Trib. Roma, sentenza 12/06/2024, n. 10061

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 12/06/2024, n. 10061
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 10061
Data del deposito : 12 giugno 2024

Testo completo

N. R.G. 30236/2023

TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
Va premesso che all'udienza cartolare del 30.05.2024 nella causa tra S.A.C. SRL e la parte convenuta NV SPA tempestivamente costituita hanno depositato le prescritte note di udienza i rispettivi difensori. sono comparsi.
Il Tribunale
Lette le conclusioni rassegnate come in epigrafe negli atti difensivi e visto l'art 281
III comma sexies c.p.c ha trattenuto la causa in decisione, riservando il deposito del dispositivo di sentenza e annessa motivazione della decisione nei successivi trenta giorni.
In ottemperanza al provvedimento di udienza si procede come di seguito.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella causa in epigrafe meglio identificata, in persona del giudice, dr Claudio
Patruno ha pronunciato la seguente
SENTENZA con contestuale redazione dei sintetici motivi di fatto e di diritto della decisione, come di seguito articolati.
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni per parte attrice: “Voglia il Tribunale dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo 7974/2023, emesso dal Tribunale di Roma in data 24.04.2023, depositato in cancelleria in pari data reso nel procedimento recante il R.G. N° 20745/23, e notificato alla odierna opponente il 28 aprile 2023, perché l'intimazione si fonda su documenti privi di ogni requisito richiesto dalla legge per essere ritenuto, titolo esecutivo;

3°) per l'effetto dichiarare la validità del contratto di investimento, con obbligo di NV alla liquidazione del III SAL;
4°) in subordine ritenere incongruente il quantum richiesto e rideterminarne l'ammontare;
5°) condannare chi di ragione al pagamento delle spese, diritti ed onorari di questo giudizio, distrazione delle spese ex art 93 c.p.c. correttamente quantificata secondo i parametri forensi in favore dell'avvocato scrivente”.
Conclusioni per parte convenuta: “ Voglia il Tribunale, rigettare in toto l'opposizione promossa dalla società Sac S.r.l., in p.l.r.p.t., con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 7974/23 (R.g. n. 20745/23) e condanna di quest'ultima al pagamento, in favore
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di NV, della somma di €. 62.934,14= oltre spese legali e interessi maturandi come da decreto ingiuntivo;
ancora nel merito, rigettare in toto l'opposizione promossa dalla società Sac S.r.l., in p.l.r.p.t., previo accertamento dell'esercizio legittimo del diritto di revoca di NV e dell'inadempimento compiuto da SA S.r.l. in p.l.r.p.t. con reiezione anche della domanda formulata da quest'ultima di liquidazione del III SAL;

3. in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale dell'opposizione promossa, previo accertamento dell'obbligo in capo alla società SA S.r.l. di restituire alla società opposta la somma
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