Trib. Imperia, sentenza 09/01/2025, n. 16

TRIB Imperia
Sentenza
9 gennaio 2025
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TRIB Imperia
Sentenza
9 gennaio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Imperia, sentenza 09/01/2025, n. 16
Giurisdizione : Trib. Imperia
Numero : 16
Data del deposito : 9 gennaio 2025

Testo completo

n. 1507/2022 R.G.A.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
in composizione collegiale, nelle persone di:
dott. Andrea CANCIANI ……………. Presidente est. dott. Fabio FAVALLI ……… Giudice dott.ssa Martina BADANO ……... Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1507 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2022, posta in decisione con provvedimento del 31.5.2024 a seguito delle note di trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle parti entro il termine perentorio del 15.5.2024 e vertente
TRA

Parte_1 elett.te dom.to in Ventimiglia, Via Roma n.46 presso lo studio dell'avv.to Marco Noto e avv.to Ambra Marchese che lo rappresentano e difendono giusta procura allegata al ricorso

- RICORRENTE -

E
Controparte_1 elett.te dom.ta in Sanremo, Via XX Settembre n.49 presso lo studio dell'avv.to Michela
Musizzano che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- RESISTENTE -

OGGETTO: separazione giudiziale

CONCLUSIONI
i procuratori delle parti così concludevano:
per parte ricorrente: “...dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzandoli
a vivere separati, libero ciascuno di fissare ove creda la propria residenza;
- nulla disporre in merito al mantenimento della IG.ra , vista la situazione CP_1 economica del IG. come sopra meglio descritta;
Con ogni ulteriore Pt_1 provvedimento di legge e con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”;


dr. Andrea CANCIANI 1


n. 1507/2022 R.G.A.C.C.
per parte resistente: “...pronunciare la separazione dei coniugi e Controparte_1
, disponendo a carico del marito l'obbligo di versare in favore della Parte_1 moglie un assegno di mantenimento dell'importo di euro 300,00 mensili entro il giorno 5 di ciascun mese rivalutabili Istat o altro diverso importo ritenuto di giustizia. Vinte le spese e gli onorari di lite…”;

per il pubblico Ministero: “…pronunciare la separazione tra i coniugi Parte_1
”. Con ogni altro provvedimento consequenziale …”
[...] Controparte_1

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 28.7.2022 – premettendo di essersi unito in Parte_1 matrimonio in Ospedaletti in data 25.10.2021 con e che dall'unione Controparte_1 non sono nati figli;
che in seguito all'insorgere di contrasti tra i coniugi la loro convivenza era divenuta intollerabile - chiedeva al Tribunale di voler pronunziare la separazione personale dei coniugi. Non avanzava alcuna richiesta di carattere economico.
Si costituiva ritualmente in giudizio che, con propria comparsa di Controparte_1 costituzione, se da un lato nulla opponeva alla domanda di separazione, dall'altro chiedeva riconoscersi in proprio favore un contributo al mantenimento in misura non inferiore ad € 600,00 mensili (somma successivamente ridotta, in sede di precisazione delle conclusioni, ad € 300,00 mensili).
Il Presidente fissava la comparizione dei coniugi per l'udienza del 21.12.2022 all'esito della quale, nell'impossibilità di pervenire ad una loro conciliazione, assumeva con ordinanza in data 4.1.2023 i provvedimenti provvisori di competenza, autorizzando i coniugi a vivere separati e ponendo a carico del marito, a titolo di contributo al mantenimento della moglie, un assegno mensile dell'importo di € 100,00. Nominava, inoltre, il Giudice Istruttore, fissando udienza ex art. 183 c.p.c.
La causa veniva, quindi, istruita esclusivamente attraverso il deposito di documenti (tra cui
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