Trib. Bologna, sentenza 14/10/2024, n. 2667
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Testo completo
N. R.G. 10862/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLOGNA
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SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Michele Guernelli Presidente
dott. Marco D'Orazi Giudice Relatore
dott. Vittorio Serra Giudice
riunito nella camera di consiglio del venticinquesimo giorno del settembre di questo
anno duemilaventiquattro
il giorno 25 settembre 2024;
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10862/2021 promossa da:
IR S.N.C. di ZO RO & C. (C.F. ed iscrizione al registro
imprese n. 01842280388), AU AR (C.F.
[...]) e HN UA (C.F.
VLGJNN80S18b019X) con il patrocinio dell'avv. MALANDRINO
GIANLUIGI e dell'avv. STEFANELLI SILVIA, elettivamente domiciliati in VIALE DELLE MILIZIE, 2, ROMA, presso il difensore
avv. MALANDRINO GIANLUIGI.
ATTORI contro pagina 2 di 31 AO GO (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. TAURINI STEFANO e dell'avv. HAZAN MAURIZIO,
elettivamente domiciliata in LARGO AUGUSTO, 3, MILANO presso i difensori TAURINI e HAZAN.
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come all'udienza di precisazione delle conclusioni del 25 gennaio 2024. Tali conclusioni, ancorché non
ritrascritte, sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa
sentenza.
Sono richiamate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato il giorno 8 settembre 2021, la IR
s.n.c. ed i relativi soci sig.ri AU AR e HN
UA, convenivano di fronte alla sezione specializzata in
materia di impresa del Tribunale di Bologna la sig.ra AO GO;
per sentir pronunciare un'inibitoria al compimento di ulteriori atti di
concorrenza, oltre al risarcimento del danno prodotto. Gli attori
lamentavano innanzitutto la violazione dei divieti di cui agli artt. 2557 e
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2301 c.c. per avere la convenuta posto in essere atti di concorrenza con la società, in violazione di tali disposizioni. Inoltre, sotto profilo
parzialmente diverso, lamentavano la violazione dell'art. 2598 c.c., per avere la convenuta realizzato un accaparramento di clientela a favore
dell'attività concorrente svolta con il marito, tramite l'utilizzo di
informazioni riservate in merito ai clienti di proprietà della Nibiru s.n.c.
Il risarcimento era domandato tanto a favore della società (lett. b delle
conclusioni) che dei soci in via diretta (lett. c delle conclusioni);
questi ultimi, infatti, lamentavano l'“inadempimento degli obblighi connessi alla
vendita della quota sociale in favore degli attori RO ZO e HN
VA in relazione alla violazione degli obblighi di non concorrenza”.
A sostegno di tali domande gli attori esponevano quanto segue, in punto
di fatto.
In data 25 marzo 2021, la sig.ra OL OL trasferiva, mediante
rogito notarile, la sua partecipazione nella Nibiru s.n.c., pari a circa il
31.50% del capitale sociale, ai sig.ri ZO e VA, odierni attori, dietro pagamento della somma di € 21.500,00 ciascuno. In
conseguenza di tale trasferimento, la sig.ra OL usciva dalla compagine sociale della Nibiru s.n.c. ed i sig.ri ZO e VA
divenivano unici soci ed amministratori (in ragione non solo della
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partecipazione così acquistata ma, anche, di precedenti partecipazioni già in capo a ZO e VA). La società aveva come oggetto
sociale l'intermediazione di polizze assicurative, attività svolta per conto delle compagnie Vittoria Assicurazioni e DAS Difesa Automobilistica,
con un portafoglio clienti quantificato in circa 1,5 milioni di euro di
incassi derivanti dai premi assicurativi lordi, per conto delle compagnie preponenti.
Quanto alla violazione del divieto di concorrenza, gli attori rilevavano innanzitutto come un considerevole numero di clienti fosse transitato
dalla Nibiru alla B&C Assicurazioni, società per la quale il marito della
Sig.ra OL svolgeva attività di subagente di assicurazione.
L'esposizione attorea si soffermava innanzitutto sul comparto
assicurativo “non RC auto”. In tale ambito, il coinvolgimento della convenuta emergeva dal fatto che almeno diciotto delle disdette dai
contratti di assicurazione di ex clienti della Nibiru s.n.c. erano state
inviate dalla stessa Sig.ra OL per il tramite della società Delta servizi, di sua proprietà oltre che del marito sig. ME. Quanto al ramo
“RC auto”, invece, gli atti di concorrenza venivano dedotti dal passaggio di numerosi clienti (circa centocinquanta) alla TUA Assicurazioni, una
delle società a favore della quale il marito svolgeva attività di subagente.
