Trib. Catanzaro, sentenza 24/01/2024, n. 78
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Testo completo
R.G. LAV. N. 1166/2023
Udienza del 23/01/2024
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate da parte ricorrente;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.;
ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. P P, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 1166/2023 promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'Avv. C P
- RICORRENTE -
CONTRO
(P. IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore
- RESISTENTE / CONTUMACE -
avente ad oggetto: licenziamento per giusta causa.
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Pagina 1 di 10 R.G. LAV. N. 1166/2023
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 26/05/2023, ha Parte_1 esposto:
- di essere stata assunta, in data 06/11/2019, con contratto di lavoro a tempo determinato, dalla avente sede Controparte_1 legale in Catanzaro alla via A. Fares n. 67;
- che il rapporto di lavoro era divenuto a tempo indeterminato
a far data dal 05/11/2020;
- di essere stata inquadrata professionalmente al livello 2,
[...]
, con le mansioni di addetta alle pulizie e che prestava la Org_1 propria attività lavorativa a Catanzaro, presso il punto vendita di Viale Pio X, osservando il seguente orario di lavoro: dal Org_2 lunedì al sabato, dalle ore 07:30 alle 09:00 e dalle 13:30 alle
16:00;
- che con ordine di servizio del 16/01/2023, la società resistente comunicava alla ricorrente il trasferimento dalla sua sede abituale di lavoro invitandola a presentarsi alle ore 04:50 del mattino [del
17/01/2023] presso la stazione “ ” di Germaneto ove si Org_3 sarebbe dovuta incontrare con la responsabile del servizio che le avrebbe indicato la nuova sede di lavoro;
- che, con missiva inviata via p.e.c. in data 26/01/2023, si contestava fermamente il predetto ordine di servizio;
- che con missiva del 27/01/2023, la società resistente lamentava il mancato rispetto, da parte della ricorrente, dell'ordine di servizio del 16/01/2023 e comunicava che non era più autorizzata a svolgere la sua mansione presso il punto vendita di Viale Pio X;
la invitava, pertanto, a presentarsi in data Org_2
28/01/2023 nella nuova sede di lavoro (in Via Murano a Catanzaro
Lido), alle ore 04:50, dove l'avrebbe attesa la sua referente che le avrebbe indicato la nuova sede di lavoro;
- che, con missiva inviata via p.e.c. in data 31/01/2023, si contestava fermamente il predetto ordine di servizio;
Pagina 2 di 10 R.G. LAV. N. 1166/2023
- che con missiva trasmessa via p.e.c. in data 07/02/2023, la società resistente le comunicava il licenziamento immediato e per giusta causa, ai sensi dell'art. 2119 cod. civ.;
- che, con p.e.c. del 21/02/2023, contestava il licenziamento e chiedeva la reintegra nel posto di lavoro precedentemente occupato.
1.1. La ricorrente ha, poi, in particolare, dedotto:
i) l'illegittimità del licenziamento per insussistenza della giusta causa e per violazione dell'art. 48 del CCNL di categoria;
ii) l'illegittimità del licenziamento per violazione e falsa applicazione dell'art. 7, commi 2 e 3, della legge n. 300/1970, per mancata contestazione dell'addebito, per violazione dell'art. 24
Cost. e del principio del contraddittorio.
1.2. La ricorrente ha altresì rilevato che, trattandosi di assunzione avvenuta successivamente al 07/03/2015 e stante la carenza del requisito dimensionale di cui all'art. 18 della legge n.
300/1970, le conseguenze dell'illegittimità del licenziamento, irrogato all'istante in violazione delle regole procedurali di cui all'art. 7 della stessa legge, sono disciplinate dall'art. 9 del D. Lgs.
n. 23/2015 che prevede la corresponsione di una indennità risarcitoria nel limite massimo di sei mensilità.
1.3. Ha infine lamentato anche la mancata corresponsione del
TFR.
1.4. La ricorrente ha quindi concluso chiedendo:
- che il licenziamento venga dichiarato illegittimo, inefficace, invalido e/o nullo e, pertanto, annullato;
- che, nel caso in cui sia ritenuto il fatto insussistente, ovvero ove il fatto sia ritenuto rientrante tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi, vengano applicate le sanzioni previste dall'art. 9 del D.
