Trib. Nocera Inferiore, sentenza 11/03/2025, n. 884
Sentenza
11 marzo 2025
Sentenza
11 marzo 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA Il Tribunale di No, in persona del G.M., Dott.ssa Lucia Esposito, ha pronunciato la seguente
…………………………. SENTENZA NOTIF. APPELLO
nella causa iscritta al n. 3806/2016 del R.G.A.C., avente ad oggetto BANCARI
…………………………. (DEPOSITO BANCARIO, CASSETTA DI SICUREZZA, APERTURA DI CREDITO BANCARIO), pendente TRA TO OV, nato a [...] il [...] (c.f. [...]) e ivi residente al v.le Kennedy n. 43, titolare dell'omonima ditta individuale, con sede in Angri (Sa) alla via G. B. D'Anna n. 24 (c.f. e p.i. 00046470654), rappresentato e difeso, anche disgiuntamente tra loro, giusta procura in calce al presente atto, dagli avvocati Luigi Rossini (c.f. [...]) e Raffaele Carrano ([...]) e Carmen Fresolone ([...]) del Foro di Salerno, con elezione di domicilio presso questi ultimi ATTORE E BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA Soc. Cooperativa, cod. fisc. e numero al registro imprese di Modena 01153230360, n.ro REA Modena 222528, con sede in Modena alla Via San Carlo 8/20 - già conferitaria per atto Notaio Pellegrino d'Amore di Avellino del 24.2.04 rep. 183536 racc. 24102 di ramo d'azienda costituito dagli sportelli esistenti nella Regione Campania della Banca della Campania S.p.a. costituita per atto di fusione della Banca Popolare dell'Irpinia S.p.a. e della Banca Popolare di Salerno S.p.a. a rogito Notaio Giuseppe Monica del 19.06.03 rep. 41784 racc. 13928 – incorporante la BANCA DELLA CAMPANIA S.p.a. con sede in Napoli alla Via Filangieri n. 36, P. IVA 04504971211, in virtù di atto di fusione per incorporazione a rogito Notaio Franco Soli del 17.11.14 rep. 43405 racc. 13401, registrato a Modena il 18.11.14 al n. 14165, serie 17, iscritto presso il Registro delle Imprese di Napoli il 18.11.14 e presso il Registro delle Imprese di Modena il 24.11.14, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante Rag. Ettore Caselli, nato a [...] il [...], cod. fisc. [...], rappresentata e difesa, in virtù di separato mandato, dall' Avv. Ciro Senatore (cod. fisc. [...]) e presso il suo studio elettivamente domiciliata in Cava de' Tirreni alla via Marconi n. 34 CONVENUTO
CONCLUSIONI
Con note sostitutive del 5/12/2024 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate. MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit. Con atto di citazione ritualmente notificato, AT VA conveniva in giudizio la Banca Popolare dell'Emilia-Romagna Soc. Coop. mediante il quale, in riferimento al rapporto di conto corrente n. 28820, lamentava l'assenza dei contratti scritti nonché di parte degli estratti conto con la conseguente invalidità del saldo negativo. La carenza di un valido negozio giuridico stipulato per iscritto comportava anche la disapplicazione dell'anatocismo, degli interessi ultralegali, della commissione di massimo scoperto, delle spese e delle date valuta. Aggiungeva parte attrice che gli interessi applicati sarebbero usurari, con conseguente applicazione dell'art. 1815 c.c. Chiedeva dunque al Tribunale adito di: “nel merito: - dichiarare la nullità, anche parziale, del contratto di conto corrente n. 28820, intercorso con la convenuta banca, in relazione all'anatocismo trimestrale, agli interessi ultralegali determinati con rinvio agli usi, ovvero unilateralmente determinati contra legem, alle valute c.c.d.d. virtuali, alle cc.dd. commissioni di massimo scoperto, ex artt. 1283, 1284 u.c., 1325, 1346, 1418 e 1419 cod. civ.;
- dichiarare conseguentemente dovuti, a seguito della ricostruzione secondo legge del rapporto, dal correntista, senza alcuna capitalizzazione, i soli interessi passivi, e dalla Banca gli interessi attivi, entrambi da determinarsi ex art. 117 TUB co 7;
- accertare l'eventuale applicazione ai rapporti de quibus di tassi di interessi usurari ai sensi della L. 108/96 e conseguentemente dichiarare la nullità e/o inesigibilità da parte della Banca degli interessi riscossi disapplicandoli per la loro usurarietà;
- accertare, per tutto quanto innanzi, il saldo legittimo e condannare la banca alla rettifica dell'eventuale diverso saldo, ovvero al pagamento, in favore dell'attrice, delle somme di cui la banca dovesse risultare debitrice a seguito della ricostruzione secondo legittimità del conto corrente de quo, il tutto oltre interessi dal dovuto al saldo e con anatocismo dalla domanda giudiziale”. Si costituiva in data 29/09/2016, la Banca eccependo: la nullità della domanda per indeterminatezza del petitum e della causa petendi, in quanto l'attore non precisava né l'oggetto della domanda né la sua quantificazione, eccependo l'attore illegittimità generiche senza muovere delle specifiche contestazioni;
eccepiva l'inammissibilità della richiesta di CTU per il suo scopo meramente esplorativo;
evidenziava che la mancata produzione degli estratti conto e dei contratti a seguito di missiva del correntista risultava non conforme al reale svolgimento dei fatti, in quanto la banca aveva comunicato, mediante corrispondenza, che i documenti richiesti erano a disposizione del cliente previo pagamento di spese per € 16,00; eccepiva che tutte le condizioni economiche applicate al rapporto,