Trib. Roma, sentenza 16/10/2024, n. 15722
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Testo completo
Alla udienza del giorno 16 del mese di ottobre dell'anno 2024 alle ore 15,00, è stata data
lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della decisione che, scritta su otto
facciate, costituisce parte integrante del verbale di udienza ai sensi dell'articolo 437 cpc.
.
Il Giudice
Roberto Parziale
RGAC 26752 ANNO 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE Roberto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 26752 del ruolo generale per gli
affari contenziosi dell'anno 2024, decisa all'udienza di discussione ex articolo 437 cpc del
giorno 16 ottobre 2024 e vertente
TRA
Linofrigotrasporti s.r.l. (p. IVA 08950691215), in persona del legale rappresentante,
elettivamente domiciliata in Napoli, via Ponte di Tappia n. 82 presso lo studio dell'avv.
Sergio Amodio, del Foro di Napoli, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti
conferita su foglio allegato al ricorso in appello depositato telematicamente.
APPELLANTE
E
Prefettura di Roma (cf 80197350582),
APPELLATA CONTUMACE
E
Ministero dell'Interno
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: opposizione a verbale di accertamento in materia di circolazione stradale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in opposizione spedito con raccomandata il 3 giugno 2022 e ricevuto
dall'Ufficio del Giudice di pace il 7 giugno 2022 la società Linofrigotrasporti s.r.l. aveva
proposto opposizione ex articolo 7 del d.lgs. 150/2011 avverso il verbale di accertamento
n. 70/18076002 elevato dalla Polizia Stradale di Roma il giorno 8 marzo 2022 ed
asseritamente notificato il 5 maggio 2022 per la violazione dell'articolo 179 commi 2 e 9 del
codice della strada infrazione in quanto a seguito del controllo del tracciato del
cronotachigrafo era stato rilevato che il 7 marzo 2022 il veicolo aveva percorso 162 km
senza che nel cronotachigrafo fosse stata inserita la carta tachigrafica.
A fondamento della opposizione era stata dedotta la inesistenza del verbale di
accertamento essendo stata notificata una fotocopia priva della attestazioen di conformità;
la mancata osservanza di quanto indicato da una circolare del Ministero dell'Interno in
relazione alla contestazione della infrazione con particolare riguardo alla data di decorrenza
del termine di 90 giorni per il passaggio per la notifica del verbale di accertamento, la
mancata redazione di un verbale di tale operazione per la decorrenza di tale termine, ha
dedotto la mancata allegazione di tale documentazione al verbale di accertamento.
Ha dedotto inoltre, la mancanza della documentazione e le modalità della stessa
evidenziavano che la contestazione era stata posta in essere ex post e, quindi,
l'accertamento operato dagli agenti non era idoneo ad essere assistito da pubblica fede.
RGAC 26752 ANNO 2023 Pag. 2 di 6 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
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