Trib. Nuoro, sentenza 18/07/2024, n. 367
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Testo completo
R. G. N. 1456/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE nella seguente composizione
Dott.ssa T L Presidente
Dott.ssa F L Giudice
Dott. C G Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 1456 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2018 avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa da:
, nato a Orosei il 07/05/1956, C. F. Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. M G P, giusta procura in C.F._1
atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Nuoro, corso Garibaldi n. 17;
Ricorrente contro nata a Locarno (Svizzera) il 29/04/1967, C.F. , Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. M C, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Siniscola, via Olbia n. 19;
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per parte ricorrente (così come rassegnate nella prima memoria ex art. 183, co. 6,
c.p.c. e confermate all'udienza del 28.09.2023):
«chiede che il G.I. Voglia disporre
- La separazione personale svolta nel ricorso introduttivo;
- Che la separazione sia pronunciata con addebito alla Sig.ra per aver la stessa CP_1
intrattenuto una relazione extraconiugale in costanza di matrimonio e, per il fatto ancora più grave (dopo l'apparente riconciliazione ed il superamento della crisi dovuta alla
1 R. G. N. 1456/2018
relazione extraconiugale), che la sig.ra ha sempre adottato atteggiamenti CP_1
vessatori contro il marito, condizionando tutti i rapporti familiari con i suoi atteggiamenti dispostici e volutamente denigratori nei confronti del marito, continuamente offeso nella sua dignità di marito e nel suo affetto di padre;
- - Che venga riconosciuto alla sig.ra un assegno di mantenimento nella misura di CP_1
€ 300,00 o in quella veriore stabilita dal Giudice in corso di causa;
- - Che la casa familiare venga assegnata al ricorrente in quanto proprietario esclusivo del bene, perché lo stesso possa usarne come dimora familiare, anche per i figli, qualora lo vorranno;
- - Con vittoria di spese e competenze legali.»
Conclusioni per parte resistente (così come rassegnate comparsa di costituzione e risposta dep. in data 30.5.2019 e confermate all'udienza del 28.09.2023):
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti, così giudicare:
In via preliminare, indifferibile ed urgente:
- previa modifica dell'ordinanza pronunciata in data 21.02.2019 nella sola parte in cui rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale, da confermarsi nel resto, disporsi l'assegnazione della casa coniugale a favore della signora per i motivi di cui al capo II del Controparte_1
presente atto;
- in netto subordine, in via cautelare ed urgente, riconoscere il diritto di prelievo in capo alla sig. di tutti gli arredi indicati al capo V del presente atto in quanto beni personali della CP_1
signora CP_1
In via preliminare in rito:
- dichiarare il ricorso improcedibile e/o improponibile nel merito per il motivo di cui al capo I del presente atto;
Nel merito:
- pronunciare la separazione legale dei coniugi per fatto addebitabile al ricorrente per i fatti precisati sia nella memoria difensiva che nella comparsa di risposta al capo II pag. 9 rigo settimo e pagg. 10, 11;
- confermare il diritto della sig.ra a percepire l'assegno di mantenimento dal Controparte_1 proprio coniuge sig. di importo pari ad € 800,00 per tutte le Parte_1
ragioni sopra esposte;
2 R. G. N. 1456/2018
- disporre un assegno di mantenimento di importo pari ad € 250,00 in favore del proprio figlio
nato il 13.04.1998 a Locarno (CH), c.f. da corrispondere Persona_1 CodiceFiscale_3
direttamente mediante accredito bancario al seguente iban: IT 43 G 07601 17300 001032832394;
- disporre l'assegnazione della casa coniugale sita nel Comune di Orosei nella località “Pane
Iffustu” in favore della coniuge sig.ra dove attualmente risiede e continuerà a Controparte_1
dimorare unitamente al proprio figlio . Per_1
In via riconvenzionale:
