Trib. Rimini, sentenza 15/02/2024, n. 180

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Rimini, sentenza 15/02/2024, n. 180
Giurisdizione : Trib. Rimini
Numero : 180
Data del deposito : 15 febbraio 2024

Testo completo

N.R.G. 3394 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa F M Presidente Relatore dott. ssa E D C Giudice dott.ssa C Z Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 3394 / 2023 del Ruolo Generale degli Affari Civili, congiuntamente promosso da:
nato a [...] ( ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1
URBINATI ARMIDA ( CodiceFiscale_2
e
nata in [...] il [...] ) con il Parte_2 C.F._3
BELLINI MASSIMILIANO (C.F. C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 15/11/2023 con il quale e Parte_1 Parte_2
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale nonché, contestualmente, per lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 27.04.2017, a Rimini (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;

-rilevato che dall'unione è nata, in data 28.06.2017, a Rimini (RN), la figlia Per_1
-viste le note di trattazione scritta depositate in data 30.11.2023, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;

-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;

-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;

-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi della figlia minore e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto, astenendosi da qualsiasi vicendevole riferimento malevolo e ciò tantomeno in presenza della figlia alla quale, considerata anche Per_1
la tenera età, le vicende della separazione dovranno essere spiegate con tatto, serenità ed onestà, e mai dovrà la figlia divenire mezzo di pressione per un coniuge nella vita dell'altro.
2) La figlia rimarrà affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione presso Per_1
la madre che continuerà ad abitare nella casa coniugale di Rimini (RN), Via Dogana n.46, che le viene contestualmente assegnata. Nell'abitazione vivrà anche la prima figlia della signora , Pt_2
. Le spese di gestione della casa saranno a carico esclusivo della moglie, che
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