Trib. Roma, sentenza 01/04/2024, n. 3835

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 01/04/2024, n. 3835
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 3835
Data del deposito : 1 aprile 2024

Testo completo

-1-
TRIBUNALE DI ROMA
I sezione lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr. Paola Giovene di Girasole, presso il Tribunale di Roma, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza all'esito dell'udienza di discussione del 13 marzo 2024 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 2483/2023
TRA
QP ON s.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti
Franca Tudini e Riccardo Ialenti, per mandato in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio della prima in Campobasso, alla C.da Colle Serano n. 7/b;
ricorrente
E
Fondazione ENASARCO, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avv.
Giuliana Miriam Scampoli, per mandato in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, alla via Antonio Bertoloni n. 35;
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.1.23 la ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 7687/2022 emesso in data 9.12.22 dal Tribunale di Roma, sezione lavoro, di condanna dell'opponente al pagamento della somma di € 40.647,89 a titolo di contributi e sanzioni per il periodo gennaio 2016-dicembre 2020, in forza di un verbale ispettivo del
19.5.21 in cui gli Ispettori hanno qualificato come rapporti di agenzia una serie di collaborazioni in essere tra la società ed alcuni soggetti analiticamente indicati.
A sostegno del ricorso ha dedotto l'insussistenza di un rapporto di agenzia con i nominativi ivi indicati, ad eccezione di alcuni di loro per cui, pur non disconoscendo che trattasi di agenti, ha tuttavia contestato sotto vari aspetti l'entità dei contributi e delle sanzioni applicate.
Ha chiesto pertanto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, previa sospensione cautelare dell'esecutività dello stesso.
L'Enasarco, regolarmente costituitasi, ha affermato l'infondatezza dei motivi posti a base dell'opposizione, e concluso per il rigetto della domanda, con conferma dell'opposto decreto ingiuntivo.
Tribunale di Roma - Sez. I Lavoro


-2-
Sulla documentazione allegata, disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., viste le note scritte di entrambe le parti, all'esito dell'udienza del 13 marzo 2024 la causa è stata decisa come da dispositivo e contestuale motivazione.
L'opposizione è infondata e va pertanto rigettata.
Il decreto ingiuntivo opposto è fondato su un verbale di accertamento del 19.5.21 e riguarda il periodo da gennaio 2016 a dicembre 2020 (doc. 3 fascicolo monitorio).
Qp ON ha ritenuto corretto l'operato dei verbalizzanti, quanto ai nominativi CA
MA, LO CO e OS AP, non contestando dunque quanto accertato come dovuto per le loro posizioni.
La società inoltre non ha contestato la natura di agenzia del rapporto di collaborazione con i nominativi MA LE, CL RO OS, NI D'RI, MAliano NT,
NA PO limitandosi, quanto ai suddetti nominativi, a contestare l'entità degli importi ingiunti a titolo di contributi e conseguenti sanzioni.
In particolare, per quanto riguarda la PO, ha affermato di non aver provveduto al dovuto versamento per mancanza di liquidità, riconoscendo dunque quanto accertato come dovuto, per la suddetta, dagli ispettori verbalizzanti;
in relazione all'LE ed al NT, ha contestato l'assoggettamento a contributi delle somme loro
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