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Inoltre, gli attori esponevano che tale trasferimento di clientela fosse avvenuto tramite l'indebito utilizzo di dati di contatto dei clienti ed
informazioni aziendali di riservate, così da integrare anche la fattispecie di accaparramento di clientela ex art. 2598 c.c.
In totale, il risarcimento richiesto a favore della società, tanto nel ramo
RC auto che negli altri settori del mercato assicurativo in cui era attiva la società, era pari ad € 60.000,00, di cui € 12.000,00 già verificatesi ed
ulteriori € 48.000,00 per i quattro anni successivi, quale danno futuro.
Infine, sotto altro profilo, le condotte poste in essere dalla sig.ra OL
venivano censurate quali inadempimenti al contratto di cessione delle
quote del 25 marzo 2021, con richiesta di risarcimento danni a favore dei soci sig.ri ZO e VA.
Veniva così radicato il presente giudizio.
Con comparsa del 22 dicembre 2021, si costituiva in giudizio la sig.ra
OL, chiedendo il rigetto delle domande attoree per i seguenti motivi.
In primo luogo, la convenuta evidenziava che il mero passaggio di clientela dalla Nibiru s.n.c. ad altra società di intermediazione da lei
gestita assieme al marito non era, di per sé, sufficiente a dimostrare
l'esistenza delle condotte illecite censurate. E ciò perché la gran parte
delle disdette relative ai contratti assicurativi non RC auto erano
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motivate da ragioni di parentela o affezione che legavano gli assicurati direttamente alla sig.ra OL piuttosto che alla società Nibiru s.n.c..
Inoltre, la convenuta evidenziava come alcune di tali disdette fossero state inviate prima della cessione di quote o provenissero da soggetti già
clienti del marito della convenuta.
In secondo luogo, quanto al ramo assicurativo “RC auto”, la convenuta evidenziava come tale settore soffrisse di una notevole volatilità rispetto
ad altri rami del mercato, il che potrebbe spiegare il gran numero di disdette subite dagli attori.
Infine, quanto all'accusa di indebito utilizzo di dati riservati, la
convenuta evidenziava la totale carenza di prova su tale profilo, che era del resto contraddetto dal fatto che il sig. ZO aveva disattivato il
recapito telefonico intestato alla società ed in uso esclusivo alla sig.ra
OL da oltre dieci anni.
Tali, in sintesi, gli atti introduttivi.
All'udienza del 23 dicembre 2021 il giudice rinviava la causa al 26 maggio 2022, assegnando i termini di cui all'art. 183, co. VI c.p.c.
Nella prima memoria ex art. 183, co. VI, parte attrice evidenziava che le condotte di concorrenza oggetto di contestazione avevano avuto inizio
già nell'ultimo periodo del rapporto sociale, prima della cessione di
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quote;
nella seconda memoria, poi, depositava, documenti relativi ai presunti atti di concorrenza sleale posti in essere dalla convenuta.
Parte convenuta si opponeva a tali produzioni, ritenendo che i documenti fossero in parte inammissibili ed in parte costituissero una
tardiva mutazione del thema decidendum.
Con ordinanza del 22 settembre 2022, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26 maggio 2022 relativamente alle istanze
istruttorie, il giudice rigettava tutte le richieste di parte, ritenendo la causa matura per la decisione e rinviando all'udienza del 25 gennaio
2024 per precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 25 gennaio 2024 parte attrice precisava le conclusioni come da memoria art. 183, co. VI, n. 1 c.p.c.;
la parte convenuta
precisava le conclusioni come da foglio depositato in consolle il 24 gennaio 2024.
Il giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per
memorie conclusionali e repliche, con decorrenza non immediata.
La causa transitava a decisione.
Il giudice istruttore e relatore, incardinato definitivamente quale relatore (giudice naturale) a seguito della udienza di precisazione delle
conclusioni, indicato come sopra in intestazione di questa sentenza,
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riferiva al collegio nella prima camera di consiglio utile. Anche tale camera di consiglio è indicata in intestazione (25 settembre 2024).
MOTIVI DELLA DECISIONE
UNO
Sull'oggetto del giudizio
Va preliminarmente rigettata la censura formulata da parte convenuta
nella propria terza memoria ex art. 183, co. VI, c.p.c., relativamente all'inserimento di fatti nuovi in corso di giudizio ed al deposito dei
documenti 8 e 9.