1) disporre lo scioglimento della comunione legale tra coniugi ai sensi degli artt. 194 e 195 cc così come formulata al capo III e dunque la divisione dei tutti i beni immobili che compongono la comunione legale e che sono: la casa coniugale sita nel Comune di Orosei di 92 mq distinta in catasto fg 18 mp. 636 categoria A3 di consistenza 5 vani più la cantina;
la cisterna di 100 mila litri d'acqua;
un magazzino disimpegno;
tutto il terreno attorno alla casa, compresa
l'area sulla quale insiste un oliveto;
previa predisposizione di un progetto di divisione che consenta la divisione della casa coniugale in due unità immobiliari distinte di identica superficie, con ingressi separati;
individui e preveda l'assegnazione, laddove non sia possibile la divisione in natura, di quote paritarie previo eventuale conguaglio. Disporsi altresì la divisione dei beni mobili così come individuati dettagliatamente al punto n.7 del capo III del presente atto;
2) accogliere la domanda di ripetizione del credito (formulata nel capo IV della presente espositiva) vantato dalla signora per l'aver conferito nella comunione i seguenti CP_1
beni personali ex art. 179 c.c. (29 mila franchi svizzeri a titolo di tfr maturato prima del matrimonio, 11.622,00 Eu somma ricevuta a titolo di risarcimento del danno da sinistro stradale) e riconoscere il diritto della a ripetere dal proprio coniuge l'importo di CP_1
100.000 Eu quale corrispettivo dell'alienazione della casa di Favignana;
e per l'effetto disporre che il sig. corrisponda alla sig.ra Parte_1 CP_1
la somma complessiva di € 137.464,05 (risultante dalla somma algebrica di 29 mila
[...]
franchi svizzeri, 11.622,00 eu e 100.000,00 eu ) oltre rivalutazione monetaria.
3) riconoscere alla sig.ra il diritto a prelevare i seguenti beni mobili come CP_1
specificato al capo V del presente atto: una base in legno massiccio, un comò con una piccola vetrina in legno massiccio, un tavolo con sedia, due letti singoli con relativi comodini in legno massiccio con rilievo a forma di conchiglia, un armadio con specchio ovale, 4 tappetti pakistani più uno turco, 3 arazzi sardi, un tavolino piccolo legno scuro e due sedie con cuscini bordeaux;
beni questi ultimi che le
3 R. G. N. 1456/2018
appartengono come beni personali ai sensi degli artt. 179, 195 e 196 c.c, ed in caso di loro assenza, accertare il diritto della sig.ra alla ripetizione del loro valore dal sig. CP_1
Pt_1
Con vittoria di competenze e spese.”.
Conclusioni del PM:
- Conclude per la pronuncia della separazione dei coniugi alle condizioni stabilite dal Tribunale con provvedimento del 21.02.2019.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha adito il Tribunale di Nuoro per sentir dichiarare Parte_1
la separazione personale da A fondamento della domanda, il ricorrente Controparte_1
ha allegato: che i coniugi hanno contratto matrimonio civile in Svizzera il 26.07.1993;
che dall'unione sono nati due figli: nato il g. 1.11.1993, attualmente in Svizzera per Persona_2
un contratto di formazione lavoro, e , nato il 13.04.1998 -il quale risiede presso i genitori, Per_1
non ha completato gli studi ma è autosufficiente perché lavora come aiuto pizzaiolo-;
che l'attuale residenza della famiglia è fissata in Orosei in un'abitazione di proprietà del ricorrente;
che nel tempo il rapporto coniugale si è deteriorato a causa dei comportamenti della tanto che la CP_1
convivenza è divenuta impossibile;
che la nel 2012 ebbe una relazione extraconiugale;
CP_1
che la crisi coniugale si è aggravata a causa dell'atteggiamento ostile e carente di affetto adottato dalla moglie a seguito dell'insorgere delle gravi patologie invalidanti del ricorrente;
che la stessa si
è disinteressata totalmente della salute del marito e che, anzi, lo ha maltrattato dal punto di vista psicologico;
che questi comportamenti hanno turbato anche il rapporto con i figli, soprattutto con
, il quale ha adottato un atteggiamento dispotico, maleducato e di disistima nei confronti del Per_1
padre;
infine, il ricorrente ha allegato di aver aperto un nuovo conto corrente bancario ove versa la propria pensione e che dal giugno 2018 ha provveduto al versamento in favore della moglie di una somma mensile pari a € 600,00.