Lgs. n. 23/2015 e che il datore di lavoro venga condannato a corrispondere un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima
Pagina 3 di 10 R.G. LAV. N. 1166/2023
retribuzione globale di fatto (come da busta paga in atti) dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione nella misura di sei mensilità e comunque non inferiore a tre mensilità;
- nelle altre ipotesi in cui dovesse emergere in giudizio che non ricorrono gli estremi della giusta causa
Udienza del 23/01/2024
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate da parte ricorrente;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.;
ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. P P, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 1166/2023 promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'Avv. C P
- RICORRENTE -
CONTRO
(P. IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore
- RESISTENTE / CONTUMACE -
avente ad oggetto: licenziamento per giusta causa.
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Pagina 1 di 10 R.G. LAV. N. 1166/2023
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 26/05/2023, ha Parte_1 esposto:
- di essere stata assunta, in data 06/11/2019, con contratto di lavoro a tempo determinato, dalla avente sede Controparte_1 legale in Catanzaro alla via A. Fares n. 67;
- che il rapporto di lavoro era divenuto a tempo indeterminato
a far data dal 05/11/2020;
- di essere stata inquadrata professionalmente al livello 2,
[...]
, con le mansioni di addetta alle pulizie e che prestava la Org_1 propria attività lavorativa a Catanzaro, presso il punto vendita di Viale Pio X, osservando il seguente orario di lavoro: dal Org_2 lunedì al sabato, dalle ore 07:30 alle 09:00 e dalle 13:30 alle
16:00;
- che con ordine di servizio del 16/01/2023, la società resistente comunicava alla ricorrente il trasferimento dalla sua sede abituale di lavoro invitandola a presentarsi alle ore 04:50 del mattino [del
17/01/2023] presso la stazione “ ” di Germaneto ove si Org_3 sarebbe dovuta incontrare con la responsabile del servizio che le avrebbe indicato la nuova sede di lavoro;
- che, con missiva inviata via p.e.c. in data 26/01/2023, si contestava fermamente il predetto ordine di servizio;
- che con missiva del 27/01/2023, la società resistente lamentava il mancato rispetto, da parte della ricorrente, dell'ordine di servizio del 16/01/2023 e comunicava che non era più autorizzata a svolgere la sua mansione presso il punto vendita di Viale Pio X;
la invitava, pertanto, a presentarsi in data Org_2
28/01/2023 nella nuova sede di lavoro (in Via Murano a Catanzaro
Lido), alle ore 04:50, dove l'avrebbe attesa la sua referente che le avrebbe indicato la nuova sede di lavoro;
- che, con missiva inviata via p.e.c. in data 31/01/2023, si contestava fermamente il predetto ordine di servizio;
Pagina 2 di 10 R.G. LAV. N. 1166/2023
- che con missiva trasmessa via p.e.c. in data 07/02/2023, la società resistente le comunicava il licenziamento immediato e per giusta causa, ai sensi dell'art. 2119 cod. civ.;
- che, con p.e.c. del 21/02/2023, contestava il licenziamento e chiedeva la reintegra nel posto di lavoro precedentemente occupato.
1.1. La ricorrente ha, poi, in particolare, dedotto:
i) l'illegittimità del licenziamento per insussistenza della giusta causa e per violazione dell'art. 48 del CCNL di categoria;
ii) l'illegittimità del licenziamento per violazione e falsa applicazione dell'art. 7, commi 2 e 3, della legge n. 300/1970, per mancata contestazione dell'addebito, per violazione dell'art. 24
Cost. e del principio del contraddittorio.
1.2. La ricorrente ha altresì rilevato che, trattandosi di assunzione avvenuta successivamente al 07/03/2015 e stante la carenza del requisito dimensionale di cui all'art. 18 della legge n.
300/1970, le conseguenze dell'illegittimità del licenziamento, irrogato all'istante in violazione delle regole procedurali di cui all'art. 7 della stessa legge, sono disciplinate dall'art. 9 del D. Lgs.
n. 23/2015 che prevede la corresponsione di una indennità risarcitoria nel limite massimo di sei mensilità.
1.3. Ha infine lamentato anche la mancata corresponsione del
TFR.
1.4. La ricorrente ha quindi concluso chiedendo:
- che il licenziamento venga dichiarato illegittimo, inefficace, invalido e/o nullo e, pertanto, annullato;
- che, nel caso in cui sia ritenuto il fatto insussistente, ovvero ove il fatto sia ritenuto rientrante tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi, vengano applicate le sanzioni previste dall'art. 9 del D.
Lgs. n. 23/2015 e che il datore di lavoro venga condannato a corrispondere un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima
Pagina 3 di 10 R.G. LAV. N. 1166/2023
retribuzione globale di fatto (come da busta paga in atti) dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione nella misura di sei mensilità e comunque non inferiore a tre mensilità;
- nelle altre ipotesi in cui dovesse emergere in giudizio che non ricorrono gli estremi della giusta causa
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