Trib. Palermo, sentenza 14/11/2024, n. 4610
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di giudice del lavoro e in persona del giudice dott. G
T nella causa civile iscritta al n. 7584/2024 R.G.L. promossa
DA
e , rappresentate e difese dagli avv.ti Parte_1 Parte_2
N Z, W M, F G e G R ed elettivamente domiciliate in
Monreale, via Roma, n.48.
- ricorrenti -
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore.
-convenuto contumace-
All'udienza del 14 novembre 2024, ha pronunciato
S E N T E N Z A mediante lettura del seguente
D I S P O S I T I V O
Il Giudice dichiara il diritto delle parti ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di euro
500,00 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente con riferimento agli anni scolastici:
- 2022/2023 e 2023/2024 per la parte ricorrente ;
Parte_1
- 2022/2023 e 2023/2024 per la ricorrente ;
Parte_2
Conseguentemente condanna il ad erogare Controparte_1
attraverso l'emissione di buoni elettronici di spesa di corrispondente valore nominale:
- l'importo complessivo di euro 1.000,00 in favore della parte ricorrente Parte_1
;
[...]
- l'importo complessivo di euro 1.000,00 in favore della parte ricorrente Parte_2
;
[...]
1
Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 310,00, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA, come per legge, con distrazione in favore degli avvocati delle parti ricorrenti, dichiaratisi antistatari.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20 maggio 2024, le parti ricorrenti in epigrafe deducevano di aver prestato attività lavorativa in forza di incarichi annuali o comunque fino al termine delle attività didattiche, di aver svolto mansioni identiche a quelle espletate dal personale di ruolo e di essere
state sottoposte ai medesimi obblighi formativi gravanti sui docenti con contratto a tempo indeterminato;
esponevano di non aver fruito del bonus di € 500 annui, previsto dall'art. 1, comma
121, della legge n. 107/2015, per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo (cd. carta elettronica);
lamentavano, in particolare, che la mancata attribuzione della carta elettronica ai
lavoratori a temine ha comportato la violazione del principio di non discriminazione rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato ed invocavano le clausole 4 e 6 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999, recepito dalla Direttiva 1999/70/CE, gli articoli 14,
20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e l'articolo 10 della Carta sociale europea;
per le superiori ragioni convenivano in giudizio il Controparte_1
chiedendo - previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della legge n.
107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del DPCM del 28 novembre
2016, per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. n. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea, degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE -
accertarsi e dichiararsi il loro diritto, quali docenti assunti a tempo determinato, ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della legge n. 107/2015, così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il
[...]
a costituire in loro favore, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 Controparte_1
del DPCM 28 novembre 2016, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, co. 121, Legge n. 107/2015, con assegnazione della somma di € 500,00 per ciascun anno scolastico indicato in ricorso, oltre interessi legali dalla maturazione del credito;
con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, rimaneva contumace il convenuto. CP_1
La causa, senza alcuna istruttoria, veniva discussa e decisa all'udienza del 14 novembre 2024.
Il ricorso è fondato.
L'art 1, co. 121, della legge n. 107/2015 prevede che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa
2
di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in
formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o Controparte_2
a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale
di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”.
Il DPCM del 23 settembre 2015 prevedeva (atteso che esso è stato annullato dal Consiglio di
Stato, con sentenza n. 1842/2022, proprio in ragione dell'illegittimità dell'esclusione dalla fruizione della carta docenti del personale assunto a tempo determinato, sub art. 2 che “1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile.
2. Il
[...]
assegna la Carta a ciascuno dei docenti di cui al Controparte_2
comma 1, per il tramite delle Istituzioni scolastiche.
3. Le Istituzioni scolastiche comunicano entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico al Controparte_2
, secondo le modalità da quest'ultimo individuate, l'elenco dei docenti di ruolo a tempo
[...]
indeterminato presso