Ciò premesso, ha chiesto la pronuncia della separazione personale dei coniugi con addebito alla
e l'assegnazione della casa coniugale in suo favore. CP_1
Con memoria difensiva depositata il 18.01.2019, si è costituita in giudizio la Controparte_1
quale, non opponendosi alla pronuncia della separazione, ha contestato quanto allegato dal ricorrente. Ha, infatti, rappresentato che le prime difficoltà nel rapporto coniugale sono sorte nel
2004, a seguito del trasferimento in Sardegna, quando il ricorrente è stato congedato dal servizio per infermità;
che l'infermità era dovuta a sindrome ansiosa e depressiva, manifestatasi con frequenza lungo tutta la carriera del sig. che, successivamente, il ricorrente ha iniziato ad assumere Pt_1
4 R. G. N. 1456/2018
sempre più frequentemente dosi smodate di alcool tanto da divenire sempre più aggressivo verbalmente;
che tale aggressività ha raggiunto il culmine il 6.10.2018, quando il ricorrente ha minacciato la brandendo in aria una zappa;
che il ricorrente ha rifiutato l'interessamento CP_1
della moglie, impedendole di prestargli assistenza;
che la convivenza è divenuta insostenibile esclusivamente a causa del comportamento aggressivo e conflittuale del ricorrente, il quale, con
l'assunzione quotidiana di alcool, ha compromesso in maniera irreversibile il rapporto coniugale;
infine, ha allegato, che essa resistente non è economicamente indipendente, poiché, dopo il matrimonio per seguire il marito si è dimessa dal lavoro come impiegata presso un Ufficio Postale
Svizzero;
che essa ha sempre contribuito al menage familiare dedicandosi totalmente alla famiglia;
che la somma di € 600,00 versatagli dal marito è insufficiente per provvedere alle varie spese che deve sostenere;
infine, ha allegato, che
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE nella seguente composizione
Dott.ssa T L Presidente
Dott.ssa F L Giudice
Dott. C G Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 1456 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2018 avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa da:
, nato a Orosei il 07/05/1956, C. F. Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. M G P, giusta procura in C.F._1
atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Nuoro, corso Garibaldi n. 17;
Ricorrente contro nata a Locarno (Svizzera) il 29/04/1967, C.F. , Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. M C, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Siniscola, via Olbia n. 19;
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per parte ricorrente (così come rassegnate nella prima memoria ex art. 183, co. 6,
c.p.c. e confermate all'udienza del 28.09.2023):
«chiede che il G.I. Voglia disporre
- La separazione personale svolta nel ricorso introduttivo;
- Che la separazione sia pronunciata con addebito alla Sig.ra per aver la stessa CP_1
intrattenuto una relazione extraconiugale in costanza di matrimonio e, per il fatto ancora più grave (dopo l'apparente riconciliazione ed il superamento della crisi dovuta alla
1 R. G. N. 1456/2018
relazione extraconiugale), che la sig.ra ha sempre adottato atteggiamenti CP_1
vessatori contro il marito, condizionando tutti i rapporti familiari con i suoi atteggiamenti dispostici e volutamente denigratori nei confronti del marito, continuamente offeso nella sua dignità di marito e nel suo affetto di padre;
- - Che venga riconosciuto alla sig.ra un assegno di mantenimento nella misura di CP_1
€ 300,00 o in quella veriore stabilita dal Giudice in corso di causa;
- - Che la casa familiare venga assegnata al ricorrente in quanto proprietario esclusivo del bene, perché lo stesso possa usarne come dimora familiare, anche per i figli, qualora lo vorranno;
- - Con vittoria di spese e competenze legali.»
Conclusioni per parte resistente (così come rassegnate comparsa di costituzione e risposta dep. in data 30.5.2019 e confermate all'udienza del 28.09.2023):
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti, così giudicare:
In via preliminare, indifferibile ed urgente:
- previa modifica dell'ordinanza pronunciata in data 21.02.2019 nella sola parte in cui rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale, da confermarsi nel resto, disporsi l'assegnazione della casa coniugale a favore della signora per i motivi di cui al capo II del Controparte_1
presente atto;
- in netto subordine, in via cautelare ed urgente, riconoscere il diritto di prelievo in capo alla sig. di tutti gli arredi indicati al capo V del presente atto in quanto beni personali della CP_1
signora CP_1
In via preliminare in rito:
- dichiarare il ricorso improcedibile e/o improponibile nel merito per il motivo di cui al capo I del presente atto;
Nel merito:
- pronunciare la separazione legale dei coniugi per fatto addebitabile al ricorrente per i fatti precisati sia nella memoria difensiva che nella comparsa di risposta al capo II pag. 9 rigo settimo e pagg. 10, 11;
- confermare il diritto della sig.ra a percepire l'assegno di mantenimento dal Controparte_1 proprio coniuge sig. di importo pari ad € 800,00 per tutte le Parte_1
ragioni sopra esposte;
2 R. G. N. 1456/2018
- disporre un assegno di mantenimento di importo pari ad € 250,00 in favore del proprio figlio
nato il 13.04.1998 a Locarno (CH), c.f. da corrispondere Persona_1 CodiceFiscale_3
direttamente mediante accredito bancario al seguente iban: IT 43 G 07601 17300 001032832394;
- disporre l'assegnazione della casa coniugale sita nel Comune di Orosei nella località “Pane
Iffustu” in favore della coniuge sig.ra dove attualmente risiede e continuerà a Controparte_1
dimorare unitamente al proprio figlio . Per_1
In via riconvenzionale:
1) disporre lo scioglimento della comunione legale tra coniugi ai sensi degli artt. 194 e 195 cc così come formulata al capo III e dunque la divisione dei tutti i beni immobili che compongono la comunione legale e che sono: la casa coniugale sita nel Comune di Orosei di 92 mq distinta in catasto fg 18 mp. 636 categoria A3 di consistenza 5 vani più la cantina;
la cisterna di 100 mila litri d'acqua;
un magazzino disimpegno;
tutto il terreno attorno alla casa, compresa
l'area sulla quale insiste un oliveto;
previa predisposizione di un progetto di divisione che consenta la divisione della casa coniugale in due unità immobiliari distinte di identica superficie, con ingressi separati;
individui e preveda l'assegnazione, laddove non sia possibile la divisione in natura, di quote paritarie previo eventuale conguaglio. Disporsi altresì la divisione dei beni mobili così come individuati dettagliatamente al punto n.7 del capo III del presente atto;
2) accogliere la domanda di ripetizione del credito (formulata nel capo IV della presente espositiva) vantato dalla signora per l'aver conferito nella comunione i seguenti CP_1
beni personali ex art. 179 c.c. (29 mila franchi svizzeri a titolo di tfr maturato prima del matrimonio, 11.622,00 Eu somma ricevuta a titolo di risarcimento del danno da sinistro stradale) e riconoscere il diritto della a ripetere dal proprio coniuge l'importo di CP_1
100.000 Eu quale corrispettivo dell'alienazione della casa di Favignana;
e per l'effetto disporre che il sig. corrisponda alla sig.ra Parte_1 CP_1
la somma complessiva di € 137.464,05 (risultante dalla somma algebrica di 29 mila
[...]
franchi svizzeri, 11.622,00 eu e 100.000,00 eu ) oltre rivalutazione monetaria.
3) riconoscere alla sig.ra il diritto a prelevare i seguenti beni mobili come CP_1
specificato al capo V del presente atto: una base in legno massiccio, un comò con una piccola vetrina in legno massiccio, un tavolo con sedia, due letti singoli con relativi comodini in legno massiccio con rilievo a forma di conchiglia, un armadio con specchio ovale, 4 tappetti pakistani più uno turco, 3 arazzi sardi, un tavolino piccolo legno scuro e due sedie con cuscini bordeaux;
beni questi ultimi che le
3 R. G. N. 1456/2018
appartengono come beni personali ai sensi degli artt. 179, 195 e 196 c.c, ed in caso di loro assenza, accertare il diritto della sig.ra alla ripetizione del loro valore dal sig. CP_1
Pt_1
Con vittoria di competenze e spese.”.
