Trib. Lodi, sentenza 03/01/2025, n. 1

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Lodi, sentenza 03/01/2025, n. 1
Giurisdizione : Trib. Lodi
Numero : 1
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 3118/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice rel.
Dott.ssa Francesca Varesano Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3118/2024 promossa congiuntamente da:
, rappresentata e difesa dall'Avvocato Controparte_1 C.F._1
FRACCARO CINZIA
e da
rappresentata e difesa dall'Avvocato Controparte_2 C.F._2
FRACCARO CINZIA
Ragioni in fatto e in diritto della decisione

1. e con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente Controparte_1 Controparte_2
sottoscritto e depositato in data 12/11/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
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2) Il figlio minore , che compirà 1 anno il 12 novembre 2024 e che Per_1 attualmente frequenta l'asilo nido dalle ore 07.30 alle 16.30, viene affidato in via condivisa ai genitori e andrà ad abitare con la mamma presso l'abitazione coniugale sita in Casalmaiocco (LO), via Malpensata, 9/A. Il padre, vista la tenera età di
, avrà la facoltà di vederlo quotidianamente presso l'abitazione coniugale in Per_1
orari che i coniugi concorderanno in base alle esigenze primarie del minore. I coniugi concordano che verrà trascorso dal piccolo con entrambi i Persona_2 Per_1
genitori. A decorrere dal 2025, e sempre compatibilmente con le esigenze del minore, i genitori concorderanno come trascorrere le vacanze natalizie e pasquali, eventualmente anche in maniera separata. Per quanto riguarda le vacanze estive, invece, il SI. potrà trascorre con il figlio anche più Controparte_3
giorni consecutivi, tenendolo quindi con sé per il pernottamento, a decorrere dal compimento del quarto anno di età di . Il periodo delle vacanze estive dovrà Per_1
in ogni caso essere concordato tra i coniugi in anticipo, in base al calendario delle rispettive ferie lavorative. Durante le vacanze estive i coniugi si obbligano
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