Trib. Roma, sentenza 04/12/2024, n. 12424
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Antonio Tizzano, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura integrale all'udienza del 4/12/2024, la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro, iscritta al n° 33302/2021 r.g.l., vertente
TRA
, con l'avv. DI FABIO FEDERICA Parte_1
RICORRENTE
E
, con l'avv. COLASANTI VALERIO Controparte_1 CP_2
RESISTENTE E
, in persona del Controparte_3 legale rappresentante pro-tempore, con l'avv. ZANNINI QUIRINI SIMONETTA
RESISTENTE
OGGETTO: lavoro domestico e crediti retributivi
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 409 c.p.c., depositato il 9.12.2021, la ricorrente come in epigrafe indicata ha adito questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo:
- accertarsi e dichiararsi che ella ha lavorato alle dipendenze dei SI.ri
e , “senza una forma assunzione”, dal Controparte_1 CP_2
29.8.2013 al 28.11.2020 in qualità di collaboratrice domestica di cui al livello “B” del CCNL Colf e badanti;
1
- condannarsi, per l'effetti, e , in solido Controparte_1 CP_2 tra loro, al pagamento della somma complessiva di € 41.017,71 ovvero della somma maggiore o minore che dovesse risultare equa e di giustizia in corso di causa, a titolo di “scatti di anzianità maturati, del Tfr, della 13 mensilità, dell'indennità vitto e alloggio, delle ferie non godute, contributi non versati”;
- condannarsi i medesimi e , in solido Controparte_1 CP_2 tra loro, a “regolarizzare la posizione assicurativa e contributiva… presso l'ente di previdenza deputato”. La ricorrente ha esposto quanto segue:
- ella ha prestato la propria attività di lavoro in qualità di collaboratrice domestica dal 29.8.2013 al 28.11.2020 alle dipendenze dei SI.ri e , presso la loro Controparte_1 CP_2 abitazione sita in Roma (RM), “Ple Gregorio VII n. 10”;
- tuttavia, nel contratto di lavoro si legge che “veniva assunta alle dipendenze della IG.ra , madre del IG. Controparte_4 CP_1
,…” e che avrebbe iniziato a lavorare in data 8.9.2014;
si
[...] evidenzia che la SI.ra “da circa 4 anni è ricoverata in una CP_4 casa di riposo”;
- che, durante il rapporto di lavoro, ha convissuto con i SI.ri
[...]
e ;
CP_1 CP_2
- che, a dispetto della previsione di 25 ore settimanali di lavoro riportata in contratto, ella ha lavorato tutti i giorni della settimana dalle ore 08:00 alle ore 21:00, con 2 ore di pausa al giorno, osservando il riposo di giovedì pomeriggio e di domenica per l'intera giornata;
- ella si è occupata del riassetto della casa, di “stirare i panni, fare la spesa”, del “pagamento dei bollettini alla posta”, di “portare fuori il cane e occuparsi della sua toilettatura”, secondo le direttive impartitele volta per volta dai suoi datori di lavoro;
- nel corso dell'anno 2019, ella ha iniziato a lavorare anche per il SI.
per 6 ore a settimana, “ovvero 3h nel Parte_2 pomeriggio di giovedì… e 3 h nel pomeriggio del lunedì” e, il lunedì, dietro autorizzazione dei SI.ri e , ha lavorato dalle CP_1 CP_2 ore 08:00 alle ore14:00 e “dopo le h. 19”;
- inoltre, i SI.ri e le hanno chiesto di “tornare a CP_1 CP_2 lavorare presso la loro abitazione anche il giovedì dalle h. 19 per preparare la cena ed accompagnare fuori casa il cane, così da recuperare le ore del lunedì non lavorate”.
2
Ciò dedotto e considerato che la ricorrente avrebbe dovuto essere inquadrata nel livello “B” del CCNL Colf e Badanti, che ha maturato una differenza retributiva a titolo di “scatti di anzianità”, trattamento di fine rapporto, tredicesima mensilità, indennità di vitto e alloggio, ferie non godute, che ha diritto ai contributi “dovuti a titolo di mancato pagamento per 29h settimanali di lavoro straordinario dal 01.01.2015 al CP_5
31.12.2020”, parte ricorrente ha rassegnato le conclusioni prima indicate. Instaurato ritualmente il contraddittorio, e Controparte_1 [...]
