Trib. Massa, sentenza 05/06/2024, n. 135
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Testo completo
Successivamente all'udienza del 05/06/2024 sono presenti in videoconferenza l'Avv. S L R in sostituzione dell'Avv. NOCENT ROBERTO per la parte ricorrente e l'Avv.
L G per l' AVVOCATURA DELLO STATO GENOVA per la parte resistente.
I difensori sono noti all'ufficio.
I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
IL GIUDICE
Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c.
I difensori si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, discutono oralmente la causa e contestano le difese avversarie.
Parte ricorrente chiede che il giudice voglia applicare i conteggi quantificati dal CTU in applicazione del CCNL Turismo, più favorevoli al ricorrente.
L'avv. L osserva che sarà il giudice a valutare la questione di diritto circa il CCNL applicabile. Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice interrompe il collegamento e si ritira in camera di consiglio, previo accordo delle parti di essere esonerate dalla presenza in udienza in videoconferenza al momento della lettura. All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.
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IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa Erminia Agostini all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa di Lavoro proc. n. 12 /2023 promossa da:
elettivamente domiciliato in Indirizzo Parte_1
Telematico presso l'avv. NOCENT ROBERTO giusta procura in atti
CONTRO
Controparte_1 con il patrocinio dell'AVVOCATURA DELLO STATO GENOVA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente Parte_1 deduceva che a far data dal 2019 aveva iniziato a svolgere attività lavorativa, sebbene con periodi di interruzione, presso la casa di reclusione di Massa con la mansione di
da ottobre 2019 a Parte_2
Dicembre 2019, nonché da luglio 2020 a Novembre 2021.
Lamentava parte ricorrente che dai cedolini paga emergeva la corresponsione di compensi inferiori rispetto a quelli previsti dai rispettivi CCNL rispetto alle concrete mansioni svolte in ragione alla quantità e qualità del lavoro, prestato, nonché del livello e categoria di riferimento, ed anche l'omessa corresponsione della tredicesima mensilità, della quattordicesima mensilità, del TFR, nonché di ogni
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indennità e accessori previsti dalla legge, con conseguente omesso versamento dei relativi contributi previdenziali, assistenziali ed infortunistici ( e . CP_2 CP_3
Il ricorrente vantava dunque una pretesa creditoria ammontante complessivamente ad Euro 3539,15.
I - LA NORMATIVA
La remunerazione del lavoro carcerario è disciplinata dall'art. 22 L. 354/75 che, nel testo introdotto dall'articolo
7 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 prevedeva al I comma: