Trib. Civitavecchia, sentenza 29/10/2024, n. 1425

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Civitavecchia, sentenza 29/10/2024, n. 1425
Giurisdizione : Trib. Civitavecchia
Numero : 1425
Data del deposito : 29 ottobre 2024

Testo completo

Rgac n. 1300/2020

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Nella persona del Giudice Dott. Daniele Sodani ha pronunciato, la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al Rgac n. 1300/2020

TRA
ALITALIA SOCIETA' AEREA ITALIANA SPA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, in persona del Commissario Straordinario, domiciliato in Fiumicino via A. Nassetti, palazzina Alfa snc, rappresentata e difesa dall'avv. Elena Bernardi e dall'avv. Gregorio Troilo, in virtù di procura in atti;
ATTRICE

CONTRO
INTEGRA DOCUMENT MANAGEMENT SRL, in persona del rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Tommaso De Dominicis sito in Roma via Avezzana n. 31, che la rappresenta e la difende, unitamente all'avv. Alberto Posani, in virtù di procura in atti;
CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1.Con atto di citazione, regolarmente notificato, ALITALIA SOCIETA' AEREA ITALIANA SPA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA conveniva in giudizio INTEGRA DOCUMENT MANAGEMENT SRL al fine di ottenere la revoca agli effetti della procedura concorsuale, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 67, 2° e 3° comma, lett. a) legge fallimentare, i pagamenti per la complessiva somma di euro 414.158,28 di cui euro 84.423,76 eseguito il 30.11.2016 da AL, allora in bonis, euro 334,54 eseguito il 19.12.2016, euro 164.700,00 eseguito il 6.02.2017, euro 82.350,00 eseguito il 27.02.2017, euro 82.350,00 eseguito il 20.03.2017. Deduceva, in particolare, che tra le parti erano intercorsi intensi rapporti commerciali relativi a servizi di allestimento, produzione e stampa della documentazione, digitalizzazione della documentazione tecnica, data entry e che i predetti pagamenti era avvenuto nei sei mesi antecedenti alla data di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, ossia nel cd periodo di sospetto;
che in tale ipotesi la revocatoria era ammessa laddove il debitore si era trovato in stato di insolvenza e il creditore ne era a
conoscenza;
che i pagamenti erano avvenuti in violazione dei termini e delle modalità di pagamento e, quindi, “non in termini d'uso”;
che, inoltre, vi erano plurimi elementi, provenienti dalle risultanze di bilancio e dalla carta stampata, per cui il creditore non poteva che essere a conoscenza del grave stato di insolvenza al momento del pagamento ricevuto da AL.

2.Si costituiva in giudizio INTEGRA DOCUMENT MANAGEMENT SRL nel merito deducendo che per i pagamenti oggetto della revocatoria ricorreva l'esenzione di cui all'art. 67 comma 3 lett. a) L.F.;
che nel caso di specie, infatti, era ricorrente il presupposto di esclusione dell'azione costituito dal rispetto dei “termini d'uso”;
che il convenuto non era operatore qualificato nel settore creditizio o delle attività finanziarie e quindi non poteva avere contezza di un eventuale stato di insolvenza, posto anche che la compagnia di bandiera era stata sempre in difficoltà economica. Concludeva, sulla scorta delle precedenti considerazioni, chiedendo il rigetto dell'azione revocatoria fallimentare.

3.Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., svolta l'istruttoria a mezzo di prova testimoniale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..

4.L'azione revocatoria proposta da parte attrice è disciplinata dall'art. 67 RD 267/1942, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame. Il secondo comma della suddetta norma prevede che: “Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento”. Tale azione è esperibile anche dal Commissario di un'impresa in Amministrazione Straordinaria in forza del combinato disposto degli artt. 49 del D.Lgs. 8 luglio 1999 n. 270 e dell'art.6 Dl 347/2003, con la particolarità che il “periodo sospetto” in forza del suddetto art 6 co.