Conclusioni del PM:
- Conclude per la pronuncia della separazione dei coniugi alle condizioni stabilite dal Tribunale con provvedimento del 21.02.2019.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha adito il Tribunale di Nuoro per sentir dichiarare Parte_1
la separazione personale da A fondamento della domanda, il ricorrente Controparte_1
ha allegato: che i coniugi hanno contratto matrimonio civile in Svizzera il 26.07.1993;
che dall'unione sono nati due figli: nato il g. 1.11.1993, attualmente in Svizzera per Persona_2
un contratto di formazione lavoro, e , nato il 13.04.1998 -il quale risiede presso i genitori, Per_1
non ha completato gli studi ma è autosufficiente perché lavora come aiuto pizzaiolo-;
che l'attuale residenza della famiglia è fissata in Orosei in un'abitazione di proprietà del ricorrente;
che nel tempo il rapporto coniugale si è deteriorato a causa dei comportamenti della tanto che la CP_1
convivenza è divenuta impossibile;
che la nel 2012 ebbe una relazione extraconiugale;
CP_1
che la crisi coniugale si è aggravata a causa dell'atteggiamento ostile e carente di affetto adottato dalla moglie a seguito dell'insorgere delle gravi patologie invalidanti del ricorrente;
che la stessa si
è disinteressata totalmente della salute del marito e che, anzi, lo ha maltrattato dal punto di vista psicologico;
che questi comportamenti hanno turbato anche il rapporto con i figli, soprattutto con
, il quale ha adottato un atteggiamento dispotico, maleducato e di disistima nei confronti del Per_1
padre;
infine, il ricorrente ha allegato di aver aperto un nuovo conto corrente bancario ove versa la propria pensione e che dal giugno 2018 ha provveduto al versamento in favore della moglie di una somma mensile pari a € 600,00.
Ciò premesso, ha chiesto la pronuncia della separazione personale dei coniugi con addebito alla
e l'assegnazione della casa coniugale in suo favore. CP_1
Con memoria difensiva depositata il 18.01.2019, si è costituita in giudizio la Controparte_1
quale, non opponendosi alla pronuncia della separazione, ha contestato quanto allegato dal ricorrente. Ha, infatti, rappresentato che le prime difficoltà nel rapporto coniugale sono sorte nel
2004, a seguito del trasferimento in Sardegna, quando il ricorrente è stato congedato dal servizio per infermità;
che l'infermità era dovuta a sindrome ansiosa e depressiva, manifestatasi con frequenza lungo tutta la carriera del sig. che, successivamente, il ricorrente ha iniziato ad assumere Pt_1
4 R. G. N. 1456/2018
sempre più frequentemente dosi smodate di alcool tanto da divenire sempre più aggressivo verbalmente;
che tale aggressività ha raggiunto il culmine il 6.10.2018, quando il ricorrente ha minacciato la brandendo in aria una zappa;
che il ricorrente ha rifiutato l'interessamento CP_1
della moglie, impedendole di prestargli assistenza;
che la convivenza è divenuta insostenibile esclusivamente a causa del comportamento aggressivo e conflittuale del ricorrente, il quale, con
l'assunzione quotidiana di alcool, ha compromesso in maniera irreversibile il rapporto coniugale;
infine, ha allegato, che essa resistente non è economicamente indipendente, poiché, dopo il matrimonio per seguire il marito si è dimessa dal lavoro come impiegata presso un Ufficio Postale
Svizzero;
che essa ha sempre contribuito al menage familiare dedicandosi totalmente alla famiglia;
che la somma di € 600,00 versatagli dal marito è insufficiente per provvedere alle varie spese che deve sostenere;
infine, ha allegato, che
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