Trib. Bari, sentenza 13/01/2025, n. 65
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Testo completo
N. R.G. 3256/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
II SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa Laura Vincenza Amato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. r.g. 3256/2016 promossa da
COMUNE DI BITONTO, in persona del Sindaco in carica, rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Riccardo Pezzuto;
OPPONENTE contro
CURATELA DEL FALLIMENTO CE.R.IN. s.r.l., in persona delle curatrici, rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Pierluigi Rossi;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 236/2016 emesso dal
Tribunale di Bari il 13.01.2016
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del
22.05.2024, che qui si intendono integralmente richiamate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso per ingiunzione depositato in data 7 dicembre 2015, la società CE.R.IN. chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Bari il decreto ingiuntivo n. 236/2016, con cui il Comune di
Bitonto veniva condannato a pagare la somma di € 54.168,00 oltre interessi di mora e spese della procedura, quale corrispettivo per l'espletamento del servizio di accertamento e riscossione tributi maggiori (Ici, Tarsu, Tia) per conto del Comune di Bitonto, in forza del contratto del 04.12.2009 e relativa appendice del 13.12.2013, credito risultante da n. 2 fatture (n. 851/14 di € 7.320,00 e n.
852/2014 di € 46.848,00).
2. Con atto di citazione in opposizione del 27.02.2016 regolarmente notificato, il Comune di
Bitonto chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo, sulla base delle seguenti considerazioni.
Segnatamente, il Comune rappresentava l'irrilevanza sotto il profilo probatorio delle fatture commerciali prodotte da parte opposta in quanto atti di natura unilaterale;
in secondo luogo, eccepiva l'inidoneità probatoria dei contratti sottoscritti il 04.12.2009 e il successivo 13.12.2013 non avendo la società opposta provato, tramite idonea documentazione e allegate banche dati attestanti le richieste di pagamento dei tributi e i relativi versamenti effettuati dai contribuenti,
l'espletamento delle attività di riscossione e rendicontazione oggetto di contratto, e dunque il diritto di quest'ultima ad ottenere il pagamento del compenso per l'attività per cui sono state emesse le fatture alle base del decreto ingiuntivo impugnato. In subordine, eccepiva la compensazione del credito vantato da parte opposta con il maggior credito vantato dal Comune per le somme distratte dalla società di riscossione nel triennio 2010 – 2012, poiché non confluite nelle casse comunali, per un
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
II SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa Laura Vincenza Amato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. r.g. 3256/2016 promossa da
COMUNE DI BITONTO, in persona del Sindaco in carica, rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Riccardo Pezzuto;
OPPONENTE contro
CURATELA DEL FALLIMENTO CE.R.IN. s.r.l., in persona delle curatrici, rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Pierluigi Rossi;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 236/2016 emesso dal
Tribunale di Bari il 13.01.2016
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del
22.05.2024, che qui si intendono integralmente richiamate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso per ingiunzione depositato in data 7 dicembre 2015, la società CE.R.IN. chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Bari il decreto ingiuntivo n. 236/2016, con cui il Comune di
Bitonto veniva condannato a pagare la somma di € 54.168,00 oltre interessi di mora e spese della procedura, quale corrispettivo per l'espletamento del servizio di accertamento e riscossione tributi maggiori (Ici, Tarsu, Tia) per conto del Comune di Bitonto, in forza del contratto del 04.12.2009 e relativa appendice del 13.12.2013, credito risultante da n. 2 fatture (n. 851/14 di € 7.320,00 e n.
852/2014 di € 46.848,00).
2. Con atto di citazione in opposizione del 27.02.2016 regolarmente notificato, il Comune di
Bitonto chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo, sulla base delle seguenti considerazioni.
Segnatamente, il Comune rappresentava l'irrilevanza sotto il profilo probatorio delle fatture commerciali prodotte da parte opposta in quanto atti di natura unilaterale;
in secondo luogo, eccepiva l'inidoneità probatoria dei contratti sottoscritti il 04.12.2009 e il successivo 13.12.2013 non avendo la società opposta provato, tramite idonea documentazione e allegate banche dati attestanti le richieste di pagamento dei tributi e i relativi versamenti effettuati dai contribuenti,
l'espletamento delle attività di riscossione e rendicontazione oggetto di contratto, e dunque il diritto di quest'ultima ad ottenere il pagamento del compenso per l'attività per cui sono state emesse le fatture alle base del decreto ingiuntivo impugnato. In subordine, eccepiva la compensazione del credito vantato da parte opposta con il maggior credito vantato dal Comune per le somme distratte dalla società di riscossione nel triennio 2010 – 2012, poiché non confluite nelle casse comunali, per un
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