Trib. Cassino, sentenza 02/12/2024, n. 1014

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Cassino, sentenza 02/12/2024, n. 1014
Giurisdizione : Trib. Cassino
Numero : 1014
Data del deposito : 2 dicembre 2024

Testo completo

n.R.G. 1634/2019

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Civile – Area Lavoro
Il Tribunale di Cassino in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Raffaele Iannucci, all'udienza del 2 dicembre 2024 ha pronunciato e pubblicato ex art. 429 c.p.c. mediante lettura in assenza delle parti la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n.r.g. 1634/2019 promossa da

, rappresentato e difeso dall'Avv. Bartolomeo SPAZIANO come da procura Parte_1
in atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Vairano Patenora, Via Volturno n. 93
- ricorrente
CONTRO

, rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi SCORPIO come da procura in Controparte_1 atti ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Vito Bardaro in Cassino, Via del Foro n.
19
- resistente

Oggetto: differenze retributive - edilizia

Conclusioni: come rassegnate nei rispettivi atti di costituzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 25 luglio 2019 e ritualmente notificato, Parte_1
espone di avere lavorato alle dipendenze della ditta individuale dal 19.7.2016 al Controparte_1
31.8.2017;
di avere svolto mansioni di escavatorista presso la cava del resistente con inquadramento del 4° livello del CCNL Edilizia Industria;
di avere lavorato per tutto il periodo dal lunedì al venerdì dalle ore 7.00 alle ore 17.00 con un'ora di pausa per il pranzo, effettuando un'ora di straordinario giornaliero;
di non avere ricevuto il compenso per il lavoro straordinario prestato, l'integrale trattamento di fine rapporto, le mensilità supplementari, l'indennità per le ferie non godute.

2. Tanto premesso, il ricorrente deduce di avere maturato in ragione della quantità e qualità del lavoro prestato un credito per differenze retributive quantificato in euro 24.618,61 come da conteggi allegati al ricorso.

3. Alla luce di quanto esposto, dedotto ed argomentato, il ricorrente ha chiesto al giudice adito
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
- Accertato e dichiarato il rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti, condannare la ditta individuale al pagamento in favore del sig. , della somma di Controparte_1 Parte_1
€ 24.618,61, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di differenze retributive;
della somma di €

1.968,39 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione;
il tutto, come risulta dal conteggio allegato al presente ricorso di cui ne costituisce parte integrante;
o della maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa, anche in relazione al combinato disposto degli artt. 2099 c.c. e 36

Cost., liquidando la somma dovuta alla parte ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa, a mente dell'art. 432 c.p.c..
- Con la rivalutazione per effetto del maggior danno subito e subendo in conseguenza della diminuzione di valore del credito per effetto dell'aumento del costo della vita, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti accolti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 c.p.c.
e 150 disp. att. cod. proc. civ.;
oltre interessi legali maturati e maturandi sulle somme via via rivalutate.

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.


4. Instaurato ritualmente il contraddittorio, si è costituito in giudizio , chiedendo Controparte_1
di dichiarare inammissibile e comunque di rigettare l'avverso ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto e di condannare la controparte per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.

5. Parte convenuta eccepisce, preliminarmente, la nullità del ricorso per incerta determinazione dell'oggetto della domanda e per genericità dell'esposizione dei fatti costitutivi del diritto azionato.

6. Nel merito il resistente deduce che controparte ha lavorato solamente nei giorni indicati in busta paga e sempre per otto ore giornaliere, senza effettuazione di alcuno straordinario, considerato che la cava dell'azienda convenuta apre alle ore 8.00 e chiude alle ore 16.00 e che l'attività svolta dal ricorrente non richiedeva un lavoro quotidiano, trattandosi di una impresa che occupa operai solo quando si estraggono i minerali autorizzati dalla Regione, e tenuto conto che nelle cave è impossibile lavorare tutti i giorni e nella fascia oraria descritta in ricorso, poiché durante l'inverno e comunque nei giorni di pioggia e maltempo i mezzi meccanici, ed in particolare gli escavatori, soprattutto nelle ore buie, sono fermi anche per ragioni di sicurezza.

7. La causa, istruita mediante l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, la prova testimoniale
e l'espletamento di una ctu contabile, previa concessione alle parti di un termine per note difensive,
è stata discussa e decisa come in dispositivo all'udienza del 2 dicembre 2024.

MOTIVI DELLA DECISIONE

8. Il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento del credito per differenze retributive vantato dal ricorrente nei confronti del convenuto per l'attività lavorativa subordinata prestata in favore di CP_ quest'ultimo dal 19.7.2016 al 31.8.2017, con mansioni di escavatorista presso la cava della resistente. Il ricorrente, a fondamento della sua pretesa, assume di avere svolto sistematicamente lavoro straordinario per il quale non ha ricevuto la retribuzione prevista dal CCNL e di non avere percepito le mensilità supplementari, l'indennità per le ferie non godute e l'integrale trattamento di fine rapporto.

9. Preliminarmente va
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