Trib. Trento, sentenza 04/10/2024, n. 904

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Trento, sentenza 04/10/2024, n. 904
Giurisdizione : Trib. Trento
Numero : 904
Data del deposito : 4 ottobre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
N. R.G. 11/2022
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
A D T Presidente
L D B Giudice rel.
A T Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 11 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nato a Cavalese il 31.03.1969 e residente in Castello – Molina Parte_1
di Fiemme, 38030, (TN) in Via Roma n. 20, C.F. , C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. M d P ( CodiceFiscale_2
del Foro di Trento, ed elettivamente domiciliato presso lo studio in Moena, strada de Longiarif 30/A, come da delega telematica allegata al ricorso
Parte ricorrente
CONTRO
nata a Cavalese (TN) il 01.12.1968 – cf. CP_1
- e residente in Castello – Molina di Fiemme (TN) Via C.F._3
Roma n. 20, rappresentata e difesa dall'avv. M C (cf.
– P.IVA e presso lo Studio sito in Tione C.F._4 P.IVA_1
di Trento (TN) Via del Foro n. 22, elettivamente domiciliata, giusta procura in calce rilasciata su foglio separato ed allegato alla comparsa di costituzione e di risposta
Parte resistente
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 30 maggio 2024, celebrata nelle forme di cui all'articolo 127 ter introdotto ad opera del d.lgs. n. 149/2022, sostituita dal deposito delle note scritte, le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta rispettivamente del 30.05.2024 e del 29.05.2024, il cui contenuto viene di seguito indicato.
Conclusioni di parte ricorrente: “

1. dichiarare la separazione dei coniugi i quali saranno autorizzati a vivere separati fermo restando l'obbligo di reciproco rispetto;

2. La casa coniugale sita in Castello – Molina di Fiemme, 38030, (TN) in Via Roma n. 20, di proprietà del signor resterà in uso allo Parte_1

stesso che vi vivrà con i figli;

3. La signora troverà altro alloggio CP_1

dove si trasferirà entro un mese dall'udienza presidenziale o nel termine che lo stesso Presidente vorrà fissare con l'emanazione dei provvedimenti urgenti e provvisori 4. essendo i figli economicamente autosufficienti nulla sarà dovuto a titolo di mantenimento;

