Trib. Campobasso, sentenza 03/01/2025, n. 2
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Testo completo
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del lavoro d.ssa Laura Scarlatelli ha pronunciato nella causa n.1059/23 RG, all'esito della udienza a trattazione cartolare del 23.12.24, la seguente
SENTENZA
TRA
PS difeso da avv.ti U. Nucciarone e A. Testa opponente
E
MA AR difeso da avv.to A. Tartaglia opposto
NONCHE'
AS, in persona del legale rappresentante p.t., difesa da avv.to G. Lagioia terzo chiamato
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni delle parti: come da note
Motivi della decisione
L'Inps oppone il decreto ingiuntivo n.437/23 emesso da questo GL per l'importo di € 17.461,50, oltre interessi dal 30/10/2020 e spese, a titolo di FS per il servizio svolto dal MA alle dipendenze della AS (già USL n.7 Termoli e USL n.4 Basso
Molise) fino al 29/10/2018 (data delle dimissioni) eccependo:
-che la RE aveva certificato l'interruzione della prestazione lavorativa da parte del ES per assenza ingiustificata sin dal gennaio 1999 con conseguente privazione della retribuzione dal
01/09/2000;
-che, pertanto, il FS si era prescritto;
pagina 1 di 5
-che il MA non aveva più lavorato sin dal gennaio 1999 ed era stato privato della retribuzione dall'1.9.2000;
-che l'art. 127, comma 1, lett. c), del D.P.R. n.3/57 prevede la decadenza dall'impiego per il dipendente pubblico che si assenti dal servizio per più di 15 giorni (decadenza che opera ex lege);
-che, in ogni caso, la RE lo doveva manlevare nella ipotesi di riconoscimento della pretesa creditoria azionata avendo tenuto una condotta omissiva (non avendo mai trasmesso il prospetto di liquidazione);
-che i calcoli sono errati avendo il MA prestato effettivo servizio di lavoro a tempo indeterminato esclusivamente per il periodo dal 17/11/1980 al 31/12/1998 e, dunque, per poco più di
18 anni.
MA AR replica:
-che la prescrizione non si è maturata atteso che il diritto al
TF (ex FS) sorge al momento della cessazione del rapporto di lavoro, per cui solo da tale data decorrono il termine di prescrizione nonché gli interessi e la rivalutazione monetaria del credito;
-che in assenza
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del lavoro d.ssa Laura Scarlatelli ha pronunciato nella causa n.1059/23 RG, all'esito della udienza a trattazione cartolare del 23.12.24, la seguente
SENTENZA
TRA
PS difeso da avv.ti U. Nucciarone e A. Testa opponente
E
MA AR difeso da avv.to A. Tartaglia opposto
NONCHE'
AS, in persona del legale rappresentante p.t., difesa da avv.to G. Lagioia terzo chiamato
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni delle parti: come da note
Motivi della decisione
L'Inps oppone il decreto ingiuntivo n.437/23 emesso da questo GL per l'importo di € 17.461,50, oltre interessi dal 30/10/2020 e spese, a titolo di FS per il servizio svolto dal MA alle dipendenze della AS (già USL n.7 Termoli e USL n.4 Basso
Molise) fino al 29/10/2018 (data delle dimissioni) eccependo:
-che la RE aveva certificato l'interruzione della prestazione lavorativa da parte del ES per assenza ingiustificata sin dal gennaio 1999 con conseguente privazione della retribuzione dal
01/09/2000;
-che, pertanto, il FS si era prescritto;
pagina 1 di 5
-che il MA non aveva più lavorato sin dal gennaio 1999 ed era stato privato della retribuzione dall'1.9.2000;
-che l'art. 127, comma 1, lett. c), del D.P.R. n.3/57 prevede la decadenza dall'impiego per il dipendente pubblico che si assenti dal servizio per più di 15 giorni (decadenza che opera ex lege);
-che, in ogni caso, la RE lo doveva manlevare nella ipotesi di riconoscimento della pretesa creditoria azionata avendo tenuto una condotta omissiva (non avendo mai trasmesso il prospetto di liquidazione);
-che i calcoli sono errati avendo il MA prestato effettivo servizio di lavoro a tempo indeterminato esclusivamente per il periodo dal 17/11/1980 al 31/12/1998 e, dunque, per poco più di
18 anni.
MA AR replica:
-che la prescrizione non si è maturata atteso che il diritto al
TF (ex FS) sorge al momento della cessazione del rapporto di lavoro, per cui solo da tale data decorrono il termine di prescrizione nonché gli interessi e la rivalutazione monetaria del credito;
-che in assenza
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