Trib. Tivoli, sentenza 06/11/2024, n. 1605
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice S O
SENTENZA pronunciata all'udienza del 6/11/2024
a seguito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 405/2020 r.g. tra
con il patrocinio degli Avv.ti O C e G C, Parte_1 ricorrente
e
in persona del l.r. pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. E T, CP_1
resistente
Le domande delle parti
La parte ricorrente ha chiesto: “Accertare e dichiarare che tra il Sig. e la società Parte_1 CP_1 si è svolto un unico, ininterrotto, ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 22.04.2017 al
[...]
16.10.2017;
accertare e dichiarare la nullità, inefficacia, o illegittimità del contratto di apprendistato fatto sottoscrivere al ricorrente;
accertare e dichiarare che le mansioni svolte dalla ricorrente configurano la qualifica di livello 5° della declaratoria del personale di cui al CCNL agli atti;
accertare e dichiarare che la cessazione del rapporto di lavoro è avvenuta per dimissioni rassegnate per giusta causa. Di conseguenza, per i fatti e titoli di cui sopra ed all'allegato conteggio, condannare la convenuta a pagare al ricorrente la somma di Euro 11.705,87, per i titoli di cui all'allegato conteggio, che deve intendersi qui di seguito riportato e trascritto, o quell'altra maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia per i fatti e titoli sopra esposti, anche in applicazione dell'art. 36 Cost. e 2099 c.c., e comunque in via equitativa. Il tutto oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi dalla maturazione dei singoli crediti ex artt. 429 c.p.c. e
150 disp. att. c.p.c. fino all'integrale soddisfo. Con vittoria di spese competenze ed onorari, I.V.A. e C.P.A. in favore del procuratore che dichiara di essere antistatario.”.
La parte resistente ha chiesto il rigetto della domanda.
Ragioni della decisione
1. Parte ricorrente, con ricorso inizialmente incardinato dinanzi al Tribunale di Roma e tempestivamente riassunto a seguito di ordinanza di incompetenza territoriale, ha convenuto in giudizio la società deducendo di aver prestato la propria attività lavorativa per la società resistente, CP_1 presso i locali del Bar gestito dalla stessa denominato Cami Bar e sito in Fonte Nuova via Palombarese
235/D, dal 22 aprile 2017 e sino al 16 ottobre 2017, data di cessazione del rapporto per dimissioni per giusta causa a fronte del mancato pagamento della retribuzione relativa al mese di agosto 2017, senza soluzione di continuità, con mansione di barista e addetto al servizio alla clientela al banco e in sala;
sostiene che il rapporto intercorso tra le parti abbia avuto le caratteristiche della subordinazione;
adduce che la prestazione lavorativa seguiva un orario stabilito dalla resistente settimanalmente, e articolato nelle seguenti fasce orarie: “dalle 14.30 alle 24.00 sino a maggio 2017;
dalle 14.30 alle 01.00 sino a giugno
2017;
dalle 6.00 alle 14.30 sino ad agosto 2017;
dalle 15.00 alle 24.00 sino al 17 settembre 2017;
dalle 5.30 alle
9.30 sino al termine ciò sempre per 6 giorni a settimana comprensivi della domenica” (v. doc. 10 ricorso);
asserisce di essere stato sottoposto, in tutto tale arco temporale, al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del sig. come preposto dalla società. Parte_2
2. Parte ricorrente afferma che la formale regolarizzazione con contratto di lavoro avveniva solo in data 17 giugno 2017, attraverso la sottoscrizione di un contratto di apprendistato professionalizzante per la qualifica di barista e un inquadramento al 6° livello CCNL applicato dei
Pubblici Esercizi;
il suddetto contratto prevedeva un orario di lavoro 24 ore settimanali (cfr. doc. 4 del ricorso);
parte ricorrente sostiene, inoltre, di aver appreso solo attraverso la stampa del Certificato
Storico del Centro per l'impiego che il contratto di apprendistato posto in essere con la convenuta si sarebbe interrotto in data 30 giugno 2017 per licenziamento per mancato superamento del periodo di prova, e successivamente reinstaurato, nella medesima forma, in data 8 agosto 2017 (cfr. doc. 2 del ricorso). Sul punto, parte ricorrente sostiene che il rapporto, diversamente da quanto formalmente indicato, non ha in mai subito interruzioni e sia perdurato continuativamente sino al 16 ottobre 2017 (v doc. 3 del ricorso – Modulo Recesso Rapporto di Lavoro).
3. Il ricorrente asserisce che il rapporto intercorso tra le parti non ha avuto le caratteristiche e gli elementi propri dell'apprendistato professionalizzante, poiché la prestazione lavorativa è stata adempiuta senza la necessaria formazione pratico-teorica prevista dalla legge, nonché in assenza di affiancamento ad un tutor dedicato;
chiede, dunque, che il contratto di apprendistato sia dichiarato nullo e, conseguentemente, chiede di riconoscere fin dall'inizio effettivo del rapporto la natura di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno, con inquadramento nel 5° livello del Ccnl
Turismo - Pubblici Esercizi ( v. Ccnl allegato al doc. 13 del ricorso).
