Trib. Pescara, sentenza 07/01/2025, n. 4
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Testo completo
RE BBLICA MALINA PU
TRIBUNALE DI PESCARA
RITO MONOCRATICO
(artt. 50 ter, 281 sexies c.p.c.)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Pescara, dott. Emilio Bernardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n° 3088 del R.G.A.C. dell'anno 2023 vertente
TRA
MI ET (c.f. MMLGTN70E25A 0800), elettivamente domiciliato in Spoltore (PE),
Via G. Di Marzio n°25, presso lo studio dell'Avv. Stanislao Capone, che lo rappresenta e difende, giusto mandato allegato al ricorso ex art.281 decies c.p.c. attore
CONTRO
IO ZI LI (c.f. [...]), elettivamente domiciliata in
Cepagatti (PE), Via Marche n°4, presso lo studio dell'Avv. Giuliana Pacione, che la rappresenta e difende, giusto mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta convenuta
OGGETTO: altri istituti e leggi speciali
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 30 maggio 2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso notificato, a seguito di pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, ha richiesto il pagamento delle competenze professionali maturate per il patrocinio prestato in favore di ZI ZI LI nel giudizio introdotto dalla medesima per la reintegrazione, ai sensi degli artt. 1168 c.c. e 703 c.p.c., nel possesso di un immobile in
Pescara, iscritto al n.4341/2021 R.G, premettendo di essere subentrato nel detto giudizio già incardinato a seguito di rinunzia al mandato difensivo da parte del precedente difensore, rappresentando di essersi inizialmente adoperato a trovare con il legale di controparte in quel giudizio una soluzione transattiva della vertenza, mediante la predisposizione di una bozza di accordo, che tuttavia non aveva trovato adesione da parte dell'assistita. Ha quindi rappresentato il ricorrente di essersi costituito in quel giudizio, mediante deposito di comparsa di costituzione del nuovo difensore, partecipando alle udienze del 2 marzo 2022, del 18 marzo 2022 e del 25 marzo 2022, salvo poi rinunziare al mandato difensivo, essendo venuto meno il rapporto di fiducia della cliente. Circa il quantum il ricorrente ha richiesto una liquidazione delle proprie competenze per la fase studio e per la fase istruttoria e/o di trattazione nel valore minimo, pari a complessivi euro 2.637,00 (dato dalla sommatoria delle due fasi, rispettivamente di euro 1.030,00 ed euro 1.607,00), oltre ad euro 230,00 per la definizione dell'accordo di conciliazione poi non andato a