Trib. Bari, sentenza 30/05/2024, n. 2184

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bari, sentenza 30/05/2024, n. 2184
Giurisdizione : Trib. Bari
Numero : 2184
Data del deposito : 30 maggio 2024

Testo completo

Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
N.R.G. 5668/2020
Il Giudice S F S, all'udienza del 30/05/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
E Parte_1 Parte_2
rappresentati e difesi dall'Avv.to CANDALICE Parte_3
FABIO
ricorrente contro
Controparte_1
),
[...] P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti TRAVI R e M D
LANDRO resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 414 c.p.c. per il riconoscimento del diritto alle maggiori somme per produttività collettiva.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 30.05.2024.
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio le parti ricorrenti, rappresentando di essere alle dipendenze dell'azienda resistente e di appartenere al personale del Comparto;
deducendo che con la
Deliberazione del Direttore Generale n. 1597 dell'11.10.2017
l' resistente aveva rideterminato i fondi contrattuali CP_1 dall'01.01.1996;
dolendosi dell'illegittimità del disposto conguaglio tra


i saldi dei fondi;
affermandosi creditori per differenze retributive a titolo di produttività collettiva per il periodo 01.01.2010 – 31.12.2016
e lamentandosi della disposta compensazione degli importi spettanti con le maggiori spese relative al fondo “particolari condizioni di lavoro
o disagio” per inoperatività dell'art. 40, comma 3 quinquies D.Lvo. n.
165/2001 sotto la vigenza del precedente C.C.N.L. del 31.7.2009 e per insussistenza dello sforamento dei vincoli finanziari accertato dalle Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti, agivano in giudizio per ottenere il riconoscimento del diritto al pagamento delle maggiori somme a titolo di “produttività collettiva” per come maturate dall'01.01.2010 al 31.12.2016, vinte le spese processuali da distrarre. Producevano documentazione ed avanzano istanze istruttorie.
L' resistente si costitutiva con deposito telematico della CP_1 memoria costitutiva solo in data 22.02.2021, dunque tardivamente rispetto alla prima udienza di discussione fissata per lo stesso giorno, trattandosi di termini a ritroso, con maturazione a suo carico di tutte le preclusioni e decadenze di cui all'art. 416 c.p.c., per eccepire in via pregiudiziale la decadenza dall'azione per acquiescenza alla delibera del 2017 sulla rideterminazione dei fondi contrattuali, trattandosi di atto amministrativo impugnabile nel termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dalla data della sua pubblicazione, il difetto di giurisdizione in favore del TAR e la maturata estinzione per prescrizione dei crediti pretesi nel quinquennio precedente la notifica dell'atto introduttivo della controversia. Nel merito affermava
l'infondatezza delle domande azionate e domandava il rigetto del promosso ricorso avendo operato il conguaglio tra i fondi in modo legittimo in ossequio alle previsioni legali e convenzionali ed in ogni caso per insussistenza degli elementi costituitivi del vantato diritto,
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contestando i conteggi operati, vinte le spese processuali. Allegava documentazione ed avanza istanze istruttorie.
In via preliminare deve essere rigettata, per infondatezza, l'eccezione di difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria adita in favore del TAR, tenuto conto della causa petendi e del petitum sostanziale (domanda di riconoscimento del diritto alle maggiori somme per produttività collettiva), non configurandosi, nel caso di specie, una situazione di mero interesse legittimo in capo alle parti ricorrenti nei confronti dell'amministrazione resistente.
Le parti ricorrenti, infatti, a sostegno della domanda condannatoria avanzata hanno lamentato un inadempimento datoriale, per aver disposto illegittimamente un conguaglio in loro danno e non aver riconosciuto la maggiore somma spettante a titolo di produttività collettiva già maturata.
L'inadempimento lamentato, pertanto, non può che qualificarsi alla stregua di un tipico atto gestorio del rapporto lavorativo ricadente della giurisdizione dell'AGO adita.
Ed infatti, per espressa previsione legislativa: <<… le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro … e in particolare la direzione e
l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro … >> ex art. 5, comma 2
T.U.P.I.
Ebbene, le parti ricorrenti, sul presupposto del vantato diritto alle maggiori somme per produttività collettiva, hanno lamentato proprio la gestione inadempiente del rapporto lavorativo da parte dell'amministrazione resistente per aver posto a conguaglio illegittimamente quanto loro spettante.
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Tanto conforta il rigetto della sollevata eccezione di difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario adito.
Tanto chiarito, nel merito, le domande sono infondate e non meritano accoglimento.
Ed infatti, tenuto conto dei precedenti di questo Tribunale, occorre concludere per l'infondatezza delle domande avanzate che, di conseguenza, non potranno essere accolte per le medesime ragioni già espresse da questo Tribunale in analogo contenzioso.
Il decidente, infatti, condivide ampiamente quanto statuito sulle medesime questioni in esame dai tanti precedenti di questo Tribunale
e richiama espressamente ai sensi dell'art. 118, comma 1 disp. att.
c.p.c. per la motivazione di questa decisione una delle pronunce del
Tribunale di Bari resa all'esito del giudizio N.R.G. 6079/2020 che di seguito si riporta pressoché integralmente: “… (omissis)… 1. Prima di procedere alla disamina delle contrapposte domande ed eccezioni, è opportuno ripercorrere le circostanze salienti sottoposte alla cognizione del Tribunale.
Il punto di partenza di siffatto excursus può essere identificato nella
Deliberazione del Direttore Generale n. 372 del 18.3.2016 (cfr. all.to sub. 3 prod. attorea).
Sullo sfondo, vi erano le obiezioni sollevate da parte sindacale circa la corretta determinazione dei fondi di contrattazione integrativa aziendale, tenuto conto dei livelli medi di retribuzione osservati in altre aziende regionali e dei rilievi della Org_1 sull'applicazione di clausole difformi rispetto ai contratti collettivi nazionali.
L' , dunque, giusta nota del 20.7.2002, rinveniva “errori” ed CP_1
“inesattezze” nello sviluppo dei conteggi, relativi principalmente: al trasferimento di risorse da un fondo ad un altro, senza storicizzazione
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del trasferimento;
alla non applicazione di taluni incrementi su base annua;
al finanziamento di posizioni in dotazione organica oltre a quanto previsto dalle modalità applicative regionali.
Ne conseguiva, appunto con la deliberazione n. 372 cit.,
l'approvazione dei fondi consuntivi di contrattazione integrativa per
l'anno 2015 e la determinazione dei fondi provvisori per
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