4. Sulla base di
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice S O
SENTENZA pronunciata all'udienza del 6/11/2024
a seguito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 405/2020 r.g. tra
con il patrocinio degli Avv.ti O C e G C, Parte_1 ricorrente
e
in persona del l.r. pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. E T, CP_1
resistente
Le domande delle parti
La parte ricorrente ha chiesto: “Accertare e dichiarare che tra il Sig. e la società Parte_1 CP_1 si è svolto un unico, ininterrotto, ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 22.04.2017 al
[...]
16.10.2017;
accertare e dichiarare la nullità, inefficacia, o illegittimità del contratto di apprendistato fatto sottoscrivere al ricorrente;
accertare e dichiarare che le mansioni svolte dalla ricorrente configurano la qualifica di livello 5° della declaratoria del personale di cui al CCNL agli atti;
accertare e dichiarare che la cessazione del rapporto di lavoro è avvenuta per dimissioni rassegnate per giusta causa. Di conseguenza, per i fatti e titoli di cui sopra ed all'allegato conteggio, condannare la convenuta a pagare al ricorrente la somma di Euro 11.705,87, per i titoli di cui all'allegato conteggio, che deve intendersi qui di seguito riportato e trascritto, o quell'altra maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia per i fatti e titoli sopra esposti, anche in applicazione dell'art. 36 Cost. e 2099 c.c., e comunque in via equitativa. Il tutto oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi dalla maturazione dei singoli crediti ex artt. 429 c.p.c. e
150 disp. att. c.p.c. fino all'integrale soddisfo. Con vittoria di spese competenze ed onorari, I.V.A. e C.P.A. in favore del procuratore che dichiara di essere antistatario.”.
La parte resistente ha chiesto il rigetto della domanda.
Ragioni della decisione
1. Parte ricorrente, con ricorso inizialmente incardinato dinanzi al Tribunale di Roma e tempestivamente riassunto a seguito di ordinanza di incompetenza territoriale, ha convenuto in giudizio la società deducendo di aver prestato la propria attività lavorativa per la società resistente, CP_1 presso i locali del Bar gestito dalla stessa denominato Cami Bar e sito in Fonte Nuova via Palombarese
235/D, dal 22 aprile 2017 e sino al 16 ottobre 2017, data di cessazione del rapporto per dimissioni per giusta causa a fronte del mancato pagamento della retribuzione relativa al mese di agosto 2017, senza soluzione di continuità, con mansione di barista e addetto al servizio alla clientela al banco e in sala;
sostiene che il rapporto intercorso tra le parti abbia avuto le caratteristiche della subordinazione;
adduce che la prestazione lavorativa seguiva un orario stabilito dalla resistente settimanalmente, e articolato nelle seguenti fasce orarie: “dalle 14.30 alle 24.00 sino a maggio 2017;
dalle 14.30 alle 01.00 sino a giugno
2017;
dalle 6.00 alle 14.30 sino ad agosto 2017;
dalle 15.00 alle 24.00 sino al 17 settembre 2017;
dalle 5.30 alle
9.30 sino al termine ciò sempre per 6 giorni a settimana comprensivi della domenica” (v. doc. 10 ricorso);
asserisce di essere stato sottoposto, in tutto tale arco temporale, al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del sig. come preposto dalla società. Parte_2
2. Parte ricorrente afferma che la formale regolarizzazione con contratto di lavoro avveniva solo in data 17 giugno 2017, attraverso la sottoscrizione di un contratto di apprendistato professionalizzante per la qualifica di barista e un inquadramento al 6° livello CCNL applicato dei
Pubblici Esercizi;
il suddetto contratto prevedeva un orario di lavoro 24 ore settimanali (cfr. doc. 4 del ricorso);
parte ricorrente sostiene, inoltre, di aver appreso solo attraverso la stampa del Certificato
Storico del Centro per l'impiego che il contratto di apprendistato posto in essere con la convenuta si sarebbe interrotto in data 30 giugno 2017 per licenziamento per mancato superamento del periodo di prova, e successivamente reinstaurato, nella medesima forma, in data 8 agosto 2017 (cfr. doc. 2 del ricorso). Sul punto, parte ricorrente sostiene che il rapporto, diversamente da quanto formalmente indicato, non ha in mai subito interruzioni e sia perdurato continuativamente sino al 16 ottobre 2017 (v doc. 3 del ricorso – Modulo Recesso Rapporto di Lavoro).
3. Il ricorrente asserisce che il rapporto intercorso tra le parti non ha avuto le caratteristiche e gli elementi propri dell'apprendistato professionalizzante, poiché la prestazione lavorativa è stata adempiuta senza la necessaria formazione pratico-teorica prevista dalla legge, nonché in assenza di affiancamento ad un tutor dedicato;
chiede, dunque, che il contratto di apprendistato sia dichiarato nullo e, conseguentemente, chiede di riconoscere fin dall'inizio effettivo del rapporto la natura di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno, con inquadramento nel 5° livello del Ccnl
Turismo - Pubblici Esercizi ( v. Ccnl allegato al doc. 13 del ricorso).
4. Sulla base di
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