Trib. Lodi, sentenza 20/03/2024, n. 155
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Testo completo
N.R.G. 2/2024
TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1
[...]
[...] [...]
Parte_2
PARTE RICORRENTE e
CP_1
PARTE RESISTENTE Oggi 20/03/2024, alle ore 11:33, innanzi al dott. F M, sono comparsi: Per tutti i ricorrenti l'avv. GUERRA MARCO ANDREA;è presente la sig.ra Parte_3
Nessuno compare per CP_1
Il Giudice VISTI gli artt. 416, 291 e 171 ult. co. c.p.c. RILEVATE la regolarità e il perfezionamento della notificazione cartacea nei confronti del convenuto, perfezionatasi il 22.1.2024 a mani dell'incaricato alla ricezione, P.Q.M. DICHIARA la contumacia del convenuto CP_1
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, p.q.m. invita la parte alla discussione. Parte ricorrente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per l'accoglimento della domanda. Il Giudice Trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza della parte.
Il Giudice
dott. F M
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. F M ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2/2024 promossa da: (C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_1
C.F._2 Parte_1 C.F._3 Parte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'Avv. BIAGIONI TATIANA e dall'Avv. DANESI C.F._4 AN , dall'avv. GUERRA MARCO ANDREA ( ), C.F._5 C.F._6 presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;Parte ricorrente contro C.F. ), contumace;CP_1 C.F._7
Parte resistente Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 02/01/2024, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto avanti al Tribunale di Lodi in funzione di Giudice del Lavoro, deducendo: CP_1
- di essere eredi, rispettivamente moglie e figli minorenni e maggiorenne, del lavoratore Persona_1
deceduto in Orio Litta in data 29.01.2021;
[...]
- del rapporto di lavoro del de cuius alle dipendenze del contumace, per il periodo dal 10.09.2007 al
29.01.2021 (data del decesso del lavoratore), in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e parziale, con la qualifica di operaio, inquadrato nel livello 5° del CCNL Pubblici
Esercizi, mansioni di addetto sala;
- dell'inadempimento imputabile a controparte e consistente nell'omesso versamento del TFR dovuto senza preventiva consegna della busta paga delle competenze di fine rapporto.
Parte ricorrente ha domandato di accertare il proprio credito per TFR e di condannare controparte a corrispondere l'importo lordo complessivo di € 8.190,28, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.
Con distrazione dei compensi in favore dei procuratori antistatari. non si è costituito nel presente giudizio nonostante la regolare notificazione nei suoi confronti. CP_1
Il Giudice ha dichiarato la contumacia del resistente.
La causa è stata istruita mediante i documenti prodotti.
All'esito della discussione, il Giudice ha deciso la causa mediante lettura del dispositivo e delle contestuali
1
ragioni di fatto e di diritto della decisione.
I ricorrenti, rispettivamente coniuge del lavoratore esercente la responsabilità genitoriale nell'interesse dei figli minorenni e la figlia maggiorenne, agiscono in proprio in qualità di eredi legittimi del lavoratore defunto per l'accertamento del credito per TFR, da ripartirsi secondo accordo per quote uguali.
L'art. 2122 c.c. è chiaro nel prevedere che: “in caso di morte del prestatore di lavoro, le indennità indicate dagli articoli
2118 e 2120 [disciplina del trattamento di fine rapporto] devono corrispondersi al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado”.
È noto che “in caso di morte del lavoratore in costanza di rapporto, le indennità di preavviso e di anzianità, che sarebbero spettate al lavoratore se il rapporto si fosse sciolto, in vita, nel momento coincidente con quello del decesso, spettano nella stessa misura ai superstiti indicati dal 1° comma dell'art. 2122 c. c. (che acquisiscono il relativo diritto iure proprio) e vanno quindi liquidate con riferimento alla posizione raggiunta dal dipendente al tempo della morte” (cfr. Cass. civ., 19.06.1982, n. 3764;cfr. Cass. civ. 28.04.1961, n. 971, secondo cui: “le indennità contemplate negli artt. 2118 e 2120 c.c. non hanno natura retributiva ed il relativo diritto sorge non già in costanza del rapporto di lavoro, ma in seguito e per effetto della cessazione di esso, onde, qualora questa si verifichi per la morte del prestatore di lavoro, le indennità predette si acquistano dai soggetti indicati dall'art. 2122 c.c. "jure proprio" e non già "jure haereditatis"”.).
