Trib. Palermo, sentenza 12/11/2024, n. 725
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Testo completo
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. F M Presidente
2) dott.ssa G G Giudice
3) dott.ssa S M Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3998/2024 R.G. vertente tra
, nato a [...] il [...] ) Parte_1 C.F._1
e
, nata a [...] il [...] ) Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. F F presso il cui studio a Palermo, via Francesco Crispi n. 120, sono elettivamente domiciliati
con il patrocinio dell'Avv.FERRERA FRANCESCO
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto depositato in data 11/09/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473bis.51 c.p.c., e hanno Parte_1 Parte_2
chiesto disciplinarsi il regime di affidamento e mantenimento della figlia minore , Per_1
nata a [...] il [...], alle seguenti condizioni:
“1) La minore resta affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, mantenendo quale residenza anagrafica e prevalente il domicilio della madre;
2) II padre incontrerà e terrà con sé la figlia minore, compatibilmente con le esigenze scolastiche e fatti salvi diversi accordi liberamente tratti dalle parti in senso ampliativo, secondo le seguenti modalità:
- due pomeriggi a settimana, da individuarsi nei giorni di martedì e giovedì, dalle ore
17,00 alle ore 21,00, nonché, a settimane alterne, dalle ore 17,00 del sabato alle 21.00 ore della domenica;
- nel periodo delle vacanze natalizie tre giorni a cavallo del Natale, seguendo il criterio dell 'alternanza e della rotazione, e tre giorni a Capodanno;
1
- la minore trascorrerà la Pasqua ed il lunedì dell'Angelo ora con l'uno, ora con l'altro genitore, così come tutte le altre festività civili;
- infine, nel periodo estivo, il padre trascorrerà con la figlia un periodo di sette giorni consecutivi nel mese di luglio e sette giorni consecutivi nel mese di agosto, da concordare preventivamente, almeno un mese prima, con la madre.
Resta convenuto che il regime di incontri padre figlia, potrà essere liberamente modificato dalla parti.
3. Il Sig. si obbliga di corrispondere alla Sig.ra , a titolo Parte_1 Parte_2
di contributo al mantenimento della figlia minore, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo mensile di € 200 a cui si aggiungeranno, secondo un accordo già intercorso fra le parti, i buoni pasto che mensilmente il Sig. maturerà dal suo datore di lavoro;
la Parte_1
somma potrà essere annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT relativi al costo della vita;
L'assegno unico per la figlia, così come è sempre avvenuto, continuerà ad essere percepito per intero dalla Sig.ra . Parte_2
4. Le spese straordinarie per la figlia - previamente concordate e Per_1
successivamente documentate - verranno sopportate da ciascun genitore nella