Trib. Viterbo, sentenza 08/11/2024, n. 621

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Viterbo, sentenza 08/11/2024, n. 621
Giurisdizione : Trib. Viterbo
Numero : 621
Data del deposito : 8 novembre 2024

Testo completo

TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
In persona del Dr.ssa Michela Mignucci, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) Nella causa iscritta al n. 1214 del R.G. Contenzioso di Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 vertente TRA
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3
[...] elettivamente domiciliate in Montefiascone (VT), Via della Croce n. 30, presso lo studio dell'Avv. Daniele Marongiu, che le rappresenta e difende in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo telematico;
RICORRENTI E
[...]
Controparte_1
,
[...] rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c., dalla Dott.ssa Anna Maria Volpi, dal Dott. Eugenio Cetrini e dalla Dott.ssa Marzia Stefani, quali Funzionari del suddetto Ufficio X, sito in , via del Paradiso n. 4;
CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: retribuzione professionale docenti CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 7.8.2024 le ricorrenti in epigrafe indicate hanno adito questo Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro formulando le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare, per le casuali di cui alla narrativa, il diritto di ciascun ricorrente a percepire la retribuzione professionale docenti (RPD) di cui all'art. 7 del CCNL comparto scuola del 15.3.2001, per le attività di supplenza da ciascuno svolte nel corso degli anni scolastici rispettivamente dedotti, il tutto come meglio


indicato in premessa, e condannare, per l'effetto, il , già Controparte_2
già , ut Controparte_1 Controparte_3 supra, in persona del proprio legale rappresentante pro-tempore, nonché il competente organo periferico, in persona del proprio legale rappresentante pro-tempore, al CP_4 pagamento stessi, delle seguenti somme: € 1.342,11- Parte_1 [...]
€ 1.440,88 - € 1.969,24 - (s.e.&.o.) ovvero al pagamento Parte_2 Parte_3 della diverse somme che dovessero risultare dovute a ciascuno di loro, essere precisata e/o accertata in corso di causa, in ogni caso al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali, oltre agli interessi legali dal dovuto al soddisfo. Con la vittoria delle spese e del compenso professionale del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito, avv. Daniele Marongiu, il quale si dichiara sin da ora antistatario”. Le ricorrenti hanno dedotto di aver lavorato con contratti di supplenza
“breve” per gli anni scolastici indicati in ricorso;
di non aver ricevuto per gli anni scolastici in questione la voce retributiva denominata RPD (Retribuzione Professionale Docenti) come percepita dagli altri colleghi a tempo determinato incaricati per l'intero anno scolastico e a tempo indeterminato;
che la mancata retribuzione sarebbe lesiva della clausola 4 dell'Accordo quadro alla direttiva 1990/70/CE circa la parità di trattamento dei dipendenti pubblici. Il convenuto si è costituito in giudizio chiedendo l'integrale rigetto CP_1 del ricorso. La causa, istruita con prove esclusivamente documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale previa sostituzione dell'udienza con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola dispone che "1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.

2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
… 3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995". E' opportuno rammentare che secondo il citato art. 25 del CCNL 31.8.1999 "A norma dell'art. 42, comma 2 del C.C.N.L., al sottoelencato personale statale docente educativo ed ata delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, dei Conservatori, delle Accademie e degli ISIA è corrisposto, con le decorrenze a fianco di ciascuna categoria indicate, un compenso individuale accessorio, secondo le misure lorde
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mensili indicate nelle tabelle A e A1 allegate al presente contratto: - dal 1° luglio 1999, a tutto il personale docente, educativo ed ata con rapporto di impiego a tempo indeterminato e al personale insegnante di religione cattolica con progressione di carriera;
- dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed ata con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico;
- dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed ata con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche nonché al personale insegnante di religione cattolica
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