Trib. Palmi, sentenza 14/06/2024, n. 753
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione lavoro nella persona del Dott. Carlo Gabutti ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 12.06.2024 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3884/2023 R.G.
TRA
LU NO OV nato ad [...] il [...] e residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv. Antonino Parisi, del foro di Palmi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Palmi, alla via Cilea n. 15;
RICORRENTE
E
I.N.P.S. -Istituto Nazionale della Previdenza Sociale-, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma alla Ciro Il Grande n. 21
RESISTENTE
(contumace)
Oggetto: Riconoscimento trattamento pensionistico e TFR.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21.12.2023, il ricorrente in epigrafe, adiva il Tribunale di Palmi in funzione di Giudice del Lavoro, deducendo:
- di essere nato ad [...] nel 1948 vi risiedeva fino al 1970, anno in cui rimpatriava in Italia;
- che il Consolato Italiano in Etiopia rilasciava certificazione con la quale si attesta che
PP NO, in data 1970 rimpatriava in Italia “in conseguenza della situazione determinatosi in questo territorio a causa della guerra e conseguenti mutamenti politici
(Legge 04/03/1952 n. 137, art. 2 lettera d)”;
- che in ragione di ciò il Prefetto di Grosseto, provincia di residenza all'epoca, del ricorrente con decreto prot. N. 0007500 del 12/02/2020 riconosceva all'Ing. PP “la qualifica di profugo ai sensi e per gli effetti della legge 4 marzo 1952 n. 137 e successive modificazioni”.
- il padre del ricorrente sig. PP ZO aveva militato nell'esercito italiano, ha preso parte ai combattimenti in Africa, è stato prigioniero di guerra per ben 5 anni;
- che alla luce della sua situazione e della documentazione allegata al presente ricorso, l'Ing.
NO PP, in data 25/09/2020 avanzava istanza per ottenere i benefici pensionistici previsti dalla L. 336/1970 art. 2 quale insegnante di ruolo di topografia;
- che l'istanza veniva rigettata mentre il ricorso, avanzato, per conto dell'odierno ricorrente, dall'Avv. Antonio Reale in data 26/01/2022 veniva dichiarato inammissibile in data
30/06/2023 dall'INPS perché fuori termine.
Adiva pertanto codesto Tribunale chiedendo “Condannare l'I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma alla Ciro Il Grande n. 21, alla corresponsione delle somme nascenti dall'applicazione sul trattamento pensionistico e TFR del sig. PP
NO, dei benefici previsti nella L. 336/1970 oltre interessi e rivalutazione dal momento dell'istanza fino al soddisfo. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge”.
Non si costituiva in giudizio l'INPS, la quale rimaneva pertanto contumace.
All'udienza del 12.04.2024, il giudice sottoponeva d'ufficio alle parti la questione relativa alla giurisdizione del giudice adito, rinviando
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione lavoro nella persona del Dott. Carlo Gabutti ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 12.06.2024 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3884/2023 R.G.
TRA
LU NO OV nato ad [...] il [...] e residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv. Antonino Parisi, del foro di Palmi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Palmi, alla via Cilea n. 15;
RICORRENTE
E
I.N.P.S. -Istituto Nazionale della Previdenza Sociale-, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma alla Ciro Il Grande n. 21
RESISTENTE
(contumace)
Oggetto: Riconoscimento trattamento pensionistico e TFR.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21.12.2023, il ricorrente in epigrafe, adiva il Tribunale di Palmi in funzione di Giudice del Lavoro, deducendo:
- di essere nato ad [...] nel 1948 vi risiedeva fino al 1970, anno in cui rimpatriava in Italia;
- che il Consolato Italiano in Etiopia rilasciava certificazione con la quale si attesta che
PP NO, in data 1970 rimpatriava in Italia “in conseguenza della situazione determinatosi in questo territorio a causa della guerra e conseguenti mutamenti politici
(Legge 04/03/1952 n. 137, art. 2 lettera d)”;
- che in ragione di ciò il Prefetto di Grosseto, provincia di residenza all'epoca, del ricorrente con decreto prot. N. 0007500 del 12/02/2020 riconosceva all'Ing. PP “la qualifica di profugo ai sensi e per gli effetti della legge 4 marzo 1952 n. 137 e successive modificazioni”.
- il padre del ricorrente sig. PP ZO aveva militato nell'esercito italiano, ha preso parte ai combattimenti in Africa, è stato prigioniero di guerra per ben 5 anni;
- che alla luce della sua situazione e della documentazione allegata al presente ricorso, l'Ing.
NO PP, in data 25/09/2020 avanzava istanza per ottenere i benefici pensionistici previsti dalla L. 336/1970 art. 2 quale insegnante di ruolo di topografia;
- che l'istanza veniva rigettata mentre il ricorso, avanzato, per conto dell'odierno ricorrente, dall'Avv. Antonio Reale in data 26/01/2022 veniva dichiarato inammissibile in data
30/06/2023 dall'INPS perché fuori termine.
Adiva pertanto codesto Tribunale chiedendo “Condannare l'I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma alla Ciro Il Grande n. 21, alla corresponsione delle somme nascenti dall'applicazione sul trattamento pensionistico e TFR del sig. PP
NO, dei benefici previsti nella L. 336/1970 oltre interessi e rivalutazione dal momento dell'istanza fino al soddisfo. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge”.
Non si costituiva in giudizio l'INPS, la quale rimaneva pertanto contumace.
All'udienza del 12.04.2024, il giudice sottoponeva d'ufficio alle parti la questione relativa alla giurisdizione del giudice adito, rinviando
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