I ricorrenti, autorizzati ad agire in giudizio in forza di autorizzazione del Giudice Tutelare di Lodi (doc. n. 3 ric.), hanno dimostrato – in base alla documentazione prodotta-: - sussistenza, durata e tipologia del rapporto di lavoro di alle dipendenze di a decorrere dal 10.09.2007 (docc. nn. 4 Persona_1 CP_1
– comunicazione di assunzione di provenienza datoriale, 5, 6 ric.);- l'applicabilità al rapporto di lavoro del
CCNL per i dipendenti da aziende dei settori Pubblici esercizi, Ristorazione, Collettiva e Commerciale e
Turismo, richiamato nella comunicazione di assunzione (doc. n. 12 ric.);- la cessazione del rapporto di lavoro con il decesso di in data 29.01.2021 (doc. n. 2 ric.);- la rispettiva qualità di eredi del Persona_1 de cuius (doc. n. 7 ric., accettazione dell'eredità con beneficio di inventario promossa da Parte_1 quale genitore esercente la responsabilità genitoriale);- la composizione del nucleo familiare (doc. n. 9 ric.);
- la vivenza a carico (presunta ex art. 2122 co. 1 c.c.).
Provata la fonte del diritto, parte ricorrente ha dimostrato an e quantum del credito vantato a titolo di TFR non corrisposto.
Il conteggio di parte riprende correttamente le disposizioni contrattuali del CCNL di riferimento e la retribuzione corrisposta al lavoratore, documentata dai listini paga, per tutto il periodo di cui è causa, considerando i mesi lavorati nel 2007 (v. docc. nn. 5, 11A e 11B, ric.).
Il computo nel suo ammontare è immune da vizi logici: le quote annuali di TFR vengono computate sulla base della RAL, applicato il divisore di 13,5.
Parte ricorrente ha dedotto l'inadempimento del datore di lavoro del de cuius al pagamento delle retribuzioni
e il resistente, rimasto contumace, non ha fornito prova di aver adempiuto alla propria obbligazione.
2
È onere di fornire prova dell'avvenuto adempimento degli obblighi retributivi, in base ai principi CP_1 generali in materia, costantemente ribaditi dalla giurisprudenza: “spetta al datore di lavoro, il quale non possa provare di aver corrisposto la retribuzione dovuta al dipendente mediante la normale documentazione liberatoria data dalle regolamentari buste-paga recanti la firma dell'accipiente, fornire la prova rigorosa dei relativi pagamenti che abbia in effetti eseguito in relazione ai singoli crediti vantati dal lavoratore e della cui sussistenza sia stata acquisita la dimostrazione” (v. cass. civ. sez. lav. sent. n. 4512 del 1992);v. anche “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento […]”(così, Cass. civ. Sez. Unite, 30/10/2001, sent. n. 13533;cfr. Cass. civ. Sez. II
Ord., 27/02/2023, n. 5853).
Il resistente non ha assolto all'onere della prova circa il fatto estintivo della altrui pretesa (es. dimostrando
l'avvenuto pagamento).
Pertanto, in virtù della fondatezza del ricorso, controparte deve essere condannata al pagamento della somma di € 8.190,28 a titolo di TFR (come da conteggi nel corpo del ricorso);il tutto oltre rivalutazione ed interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza del contumace e vengono liquidate come da dispositivo giusta le previsioni del D.M. 55/2014 (mod. dal D.M. 37/2018 e ss. mod.), considerando il valore della domanda ai sensi dell'art. 5 del D.M. cit. e pertanto lo scaglione della controversia, la natura di lavoro, i parametri minimi per la semplicità delle questioni di fatto e di diritto, detratta la liquidazione per la fase istruttoria, non effettivamente svoltasi ai sensi dell'art. 4 c. 1 e 5 del D.M. cit. Con distrazione dei compensi in favore degli avv. T B, avv. A D, avv. M A G, antistatari.
TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1
[...]
[...] [...]
Parte_2
PARTE RICORRENTE e
CP_1
PARTE RESISTENTE Oggi 20/03/2024, alle ore 11:33, innanzi al dott. F M, sono comparsi: Per tutti i ricorrenti l'avv. GUERRA MARCO ANDREA;è presente la sig.ra Parte_3
Nessuno compare per CP_1
Il Giudice VISTI gli artt. 416, 291 e 171 ult. co. c.p.c. RILEVATE la regolarità e il perfezionamento della notificazione cartacea nei confronti del convenuto, perfezionatasi il 22.1.2024 a mani dell'incaricato alla ricezione, P.Q.M. DICHIARA la contumacia del convenuto CP_1
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, p.q.m. invita la parte alla discussione. Parte ricorrente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per l'accoglimento della domanda. Il Giudice Trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza della parte.
Il Giudice
dott. F M
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. F M ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2/2024 promossa da: (C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_1
C.F._2 Parte_1 C.F._3 Parte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'Avv. BIAGIONI TATIANA e dall'Avv. DANESI C.F._4 AN , dall'avv. GUERRA MARCO ANDREA ( ), C.F._5 C.F._6 presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;Parte ricorrente contro C.F. ), contumace;CP_1 C.F._7
Parte resistente Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 02/01/2024, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto avanti al Tribunale di Lodi in funzione di Giudice del Lavoro, deducendo: CP_1
- di essere eredi, rispettivamente moglie e figli minorenni e maggiorenne, del lavoratore Persona_1
deceduto in Orio Litta in data 29.01.2021;
[...]
- del rapporto di lavoro del de cuius alle dipendenze del contumace, per il periodo dal 10.09.2007 al
29.01.2021 (data del decesso del lavoratore), in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e parziale, con la qualifica di operaio, inquadrato nel livello 5° del CCNL Pubblici
Esercizi, mansioni di addetto sala;
- dell'inadempimento imputabile a controparte e consistente nell'omesso versamento del TFR dovuto senza preventiva consegna della busta paga delle competenze di fine rapporto.
Parte ricorrente ha domandato di accertare il proprio credito per TFR e di condannare controparte a corrispondere l'importo lordo complessivo di € 8.190,28, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.
Con distrazione dei compensi in favore dei procuratori antistatari. non si è costituito nel presente giudizio nonostante la regolare notificazione nei suoi confronti. CP_1
Il Giudice ha dichiarato la contumacia del resistente.
La causa è stata istruita mediante i documenti prodotti.
All'esito della discussione, il Giudice ha deciso la causa mediante lettura del dispositivo e delle contestuali
1
ragioni di fatto e di diritto della decisione.
I ricorrenti, rispettivamente coniuge del lavoratore esercente la responsabilità genitoriale nell'interesse dei figli minorenni e la figlia maggiorenne, agiscono in proprio in qualità di eredi legittimi del lavoratore defunto per l'accertamento del credito per TFR, da ripartirsi secondo accordo per quote uguali.
L'art. 2122 c.c. è chiaro nel prevedere che: “in caso di morte del prestatore di lavoro, le indennità indicate dagli articoli
2118 e 2120 [disciplina del trattamento di fine rapporto] devono corrispondersi al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado”.
È noto che “in caso di morte del lavoratore in costanza di rapporto, le indennità di preavviso e di anzianità, che sarebbero spettate al lavoratore se il rapporto si fosse sciolto, in vita, nel momento coincidente con quello del decesso, spettano nella stessa misura ai superstiti indicati dal 1° comma dell'art. 2122 c. c. (che acquisiscono il relativo diritto iure proprio) e vanno quindi liquidate con riferimento alla posizione raggiunta dal dipendente al tempo della morte” (cfr. Cass. civ., 19.06.1982, n. 3764;cfr. Cass. civ. 28.04.1961, n. 971, secondo cui: “le indennità contemplate negli artt. 2118 e 2120 c.c. non hanno natura retributiva ed il relativo diritto sorge non già in costanza del rapporto di lavoro, ma in seguito e per effetto della cessazione di esso, onde, qualora questa si verifichi per la morte del prestatore di lavoro, le indennità predette si acquistano dai soggetti indicati dall'art. 2122 c.c. "jure proprio" e non già "jure haereditatis"”.).