L'atto di citazione, benché in maniera succinta, menziona i comportamenti di concorrenza sleale di cui viene accusata parte
convenuta (pag. 5 e 6 atto di citazione);
i documenti 8 e 9 attengono a tali profili e sono come tali ammissibili.
Inoltre, quanto al segmento temporale sottoposto al vaglio del giudice, è
significativo il riferimento all'art. 2301 c.c. (pag. 3 atto di citazione), che evidenzia come gli attori non intendessero limitare le proprie domande al
momento successivo alla cessione di quote. Su tale profilo, poi, occorre evidenziare come gli attori, già nella prima memoria ex art. 183, co. VI
c.p.c., abbiano chiarito che la propria domanda riguardava tanto i fatti antecedenti che quelli successivi alla cessione. Anche a voler ammettere,
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quindi, che la causa petendi indicata nell'atto introduttivo fosse limitata ai fatti successivi alla cessione di quote, la prima memoria avrebbe
comunque modificato in maniera legittima quanto indicato nell'atto di citazione, nei termini indicati dalle SS. UU. n. 12310 del 15 giugno 2015:
“La modificazione della domanda ammessa ex art. 183 cod. proc. civ. può
riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa
("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata
risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e
senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità
difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali.”
Va poi rilevato che - anche a non condividere il recente revirement or ora citato, adottando dunque una impostazione rigorista in punto a mutatio
libelli - non vi è dubbio che la citazione, nella sua genericità, consentisse di leggere la causa petendi, nel senso detto (rectius: nei plurimi sensi,
detti, di cui subito oltre). Dunque, pur dovendosi dare atto di una
notevole genericità della citazione, la prima memoria ben può anche essere considerata una semplice specificazione della citazione.
In sintesi ed in conclusione: l'oggetto del giudizio concerne gli atti di concorrenza:
a) siasleale sia non, imputati alla Sig.ra OL;
pagina 10 di 31 b) prima e dopo la cessione di quote del marzo 2021,
c) tanto ai danni subiti dalla società quanto ai danni subiti dai
soci, anche nella veste di acquirenti.
DUE
Sugli obblighi di non concorrenza e sul divieto di concorrenza sleale
Nonostante il comune riferimento al concetto di “concorrenza”, la disciplina contenuta agli artt. 2557/2301 c.c., da un lato, ed all'art. 2598
c.c., dall'altro, presenta profili di evidente diversità. Sul punto, come detto, può ritenersi che il libello introduttivo si riferisca a tutti questi
casi – dunque tutti entro il thema decidendum – e, tuttavia, in ragione
della relativa genericità del libello, occorre operare appunto una attività, se non di chiarificazione, quanto meno di actio finium regundorum.
Si può dire che la prima (2557 e 2301 c.c.) è una “normale” concorrenza;
la seconda (2598 c.c.) è una concorrenza sleale.
Le domande attoree – come nella precedente sezione di motivazione, alla
fine al punto a) – riguardano entrambe le fattispecie.
Il divieto di concorrenza di fonte legale, sia esso conseguenza della
cessione di azienda o dell'assunzione della qualità di socio, è un effetto legale di tali negozi, volto a preservare la razionalità economica della
cessione o la correttezza nei rapporti societari. Viene dunque vietata una
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attività, altrimenti lecita, come è appunto la concorrenza. E' effetto legale dei due contratti (cessione o contratto di società): pertanto, una
attività che è generalmente consentita e lecita, per patto fra le parti e quale naturale negotii di tale patto sociale o di cessione di azienda, viene
interdetta.
La disciplina sulla concorrenza sleale, invece, costituisce una forma speciale di responsabilità extracontrattuale, imperniata sul concetto di
correttezza nei rapporti professionali tra imprese. Pertanto, in relazione alla concorrenza sleale, non ha alcun rilievo la fonte contrattuale;
la
obbligazione, nell'albero genetico delle obbligazioni, non nasce da patti o
negozi giuridici, tradizionalmente ex contractu;
quanto ex delicto. Il che significa, peraltro, che il precetto - non si debbono compiere atti di
concorrenza sleale – non ha come destinatari soggetti individuati dal contratto, quanto piuttosto tutti i consociati.
Tale diversità strutturale delle fattispecie si riverbera sugli elementi
costitutivi delle relative domande: mentre la violazione degli art. 2301 e
2557, co. 1 c.c. è direttamente integrata dal compimento di atti di
concorrenza capaci di danneggiare il soggetto tutelato dalla norma, anche se leciti se compiuti da soggetti non avvinti da tali patti;
la
violazione dell'art 2598 c.c., invece, richiede che tali atti siano altresì
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