipendiali biennali - rectius A.P.A. Anzianità Professionale Aziendale - nel senso che la non aveva computato, neppure a tal fine, il periodo lavorativo maturato Pt_2 durante il contratto di apprendistato;
che l'operato di appariva illegittimo Pt_2 considerata la continuità del suo rapporto di lavoro che, sin dal 07.05.2018, si era svolto senza alcuna soluzione di continuità e, pertanto, senza alcuna interruzione tra la conclusione del contratto di apprendistato e la formale assunzione a tempo indeterminato dal 07.05.2021, avendo continuato regolarmente a svolgere il proprio lavoro con il medesimo inquadramento di operaio specializzato manutenzione presso lo stesso impianto del Compartimento di Napoli;
che, conseguentemente, non si era vista attribuire il 1° scatto stipendiale (A.P.A.) dal 07.05.2020, decorsi, cioè, i due anni dall'inizio effettivo dell'attività lavorativa (ex art. 8 MOBILITÀ/AREA A.F. del 20.7.2012, rinnovato il 16.12.2016) ma solo dal maggio 2021 (dopo 36 mesi) e, da tale data, era stato conteggiato il decorso del biennio (cfr. ruoli paga) il che aveva comportato un'erronea complessiva valutazione degli aumenti periodici di anzianità e degli scatti di anzianità da lei maturati essendole stati erogati importi inferiori a quelli effettivamente dovuti in corrispondenza alla reale anzianità di servizio maturata ed in applicazione della normativa vigente;
che, per il periodo 2018/2021, non le era stato erogato alcunché a titolo di trattamento di fine rapporto, come pure sarebbe dovuto avvenire laddove il contratto di apprendistato avesse rappresentato un rapporto di lavoro distinto e diverso rispetto a quello decorrente dal 07.05.2018;
che, a conferma del carattere unitario del rapporto di lavoro in esame, si era anzi provveduto ad accantonare le quote di TFR inerenti al periodo di formazione e lavoro che, per espressa volontà datoriale, “ … non potranno essere liquidate se non quando sarà intervenuta la risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato “ (v. cit. nota della Direzione Generale).
Tanto premesso conveniva la parte resistente dinanzi all'adito Tribunale al fine di ottener l'adozione dei seguenti provvedimenti di giustizia:

1. Accertare e dichiarare l'illegittimità ed invalidità della clausola di cui al contratto di apprendistato professionalizzante stipulato tra ricorrente e Controparte_1 il 07.05.2018 che limita la decorrenza dell'anzianità di servizio e riduce gli

[...] importi maturati a titolo di scatti stipendiali A.P.A. ;



2. accertare e dichiarare che la complessiva anzianità di servizio correlata al periodo di apprendistato professionalizzante deve essere considerata valida ed utile sia agli effetti giuridici che degli aumenti periodici di anzianità, che per il ricorrente decorre dalla data di inizio del rapporto del 07.05.2018;



3. ordinare alla convenuta di provvedere alla ricostruzione giuridica e retributiva del ricorrente;



4. accertare e dichiarare che al ricorrente spetta l'adeguamento degli aumenti periodici di anzianità A.P.A. [Anzianità Professionale Aziendale] e la somma indicata negli allegati conteggi per il periodo dal 01.06.2020 al 31.12.2023, la complessiva cifra di €. 1.645,58 dovuta quanto ad €. 1.382,92 per sorta, €. 122,15 per rivalutazione ed €. 140,52 per interessi oltre ulteriori accessori dal 01.01.2024 e/o la differente somma di Giustizia e per l'effetto



5. condannare in persona del legale rapp.te pro Controparte_1 tempore con sede legale in Roma Piazza della Croce Rossa n.1 alla ricostruzione del trattamento economico ed al pagamento in favore del ricorrente della somma di €. 1.645,58 dovuta quanto ad €. 1.382,92 per sorta, €. 122,15 per rivalutazione ed €. 140,52 per interessi e/o la differente somma di Giustizia il tutto oltre le maturande differenze e gli ulteriori accessori dal 01.01.2024 al saldo
”;
il tutto con vittoria di spese di lite. Nel resistere eccepiva l'infondatezza della domanda giudiziale della Controparte_2 quale chiedeva il rigetto con condanna al pagamento delle spese di lite. All'esito del deposito di note conclusionali il Tribunale osserva che: La domanda è fondata e va accolta alla stregua della considerazioni che seguono. Risulta pacifico tra le parti oltre che documentalmente provato che la ricorrente è stata assunta il 7 maggio 2018 con contratto di apprendistato professionalizzante della durata di 36 mesi, trasformato in contratto a tempo indeterminato con decorrenza dal 7 maggio 2021. L'unica normativa applicabile al contratto oggetto di giudizio risulta, pertanto, essere contenuta nel D. Lgs. 81/2015. L'art. 42 del citato d.lgs. n. 81/2015 stabilisce che – salvo quanto previsto dalla medesima norma ai commi 1 (forma del contratto), 2 (durata minima), 3 (sanzioni per illegittimo licenziamento) e 4 (recesso) - «la disciplina del contratto di apprendistato è rimessa ad accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale» nel rispetto di una serie di principi (divieto di retribuzione a cottimo;
possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori;
presenza di un tutore o referente aziendale;
possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del lavoro, di durata superiore a trenta giorni;
ecc.). Dunque, il legislatore del 2015 ha affidato la disciplina dell'apprendistato alla contrattazione collettiva qualificata contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale») per tutti quei profili che considera non “coperti” da inderogabilità e, anzi, apertamente modulabili dalle parti sociali.
Ciò premesso, si evidenzia che la disciplina
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