Trib. Siracusa, sentenza 17/07/2024, n. 1690
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Siracusa
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Domenico Stilo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3959/2017 R.G. promossa da:
TO OR, nato a [...] il [...] (C.F. [...]), rappresentato e difeso dall'AVV. D'ALESSANDRO NICOLÒ (C.F. [...]), ed elettivamente domiciliato in Siracusa, Viale Santa Panagia n. 168, presso lo studio legale dell'avv. Stefano Leone, giusta procura in calce al ricorso introduttivo.
Attore
contro
:
RIO SOFIO, nato a [...] il [...] (C.F. [...]), rappresentato e difeso dall'AVV. FERRARO MARCO (C.F. [...]) e dall'avv. GIOVE
STEFANO (C.F. [...]), presso il cui studio, in Roma, Viale Regina
Margherita, n. 278, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
Convenuto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note d'udienza cartolare del 13 dicembre 2023, richiamate nell'ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. resa il 26 gennaio 2024.
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1. Con atto di citazione ritualmente notificato ND SA chiamava in giudizio il Notaio dott. Rio Sofio per sentirne accertare la responsabilità professionale.
Esponeva l'attore di avere ricevuto, in data 12 novembre 1991, per donazione da parte dalla propria madre MA BA lo stacco di terreno sito nel territorio di Solarino, contrada
Pozzo Oliva, esteso nella quota di sua pertinenza per are quattordici e centiare trentuno (a. 14.31) individuato in catasto alla partita 4041, foglio 9/A, particelle 1407, 1408, 1409, giusta frazionamento n. 660/91;
e che successivamente, in data 16 novembre 2011, con rogito notaio
Sofio Rio (Rep. n. 16434 Racc. 9673), alienava il suddetto fondo ai Signori CA SA e Di
LA NN, entrambi sia in proprio che nella qualità di genitori esercenti la patria potestà sui loro
Figli CA OR, CA ON e CA AR al prezzo complessivo di € 103.000,00.
Lamentava, parte attrice, che in tale occasione il notaio, nell'espletamento dell'incarico ricevuto, nulla ebbe a riferire a parte alienante in ordine al regime fiscale vigente con riferimento alla c.d. imposta sulla plusvalenza da cessione di immobili.
In particolare, deduceva che il dott. Rio Sofio nulla ebbe a comunicare all'alienante in ordine alla possibilità di procedere, prima della vendita, ai sensi dell'art. 7 del D.L. n. 70/2011, alla rivalutazione del costo o del valore del precedente acquisto dei terreni posseduti sulla base di una perizia giurata di stima, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva alle imposte sui redditi pari al 4% del valore stimato, che avrebbe consentito al venditore stesso di evitare il pagamento della tassazione sulle plusvalenze da cessione di immobili.
Deduceva, quindi, che a seguito della suddetta alienazione, l'odierno attore ebbe a ricevere, in data 21 maggio 2015, un avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate scaturente da controlli incrociati con il sistema centrale dell'Anagrafe Tributaria in materia di cessioni di
Terreni Edificabili, con cui gli è stata contestata la omessa indicazione del reddito derivante dalla plusvalenza ottenuta dall'alienazione del suddetto fondo nonché la omessa dichiarazione ai sensi degli artt. 38 e 41bis del DPR n. 600/73, con conseguente irrogazione di sanzioni ed interessi per la somma totale di € 65.061,34, poi ridefinita in € 41.256,64 a seguito di atto di adesione, a fronte di un esborso che sarebbe stato pari ad €. 4.120,00, pari al 4% del valore di vendita, laddove avesse avuto la consapevolezza di poter ricorrere alla rivalutazione del terreno ai sensi del sopra citato art. 7 del d.l. n. 70/2011.
Ritenuta la responsabilità del Notaio per non avere prestato idoneo consiglio fiscale, chiedeva la condanna del convenuto al pagamento, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, della somma di €. 37.136,64, pari alla differenza tra l'importo a titolo di imposta sulla plusvalenza che
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il ricorrente si trova a dover pagare (€ 41.256,64) e l'importo che avrebbe dovuto pagare laddove avesse ricevuto la dovuta consulenza (€ 4.120,00), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda e sino al soddisfo.
Si costituiva il convenuto contestando quanto dedotto dall'attore in quanto la ricostruzione dei fatti offerta da quest'ultimo era errata e incompleta.
In particolare, rilevava che prima della stipulazione del contratto definitivo avvenuto il 16 novembre 2011 non vi era stato alcun contatto preventivo tra lo studio notarile e l'odierno ricorrente.
In secondo luogo, sosteneva che nell'occasione egli ebbe a dare ampia informativa proprio in ordine al regime fiscale delle plusvalenze, nel momento in cui gli acquirenti appresero dalla lettura dell'atto e del relativo certificato di destinazione urbanistica che il terreno che stavano acquistando era solo in parte edificabile poiché una parte (qualificata nell'atto come non – agricola) era assoggettata al regime delle c.d. “Zone Bianche”, ovvero zone per i quali i vincoli di esproprio erano ormai scaduti;
che, pertanto, ebbe a rappresentare al venditore l'impossibilità di avvalersi del meccanismo della rivalutazione con pagamento dell'imposta sostitutiva perché: la natura del terreno, assimilabile per gli indici di edificabilità più ad un terreno agricolo (o comunque ad un terreno non del tutto edificabile) in titolarità all'alienante da più di 5 anni, faceva fortemente dubitare sull'applicabilità o comunque sulla convenienza economica del suddetto regime;
in ogni caso, il pagamento dell'imposta sostitutiva al 4%, necessita di una perizia giurata che attesti il valore del bene rivalutato e che deve essere necessariamente fatta prima del rogito (peraltro, lo stesso pagamento dell'imposta sostitutiva sarebbe dovuta avvenire prima della stipula).