5. essendo la signor economicamente CP_1

autosufficiente nulla sarà dovuto a titolo di mantenimento”.
Conclusioni di parte resistente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, nel merito, pronunciare la separazione personale dei coniugi e CP_1
con addebito della separazione al marito ed alle seguenti Parte_1
condizioni: 1) condannare il marito alla corresponsione a favore Parte_1
Pag. 2 di 17 della moglie , di un assegno di mantenimento di euro 650,00 CP_1
mensili, o la maggiore somma che risulterà di giustizia, rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT, da versarsi entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese sul conto intestato alla moglie. Con vittoria di diritti, onorari e spese di causa oltre agli accessori di legge (CNPA 4% e IVA 22%).”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 05 gennaio 2022, il ricorrente ha Parte_1
convenuto in giudizio la resistente chiedendo che venisse CP_1
pronunciata la separazione giudiziale dalla stessa, che gli venisse attribuito l'uso della casa coniugale, sita in Castello – Molina di Fiemme, di sua proprietà, e che nulla venisse previsto a titolo di mantenimento dei figli, poiché autosufficienti, e della resistente, del pari indipendente sotto il profilo economico.
Nei fatti il ricorrente ha, in particolare, premesso di avere contratto matrimonio con la resistente in data 11.05.1996 presso il Comune di Panchià (TN), scegliendo il regime della comunione dei beni, che, successivamente, con atto notarile di data 12.09.2000, i coniugi avevano scelto il regime della separazione dei beni e che la modifica di tale regime era stata annotata dall'ufficio anagrafe di Panchià;
che, dall'unione matrimoniale, erano nati i figli in Persona_1
data 15.08.1998 e in data 13.09.2002;
che la residenza dei coniugi CP_2
e dei figli era stata fissata presso la casa coniugale sita in Castello – Molina di
Fiemme;
che, da oltre 10 anni, nonostante la perdurante convivenza, l'affectio coniugalis era venuta meno;
che, in particolare, i coniugi erano, da illo tempore, separati di fatto;
che i figli erano economicamente autosufficienti, atteso che
lavorava presso lo studio commerciale “Data Sintesi S.a.s. di Claudio Per_1
Demarchi”, sito in Molina di Fiemme, mentre lavorava presso la società CP_2
Estrazione Fiemme Sas del pari sita in tale località;
che la resistente lavorava come commessa nel panificio sito in Castello Molina, guadagnando circa €
Pag. 3 di 17
1.200,00 netti mensili, mentre egli era titolare delle seguenti società: CP_3
e che il medesimo stava cercando di riappianare i debiti
[...] CP_4
contratti con le banche pari a circa 800.000,00 euro;
che era, altresì, proprietario dei seguenti beni immobili ovvero della casa coniugale, p.ed 56, sita in Via
Roma, sulla quale era gravante un mutuo ipotecario e della P.ed. n. 1043 ad uso sala giochi la quale veniva concessa in locazione con destinazione dei canoni percepiti alla copertura delle rate del mutuo.
Si è costituita la resistente la quale ha chiesto pronunciarsi la separazione con addebito al marito lamentando di essere stata vittima, nel corso della vita matrimoniale, di tradimenti e di umiliazioni da parte di quest'ultimo, anche a causa del suo vizio dell'alcol, con conseguente violazione dell'obbligo di reciproco rispetto, sostegno, aiuto. A riguardo, la predetta ha, inoltre, precisato che, dal mese di dicembre, il ricorrente avrebbe abbandonato la casa coniugale, facendo rientro nella stessa in orari per lo più notturni e finalizzati al solo soddisfacimento delle sue esigenze personali.
Per quanto poi attiene ai profili di carattere economico, la resistente ha rappresentato che il signor è titolare di alcuni beni immobili (“delle p.ed. Pt_1
56 e 1043 C.C. Castello Fiemme, costituita dalla casa coniugale (p.m. 3) ed altri
2 appartamenti, 2 negozi, con pertinenze, un altro edificio”), oltre ad essere socio di maggioranza (99/100) ed Amministratore Unico della che la CP_4 CP_4
è proprietaria della pp.mm. 3, 4, 5, 8 della p.ed. 1221 Castello Fiemme;
che,
[...]
nel 2019, la ha venduto due immobili al prezzo dichiarato di euro CP_4
270.000,00 ed euro 315.000,00 e che, difatti, sulle pp.mm. 3 e 8 della p.f. 1221, vi era l'annotazione di un contratto preliminare di compravendita per il prezzo dichiarato di euro 275.000,00, con rogito da stipularsi entro il 31.03.2022. Ha, poi, aggiunto che è unico socio accomandatario (con la quota di 1/100) e Pt_1
quindi amministratore e rappresentante della Controparte_5
la quale è proprietaria delle pp.mm. 3, 5 (per ½), 19, 20 della p.ed. 883/1 C.C.
Pag. 4 di 17
Cavalese, locale gestito a sala giochi e dato in locazione, con un canone annuo di circa euro 50.000,00. In aggiunta a ciò, il ricorrente è anche locatore di un panificio per un canone mensile di euro 600,00, ovvero di euro 7.200,00 all'anno.
La stessa, invece, è solo comproprietaria per 47/48 di un prato in Panchià (p.f.
838 , nonché impiegata come commessa presso il Panificio Tarter CP_6
di M T & C. Snc, con uno stipendio mensile di euro 1.200,00. Ella, infine, è anche socia della alla quale società partecipa con la quota di CP_4
1/100 ed è stata garante di entrambe le società sopra indicate.
Con ordinanza presidenziale del 18 luglio 2022 è stato previsto, a carico del ricorrente, l'obbligo di contribuire al mantenimento della resistente nella misura di euro 500,00 mensili e le parti sono state rimesse innanzi al Giudice istruttore.
Con memoria integrativa ex art. 709 co 3 c.p.c. di data 02.11.2022, parte ricorrente ha chiesto, reiterando le istanze di data 29.09.2022 e di data
10.10.2022, il rilascio della formula esecutiva dell'ordinanza presidenziale al fine di procedere con l'esecuzione dei provvedimenti ivi disposti e, in particolare, allo scopo di assicurare la fuoriuscita di dalla casa coniugale;
per il CP_1
resto ha fatto esplicito richiamo al contenuto del ricorso.
Parte resistente ha, altresì, depositato comparsa di costituzione del 10.11.2022, relativa alla fase post presidenziale, nella quale ha specificato, in ordine alle cause della separazione, che il ricorrente, sin dall'anno 2010, avrebbe fatto abuso di sostanze alcoliche;
che, da quello stesso anno, l'avrebbe anche tradita con altre donne;
che, in particolare, da quell'anno, avrebbe intrapreso una relazione extraconiugale con tale di Varena, tuttora esistente;
che, ancora, Persona_2
avrebbe abbandonato la casa coniugale nel dicembre del 2021, ovvero prima di essere autorizzato a vivere separatamente dalla moglie, con conseguente violazione degli obblighi discendenti dal matrimonio.
Pag. 5 di 17
Si dà, inoltre, atto che, nel corso del presente procedimento, la resistente
[...]
ha instaurato un sub procedimento, recante il numero R.G. 11-1/2022, CP_1
per ottenere il sequestro conservativo ex articolo 671 c.p.c., lamentando, in particolare, il mancato versamento, da parte di delle somme alla Parte_1
stessa dovute a titolo di mantenimento, come statuite con l'ordinanza presidenziale.
Con ordinanza del 27.02.2023, previa riqualificazione del rimedio richiesto da alla stregua di sequestro ex articolo 156 comma 6 c.c., il Giudice CP_1
istruttore ha disposto, ritenendo sussistente il fumus boni iuris del credito della ricorrente, il sequestro dei beni immobili nella titolarità di sino alla Parte_1
concorrenza di euro 30.000,00.
Il giudizio principale è stato, poi, istruito con l'ammissione delle prove orali articolate dalla resistente, nonché con la disposizione di una consulenza tecnica di ufficio finalizzata a ricostruire i patrimoni e le disponibilità economiche delle parti.
Al termine dell'istruttoria e degli accertamenti peritali, la causa, all'udienza di precisazione delle conclusioni indicata in epigrafe, è stata rimessa al Collegio per la decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c.
……………….
Orbene,
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi