Trib. Nola, sentenza 28/01/2025, n. 281

TRIB Nola
Sentenza
28 gennaio 2025
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TRIB Nola
Sentenza
28 gennaio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Nola, sentenza 28/01/2025, n. 281
Giurisdizione : Trib. Nola
Numero : 281
Data del deposito : 28 gennaio 2025

Testo completo

5215/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
I Sezione CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 28 gennaio 2025, nella I Sezione civile del Tribunale di Nola, all'udienza del Giudice dott.ssa
Simona Esposito, è chiamata la causa
TRA
TO AL
-appellante
E
GENERALI ASS.NI QUALE F.G.V.S.
-appellata

Il Giudice
Lette le note di trattazione scritta;
letti gli atti ed i verbali di causa;

P.Q.M.

decide la causa dando lettura, ai sensi LLart. 281- sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.

pagina 1 di 8 N.R.G. 5215/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Simona Esposito, pronunzia la seguente
SENTENZA definita ai sensi LLart. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n.r.g. 5215/2023 promossa da:
CC IO (c.f.: [...]), rappresentato e difeso, giusta procura in calce agli atti, dall' Avv. Gioacchino Sautariello ed elett.te domiciliato presso il suo studio in Cimitile (NA) alla Via
Bari n. 25;

-appellante contro
Generali Italia S.p.A. (c.f.:00409920584), nella qualità di impresa designata per il FGVS, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rapp.ta e difesa, giusta procura alle liti allegata agli atti, dall' Avv.
Pasquale D'Aiuto, ed elett.te domiciliata presso il suo studio in Salerno, alla Via R. De Martino n. 7;

-appellata
Conclusioni: come da presente verbale nella parte che precede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto d'appello ritualmente notificato IO CC ha impugnato la sentenza n. 3079/2023, depositata in data 24 luglio 2023, con la quale il Giudice di Pace di Nola ha rigettato la domanda attorea, proposta nei confronti della odierna appellata, di risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro stradale verificatosi in data 26.06.2021, in Nola (NA), verso le ore 07.30, nei pressi di Via Cinquevie, in direzione Palma Campania, allorquando la bicicletta a bordo della quale viaggiava l'appellante veniva tamponata alla parte posteriore destra dalla parte anteriore di un veicolo Fiat Punto, rimasto non identificato, proveniente da Via Traversa Cimitero;
a seguito LLimpatto, IO CC rovinava al suolo, riportando le lesioni meglio descritte nella documentazione medica in atti.
L'appellante ha proposto il gravame denunciando la errata valutazione del materiale probatorio, concludendo per la riforma della sentenza appellata e la condanna della compagnia convenuta al risarcimento dei danni, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
pagina 2 di 8
Si è costituita in giudizio la compagnia appellata la quale, in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità LLappello ex art. 342 c.p.c., nonché l'improponibilità della domanda per violazione della disciplina prevista dal Cod. delle Ass.;
nel merito, ha denunciato il mancato assolvimento LLonere probatorio di cui all'art. 2697 c.c. e si è opposta alla richiesta di ammissione di ctu;
ha concluso per la conferma integrale della sentenza, con vittoria di spese.
Disattesa la richiesta di efficacia esecutiva della sentenza ex art. 283 c.p.c., la causa perveniva alla scrivente e veniva rinviata all'udienza odierna per la discussione ai sensi LLart. 281-sexies c.p.c.
In via del tutto preliminare va dato atto LLammissibilità LLappello per essere stato rispettato da
IO CC il termine di mesi sei, previsto dall'art. 327 c.p.c., tra la pubblicazione della sentenza, avvenuta in data 24 luglio 2023, e la notifica LLimpugnazione, eseguita il 5 ottobre 2023, nonché della procedibilità del presente gravame, a mente LLarticolo 348 c.p.c., avendo l'appellante iscritto la causa a ruolo entro il successivo termine di dieci giorni dalla notificazione.
Ancora in via preliminare, va rilevata la procedibilità del presente gravame per essere stato formulato rispettando i requisiti fissati dal legislatore negli artt. 342 e 348-bis c.p.c.;
pertanto, non può essere accolta l'eccezione di inammissibilità del gravame in quanto la “specificità” dei motivi di impugnazione deve essere valutata alla luce della esposizione delle ragioni per cui si chiede la riforma della sentenza impugnata, con particolare riferimento agli errori logici e giuridici che hanno portato il giudice di primo grado a non decidere una questione o a prendere una decisione diversa da quella auspicata (cfr. Cass.
23.4.2004, n. 7773).
Nel merito l'appello è infondato e, pertanto, va rigettato per le ragioni che seguono.
In particolare, sulla scorta delle emergenze processuali ed in forza del principio della ragione più liquida
- che consente di sostituire il profilo di evidenza a quello LLordine delle questioni da trattare di cui all' art. 276 c.p.c., e per il quale la
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