I ricorrenti, autorizzati ad agire in giudizio in forza di autorizzazione del Giudice Tutelare di Lodi (doc. n. 3 ric.), hanno dimostrato – in base alla documentazione prodotta-: - sussistenza, durata e tipologia del rapporto di lavoro di alle dipendenze di a decorrere dal 10.09.2007 (docc. nn. 4 Persona_1 CP_1
– comunicazione di assunzione di provenienza datoriale, 5, 6 ric.);- l'applicabilità al rapporto di lavoro del
CCNL per i dipendenti da aziende dei settori Pubblici esercizi, Ristorazione, Collettiva e Commerciale e
Turismo, richiamato nella comunicazione di assunzione (doc. n. 12 ric.);- la cessazione del rapporto di lavoro con il decesso di in data 29.01.2021 (doc. n. 2 ric.);- la rispettiva qualità di eredi del Persona_1 de cuius (doc. n. 7 ric., accettazione dell'eredità con beneficio di inventario promossa da Parte_1 quale genitore esercente la responsabilità genitoriale);- la composizione del nucleo familiare (doc. n. 9 ric.);
- la vivenza a carico (presunta ex art. 2122 co. 1 c.c.).
Provata la fonte del diritto, parte ricorrente ha dimostrato an e quantum del credito vantato a titolo di TFR non corrisposto.
Il conteggio di parte riprende correttamente le disposizioni contrattuali del CCNL di riferimento e la retribuzione corrisposta al lavoratore, documentata dai listini paga, per tutto il periodo di cui è causa, considerando i mesi lavorati nel 2007 (v. docc. nn. 5, 11A e 11B, ric.).
Il computo nel suo ammontare è immune da vizi logici: le quote annuali di TFR vengono computate sulla base della RAL, applicato il divisore di 13,5.
Parte ricorrente ha dedotto l'inadempimento del datore di lavoro del de cuius al pagamento delle retribuzioni
e il resistente, rimasto contumace, non ha fornito prova di aver adempiuto alla propria obbligazione.
2
È onere di fornire prova dell'avvenuto adempimento degli obblighi retributivi, in base ai principi CP_1 generali in materia, costantemente ribaditi dalla giurisprudenza: “spetta al datore di lavoro, il quale non possa provare di aver corrisposto la retribuzione dovuta al dipendente mediante la normale documentazione liberatoria data dalle regolamentari buste-paga recanti la firma dell'accipiente, fornire la prova rigorosa dei relativi pagamenti che abbia in effetti eseguito in relazione ai singoli crediti vantati dal lavoratore e della cui sussistenza sia stata acquisita la dimostrazione” (v. cass. civ. sez. lav. sent. n. 4512 del 1992);v. anche “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento […]”(così, Cass. civ. Sez. Unite, 30/10/2001, sent. n. 13533;cfr. Cass. civ. Sez. II
Ord., 27/02/2023, n. 5853).
Il resistente non ha assolto all'onere della prova circa il fatto estintivo della altrui pretesa (es. dimostrando
l'avvenuto pagamento).
Pertanto, in virtù della fondatezza del ricorso, controparte deve essere condannata al pagamento della somma di € 8.190,28 a titolo di TFR (come da conteggi nel corpo del ricorso);il tutto oltre rivalutazione ed interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza del contumace e vengono liquidate come da dispositivo giusta le previsioni del D.M. 55/2014 (mod. dal D.M. 37/2018 e ss. mod.), considerando il valore della domanda ai sensi dell'art. 5 del D.M. cit. e pertanto lo scaglione della controversia, la natura di lavoro, i parametri minimi per la semplicità delle questioni di fatto e di diritto, detratta la liquidazione per la fase istruttoria, non effettivamente svoltasi ai sensi dell'art. 4 c. 1 e 5 del D.M. cit. Con distrazione dei compensi in favore degli avv. T B, avv. A D, avv. M A G, antistatari.
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