1-ter decorre dalla data di emanazione del decreto di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, che nel caso di specie è datato 2.5.2017. Il terzo comma dell'art. 67 indica un elenco di circostanze che escludono la revocabilità dei pagamenti effettuati a favore della società in amministrazione straordinaria. Ai fini del decidere viene in rilievo in particolare l'ipotesi di cui all'art. 67, co terzo, lett. a) in forza della quale “Non sono soggetti all'azione revocatoria i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso”. La locuzione “termini d'uso”, non si riferisce ai termini contrattualmente previsti tra le parti, ma a quelli che si sono sostituiti all'originaria pattuizione contrattuale in via di prassi consolidata tra le stesse. La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che i termini d'uso vadano intesi come uso negoziale riferito allo specifico rapporto tra le parti e non alla prassi del settore economico di riferimento (Cass. Sez. 1 -, Sentenza n. 25162 del 07/12/2016). Il pagamento non è quindi revocabile tutte le volte in cui fra le parti si sia instaurata una prassi anteriore - adeguatamente consolidata e stabile, così da potersi definire tale - volta a derogare a quella clausola
contrattuale ed introdurre, come nuova regola inter partes, il pagamento nei termini diversi e più lunghi. La Suprema Corte ha, inoltre, precisato che la prassi deve ritenersi prevalente rispetto al regolamento negoziale tutte le volte in cui risulti che il ritardo rispetto alla scadenza pattiziamente convenuta sia divenuto una consuetudine, senza determinare una specifica reazione della controparte “a parte l'intimazione di solleciti” (cfr Cass. 18 marzo 2019, n. 7580). Deve pertanto ritenersi che “L'effetto della disposizione di esonero è, in definitiva, che sono revocabili quei pagamenti i quali, pur avvenuti oltre i tempi contrattualmente prescritti, siano stati di fatto eseguiti ed accettati in termini diversi, nell'ambito di plurimi adempimenti con le nuove caratteristiche, evidenziatesi già in epoca anteriore a quelli de quibus: tanto che non possano più, a quel punto, ritenersi pagamenti eseguiti "in ritardo", ossia inesatti adempimenti, ma siano divenuti per prassi, proprio al contrario, esatti adempimenti” (Cass. Sez. 1 -, Ordinanza 7 dicembre 2020 n. 27939). L'onere della prova in relazione all'esistenza di termini d'uso diversi da quelli contrattualmente previsti ai sensi dell'art. 2697 c.c. è in capo all'accipiens in quanto attiene ad un fatto estintivo dell'avversa pretesa. Spetta, invece, all'attore provare i fatti costitutivi della domanda, ovvero l'effettuazione e la data dei pagamenti, nonché la c.d. scientia decotionis, ovvero la conoscenza da parte del debitore dello stato di insolvenza del creditore, al momento del pagamento. Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la conoscenza da parte del terzo contraente dello stato d'insolvenza dell'imprenditore deve essere effettiva e non meramente potenziale, assumendo rilievo la concreta situazione psicologica della parte nel momento dell'atto impugnato e non pure la semplice conoscibilità oggettiva ed astratta delle condizioni economiche della controparte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10209 del 04/05/2009). La Suprema Corte ha altresì precisato che a tal fine deve tenersi conto della qualità del creditore e delle specifiche conoscenze tecniche a sua disposizione (Cassazione civile, sez. I, 02 luglio 2007, n. 14978). La prova dell'elemento soggettivo dell'azione revocatoria può essere raggiunta anche in via presuntiva, in quanto, la legge non pone limiti in ordine ai mezzi a cui può essere affidato l'assolvimento dell'onere della prova da parte del creditore che agisce per la dichiarazione di inefficacia del pagamento. La presunzione che viene in rilievo non è quella legale "iuris tantum", ma una presunzione semplice e, in quanto tale, deve formare oggetto di valutazione concreta da parte del giudice di merito, da compiersi in applicazione del disposto
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