Trib. Frosinone, sentenza 03/12/2024, n. 1133
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Paolo Sordi Presidente dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi civili n. 342/2024 ed instaurata da
, rappresentato e difeso dagli Avv.i Armando Capua e Anna Costagliola, per procura Parte_1 congiunta al ricorso;
RICORRENTE contro rappresentata e difesa dall'Avv. Deborah Magnante, per procura congiunta alla CP_1 memoria di costituzione;
RESISTENTE nonché con l'intervento del P.M..
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio – regime inerente la prole.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 15.02.2024, ha adito questo Tribunale chiedendo di Parte_1 pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la coniuge, e di CP_1 revocare il contributo posto in sede di separazione a proprio carico per il mantenimento della figlia, con efficacia retroattiva dal luglio 2021.
A tal fine il ricorrente ha esposto che: le parti contraevano matrimonio concordatario in Frosinone (FR), il
6.08.2000;
dall'unione matrimoniale nasceva una figlia, nella data del 28.11.2000, oggi Per_1 maggiorenne ed economicamente indipendente;
con decreto n. 4550/2007, del 25.10.2007, il Tribunale di
Frosinone omologava la separazione personale dei coniugi;
le condizioni di separazione prevedevano
l'affidamento condiviso della figlia delle parti, il collocamento della stessa presso la madre, l'assegnazione
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Paolo Sordi Presidente dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi civili n. 342/2024 ed instaurata da
, rappresentato e difeso dagli Avv.i Armando Capua e Anna Costagliola, per procura Parte_1 congiunta al ricorso;
RICORRENTE contro rappresentata e difesa dall'Avv. Deborah Magnante, per procura congiunta alla CP_1 memoria di costituzione;
RESISTENTE nonché con l'intervento del P.M..
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio – regime inerente la prole.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 15.02.2024, ha adito questo Tribunale chiedendo di Parte_1 pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la coniuge, e di CP_1 revocare il contributo posto in sede di separazione a proprio carico per il mantenimento della figlia, con efficacia retroattiva dal luglio 2021.
A tal fine il ricorrente ha esposto che: le parti contraevano matrimonio concordatario in Frosinone (FR), il
6.08.2000;
dall'unione matrimoniale nasceva una figlia, nella data del 28.11.2000, oggi Per_1 maggiorenne ed economicamente indipendente;
con decreto n. 4550/2007, del 25.10.2007, il Tribunale di
Frosinone omologava la separazione personale dei coniugi;
le condizioni di separazione prevedevano
l'affidamento condiviso della figlia delle parti, il collocamento della stessa presso la madre, l'assegnazione
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