Trib. Pistoia, sentenza 02/01/2025, n. 4

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Pistoia, sentenza 02/01/2025, n. 4
Giurisdizione : Trib. Pistoia
Numero : 4
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo


Repubblica Italiana
Tribunale di TO In Nome del Popolo Italiano il giudice dott.ssa Lucia Leoncini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1959/2022 tra le parti:
RO EI (cf EIMRA50R14E432W), con gli avv. BUFALINI MAURIZIO (cf [...]),
DAL LAGO FLAVIANO (cf [...]),
AL AR (cf. [...])
ATTORE OPPONENTE
ILLIMITY SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO SPA (cf 10936730968), con l'avv. MARICONDA VINCENZO (cf [...])
CONVENUTA
Decisa a TO in data 01/01/2025 sulle seguenti conclusioni:
Attore: come da nota scritta ex art. 127ter c.p.c. depositata in data 6.9.2024, da intendersi qui integralmente richiamata
Convenuta: come da nota scritta ex art. 127ter c.p.c. depositata in data
2.9.2024, da intendersi qui integralmente richiamata
Fatto e diritto
I.1. Si decide l'opposizione inizialmente promossa da RO CE e RA
LB avverso il d.i. n. 1012/2022 emesso dall'intestato Tribunale in data

9.5.2022 in danno degli odierni opponenti, nella loro qualità di fideiussori di
Macolive Trading s.p.a. (società all'epoca già fallita) e in favore di Illimity società di gestione del risparmio s.p.a. quale cessionaria di crediti di
Chiantibanca S.C. per l'importo di euro 689.160,50 oltre interessi come chiesti in ricorso monitorio e spese di procedura a titolo di saldo debitore per utilizzo delle linee di credito a breve termine sul conto corrente n. 66/000562670 acceso presso Chiantibanca.
Gli opponenti contestano il titolo impugnato e l'avversa creditoria argomentando circa:
(i) la natura omnibus, ma non di “contratto autonomo di garanzia”, delle fideiussioni dagli stessi rilasciate per la Macolive Trading s.p.a.;

(ii) la nullità e/o inefficacia delle fideiussioni del 12.7.2012, dei successivi atti integrativi del 7.3.2013 e 25.10.2013 e dell'atto notarile di conferma delle fideiussioni del 20.11.2017 per violazione della l. n. 287/1990;

(iii) la decadenza di Illimity SGR s.p.a. dalla garanzia fideiussoria per decorso del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. e la nullità della clausola n. 5 co. 7 delle fideiussioni rilasciate dagli opponenti per violazione della normativa antitrust;

(iv) i presupposti per ottenere la sospensiva ai sensi dell'art. 649 c.p.c.;

e concludono per sentir
1) In via preliminare, disporre la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, sussistendo il presupposto dei gravi motivi previsto dall'art. 649 c.p.c.;

2) Nel merito, dichiarare la nullità e/o l'inefficacia ex Legge 10.10.1990 n.
287 delle clausole nn. 1 comma 2, 1 comma 3 e 5 comma 7 contenute nei contratti di fideiussione del 12.7.2012 (Doc.1) nonché dell'art. 2 comma 2 paragrafo 1 dell'atto di conferma di fideiussione del 20.11.2017 ai rogiti
Notaio Dami (Doc.3), senza efficacia di giudicato;

3) per l'effetto, dichiarare l'intervenuta decadenza di ILLIMITY SOCIETA'
DI GESTIONE DEL RISPARMIO SPA dalla garanzia fideiussoria per non essersi attivata contro la debitrice principale nel termine di 6 mesi prescritto dall'art.
1957 CC;

4) in ogni caso, dichiarare nullo, annullare o revocare il decreto ingiuntivo 9.5.2022 n. 516 siccome invalido, illegittimo ed infondato e respingere la pretesa di pagamento di ILLIMITY SOCIETA' DI GESTIONE DEL
RISPARMIO SPA perché infondata in fatto e in diritto”.
Con vittoria di spese e compensi professionali ex DM 55/2014, con distrazione ex art. 93 Cpc a favore dei difensori antistatari che dichiarano di avere anticipato le spese e di non avere riscosso gli onorari”.
I.2. Si costituisce in giudizio parte convenuta, contestando i singoli motivi di doglianza avversari e chiedendo:
- in via preliminare, respingere l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà di cui è munito il decreto ingiuntivo n. 516/2022 – R.G. n.
1012/2022, emesso dal Tribunale di TO il 9.5.2022 e spedito in forma esecutiva il 18.5.2022;

- nel merito, rigettare tutte le domande avversarie formulate perché totalmente infondate in fatto e in diritto;

- sempre nel merito, rigettare la domanda di nullità con riguardo alla fideiussione del 12.7.2012, alle relative variazioni, ed alla sua rinegoziazione di cui all'atto notarile del 20.11.2017, art. 2, paragrafo secondo, rilasciata dai sigg.ri RO CE e RA LB nell'interesse della Macolive Trading s.p.a. ed a favore del Credito Cooperativo AN di TO (poi fusasi per incorporazione con CH Credito Cooperativo società cooperativa ed
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi