Trib. Napoli, sentenza 17/01/2024, n. 331
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 1 Sezione
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Marisa Barbato, all'udienza del
17/01/2024, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa di previdenza di I grado iscritta al N. 16711/2022 R.G., cui è riunito l'ATP n.
RG 10663/2021, promossa da: BO
EP (C.F. [...]), rappr. e dif. dall'avv. Federica Scialò (C.F.
[...]), come da procura in atti;
-RICORRENTE-
contro
:
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, rapp. e dif. dall'avv. Cristina Grappone, come da procura generale in atti;
-RESISTENTE-
OGGETTO: opposizione ad ATP
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La parte ricorrente indicata in epigrafe esponeva che, a seguito della domanda d'invalidità civile presentata in data 27.09.2019, veniva dichiarato “INVALIDO ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L.509/88. 124/98) grave
100% e “portatore di handicap ex art.
3. co 1;
di avere, quindi, proposto ricorso per A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., all'esito del quale il C.T.U. nominato, dott. EP
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Clemente, aveva ritenuto non sussistenti i requisiti sanitari per beneficiare delle prestazioni richieste (indennità di accompagnamento e portatore di handicap in condizioni di gravità ex art. 3 comma 3 legge 104/92);
l'istante, pertanto, tempestivamente formulava atto di dissenso avverso le conclusioni dell'ausiliare e proponeva opposizione.
L'INPS ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità della domanda o comunque rigettarsi la stessa perché infondata.
Riunito il procedimento di ATP al giudizio di opposizione, acquisita nuova certificazione medica e disposta la rinnovazione della CTU con la nomina di un nuovo consulente, Dott.
Francesco Ranieri, la causa è decisa, all'esito della udienza odierna, con sentenza con motivazione contestuale.
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Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c. prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità. I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992) o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del CTU oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Va ricordato, inoltre, che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004;
2151/2004;
11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario. In altri termini: la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato o che ha
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sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla condizione di autosufficienza che invece si asserisce compromessa non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte) né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi. Sicché, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o, come nella specie, di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto. Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità pensionabile, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
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Va poi rilevato che, in presenza di contestazioni formulate dalle parti alle conclusioni del
CTU, si apre un procedimento contenzioso limitato "solo" alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente
(cfr. Cass. 6084/2014;
6085/2014).
In particolare, l'art. 445 bis c.p.c. è stato inserito dall'art. 38, comma 1, del d.l. 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modif., in l. 15 luglio 2011, n. 111. Ai sensi dell'art. 38, comma
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