Trib. Messina, sentenza 12/02/2025, n. 239
Sentenza
12 febbraio 2025
Sentenza
12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.1231 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, ed ivi residente in [...]
Comunale, 45, elettivamente domiciliata in Messina, via Mario Giurba, 6, presso lo studio dell'avv. FIUMARA ROBERTO (C.F.:
, fax: 090/6409573, pec: C.F._2
che la rappresenta e difende per Email_1
procura in atti;
PARTE RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] C.F. CP_1 C.F._3
, elettivamente domiciliato in Messina, Via XXVII Luglio, n. 61
[...]
presso lo studio legale dell'avv. Veronica Tumeo, che lo rappresenta e difende, anche disgiuntamente all'avv. Daniela NULLI, C.F.
[...]
, le quali hanno dichiarato di voler ricevere le comunicazioni C.F._4
e le notificazioni del presente procedimento agli indirizzi pec
1
e tel - Email_2 Email_3
fax 0902922072; PARTE RESISTENTE
E
Con l'intervento del Pubblico Ministero
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis .12 c.p.c. e 473 bis .47 c.p.c. depositato in cancelleria il 25.03.2024, premesso che Parte_1
nell'anno 2015 aveva iniziato ad intrattenere una relazione di convivenza more uxorio con che da tale unione era nato a [...], il CP_1
21.07.2019, il figlio affetto da grave disabilità (disturbo Persona_1
dello spettro autistico); che il nucleo familiare, dopo un breve periodo trascorso a Messina, si era trasferito in provincia di Varese, dove continuava a vivere il;
che la convivenza tra le parti si era CP_1
interrotta bruscamente nel giugno 2022, quando lei ed il figlio si Per_1
erano trasferiti nuovamente a Messina;
che le parti non erano riuscite a raggiungere un accordo sull'affidamento ed il mantenimento del figlio;
che ella non svolgeva alcuna attività lavorativa stabile, ma aveva effettuato solo sporadicamente lavori occasionali e non aveva altri redditi né era titolare di beni immobili;
che era stata recentemente riconosciuta al figlio Per_1
l'indennità di accompagnamento;
che ella percepiva l'assegno unico per il figlio;
che il svolgeva attività lavorativa con contratto a tempo CP_1
indeterminato per una ditta di Varese con la qualifica di autista;
che il aveva contribuito al mantenimento del figlio versando CP_1
mensilmente solamente l'esigua somma di € 50,00 e più recentemente di €
100,00, insufficiente a far fronte alle esigenze del minore;
tutto ciò premesso, chiedeva che fosse posto a carico di l'obbligo di CP_1
corrispondere un assegno mensile di € 500,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio , oltre al 70 % delle spese straordinarie da Per_1
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determinare in conformità alle linee guida del CNF;
chiedeva altresì che, in considerazione della distanza tra i luoghi di residenza delle parti e della patologia da cui era affetto il minore, la disciplina dell'affidamento consentisse alla deducente di assumere decisioni con maggiore autonomia in ambito medico e sanitario e che, comunque, il minore fosse affidato in via esclusiva alla madre, regolamentando il diritto di visita del genitore non collocatario.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 08/09.04.2024.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 22.01.2025 si costituiva il quale evidenziava che il rapporto CP_1
sentimentale tra le parti, dopo una breve riconciliazione, era definitivamente cessato solo tra i mesi di ottobre e novembre 2023.
Osservava che egli aveva sempre collaborato ala crescita ed alla educazione del figlio ed aveva sempre provveduto al suo mantenimento. Per_1
Rilevava, pertanto, che la richiesta di affidamento esclusivo del figlio alla madre non era giustificata, mentre le richieste economiche avanzate dalla controparte apparivano esorbitanti. Rilevava che, a causa della distanza esistente tra i luoghi di residenza delle parti, egli non poteva far visita al figlio in modo costante e regolare, ma egli intendeva essere presente nella vita del figlio e cooperare nella sua educazione e nella sua crescita.
Chiedeva, pertanto, che il figlio minore fosse affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori e che fossero disciplinati i tempi di permanenza del figlio minore con il padre. Quanto alle statuizioni di natura economica, rilevava che egli aveva sempre partecipato alle spese straordinarie provvedendo al pagamento nella misura del 50 % delle spese per la terapia cui veniva sottoposto il bambino, il cui importo complessivo mensile era di
€ 160,00. Osservava, poi, che dal ricorso introduttivo non si evinceva se la
, la quale fino al recente passato aveva svolto attività Parte_1
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lavorativa, percepisse l'assegno di inclusione o altri benefici e la stessa aveva, comunque, omesso di indicare tra le sue entrate la somma mensile di
€ 150,00, quale contributo per i genitori di figli con disabilità, mentre egli percepiva uno stipendio mensile di importo pari a circa € 1.600,00 lordi, ma doveva pagare il canone mensile della sua casa di abitazione, pari a €
400,00, una rata mensile di € 202,00 per un finanziamento con cessione del
1/5 dello stipendio, e doveva provvedere al mantenimento di altre due figlie minori avute da un precedente matrimonio, mediante il pagamento di un assegno mensile di € 400,00, oltre al 60 % delle spese straordinarie.
Dichiarava, pertanto, di essere disponibile a versare mensilmente per il mantenimento del figlio la somma di € 200,00, oltre al 50 % delle Per_1
spese straordinarie. Chiedeva, infine, che l'assegno unico per il figlio fosse percepito da entrambi i genitori nella misura del 50 % ciascuno come previsto per legge.
All'udienza del 23.01.2025, fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21
c.p.c., la ricorrente dichiarava che non si opponeva all'affidamento condiviso del figlio minore. La chiariva, quindi, che Parte_1
l'assegno unico ammontava complessivamente ad € 330,00 e veniva percepito, per accordo delle parti,