e l' si sono costituiti in giudizio. CP_2 CP_5
I SI.ri e hanno resistito alla domanda Controparte_1 CP_2 facendo rilevare quanto segue:
- che solo per un limitato periodo di tempo, a far data da aprile 2018, hanno intrattenuto un rapporto di lavoro domestico part time con la ricorrente;
si eccepisce, per il restante periodo dedotto in ricorso, la carenza della loro legittimazione passiva;
- che la SI.ra è stata effettivamente assunta dalla SI.ra Parte_1
(madre del SI. ) e il rapporto si è svolto Controparte_4 CP_1
“in ossequio alle pattuizioni contrattuali sino a metà del 2018”;
- che la ricorrente “talora” accompagnava l'anziana SI.ra a CP_4 trovarli presso la loro abitazione e “potrà anche essere accaduto che abbia occasionalmente dato una mano a lavare i piatti o sistemare la tavola”;
- che nei primi mesi del 2018, la SI.ra ha subito due ricoveri CP_4 ospedalieri per gravi problemi di salute finché, constatato un insorgente stato di invalidità, è stata assunta la decisione “sofferta” del ricovero permanente presso la casa di riposo “Il Colle” in Campagnano di Roma (RM) dove dimora ininterrottamente, dopo alcuni periodi di prova, dal 24.5.2018;
- che, quindi, la è rimasta senza lavoro e hanno, quindi, Parte_1 deciso di farla venire a lavorare presso la loro abitazione consentendole, dietro richiesta, di pernottare “visto che in quel periodo, a suo dire, non aveva altro posto ove dormire”;
- che, fin da subito, le hanno chiarito di non aver bisogno della sua collaborazione “per più di 25 ore settimanali” come già previsto nel contratto di lavoro stipulato con la SI.ra ;
CP_4
- che la ricorrente “puliva casa e svolgeva faccende domestiche per lo più la mattina presto per circa 2/3 ore e la sera a cavallo di cena per circa 1 ora;
il resto della giornata si recava presso altre famiglie per altri lavori”;
3
- che, “Visto lo stretto rapporto familiare con la SI.ra e la CP_6
'familiarità' ormai raggiunta con la SI.ra ,…, vuoi anche Parte_1 per l'apparente fiducia reciproca…”, essi non hanno “rettificato presso l'ufficio del lavoro e i dati del contratto di lavoro CP_5 domestico del 08.09.2014…”;
- che il nuovo rapporto di lavoro ha avuto inizio verso la fine del mese di aprile 2018 ed è terminato in data 28.11.2020;
- che nessun lavoro straordinario è stato prestato dalla ;
Parte_1
- che quest'ultima ha ricevuto “ogni tipo di retribuzione dovuta, compreso il TFR”. I resistenti e hanno disconosciuto i prospetti paga CP_1 CP_2 prodotti dalla ricorrente in all. 3 al relativo fascicolo ed hanno contestato gli “abnormi” conteggi di controparte e, comunque, hanno eccepito la prescrizione di qualsiasi pretesa economica. L' ha, preliminarmente, eccepito l'incompetenza territoriale del CP_5
Tribunale adito “in quanto il ricorrente è residente ad Anzio e pertanto il tribunale competente è quello di Velletri” ed ha chiesto, per il resto, che il Tribunale “condanni parte convenuta alla corresponsione di tutte le indennità omesse in danno di parte ricorrente, da calcolarsi sulla spettante retribuzione nonché sugli importi comunque calcolati e dichiarati come spettanti, il tutto con aggravio delle sanzioni di legge che l' calcolerà in sede amministrativa come da normativa vigente”. CP_5
All'udienza del 11.5.2022, il Tribunale ha respinto l'eccezione di incompetenza per territorio. Quindi, la causa, istruita per via documentale e testimoniale, è stata discussa e decisa all'udienza odierna.
***
Il ricorso deve essere accolto nei limiti di seguito specificati. Nella fattispecie, la ricorrente ha chiesto l'accertamento del rapporto di lavoro domestico svoltosi alle dipendenze dei SI.ri e Controparte_1
nel periodo dal 29.8.2013 al 28.11.2020, benché il formale CP_2 contratto di lavoro sia stato stipulato con altro datore, ovvero con la SI.ra
, madre del SI. e con decorrenza dal Controparte_4 CP_1
8.9.2014, dell'inquadramento, fin dal principio, nel livello B del CCNL Colf e Badanti applicabile e delle differenze retributive maturate anche in virtù del maggior orario di lavoro settimanale rispetto al part time di 25 ore settimanali previsto in contratto.
1. L'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dall' è stata CP_5 disattesa, come si è visto, dal Tribunale con la motivazione che qui di seguito si riporta:
4
“premesso che la stessa si fonda sulla previsione speciale dell'art. 444 c.p.c. in forza della quale le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie nel cui ambito sono da ricomprendere anche quelle relative agli obblighi contributivi dei datori di lavoro 'sono di competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione ha la residenza l'attore' (comma 1;
si veda, altresì, Cass., Sez. 6, ord. 3338/20);
nel caso di specie, secondo l' , dovrebbe CP_5 ritenersi competente il Tribunale di Velletri perché la ricorrente 'è residente ad Anzio', rilevato:
- che la determinazione della competenza del giudice, anche ai fini del criterio territoriale, deve essere fatta in base al contenuto della domanda giudiziale, oltreché in base alle eccezioni e deduzioni di controparte (art. 38, ult. co., c.p.c.), salvo che nei casi in cui la prospettazione attorea appaia prima facie artificiosa e finalizzata soltanto a sottrarre la cognizione della causa al giudice naturale (Cass. 16404/05 e Cass. 11415/07);
inoltre, il momento determinante a tal fine è il deposito del ricorso – nel caso di specie il 9.12.2021 – secondo il principio della perpetuatio iurisdictionis codificato dall'art. 5 c.p.c.;
- che la decisione ai soli fini della competenza deve essere adottata in base a quanto risulta dagli atti,
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