Trib. Napoli, sentenza 03/07/2024, n. 4990
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli Sezione Lavoro Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa C R, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc per l'udienza odierna ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di lavoro di I grado iscritta al n. 1641 / 2024 R.G. TRA
, rapp.to e difeso, come in atti, dall' Avv. G Parte_1
C;
RICORRENTE E
l' Controparte_1
” (C.F.: ), in persona del suo legale rapp.te p.t. il Direttore
[...] P.IVA_1
Generale, dr. rapp.to e difeso dall'avv. P C (C.F. Controparte_2
e dall'avv. C D M (C.F. C.F._1 C.F._2
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 23.1.2024 il ricorrente ha premesso di lavorare alle dipendenze dell' istituto di ricerca convenuto con la qualifica di infermiere, Ctg. D liv. 6, a far data dal 1°.
2.2005 con inquadramento riconducibile al C.C.N.L. del personale delle del 07/04/1999;
di svolgere un turno di lavoro articolato su Parte_2 cinque giorni e di avere prestato lavoro in giorni festivi infrasettimanali, come si evince dai fogli di servizio e cartellini allegati. Ciò premesso, egli ha lamentato che negli anni dal 2019 al 2022 la parte datrice non gli aveva riconosciuto il trattamento previsto dall'art. 29, co. 6 C.C.N.L di categoria 2016- 2018, che ha sostituito l'art. 9 del CCNL 20.9.2001 integrativo del C.C.N.L.
[...]
del 07/04/1999;
di non avere mai goduto del riposo compensativo, né della Parte_2 retribuzione per il lavoro straordinario con relativa maggiorazione in alcuna delle occasioni in cui ha prestato lavoro nei giorni festivi;
di avere diritto agli importi dettagliati nell'atto introduttivo, calcolati secondo i criteri sanciti dai commi 7-8 dell'art. 31 C.C.N.L. di categoria 2016-2018, riguardante il trattamento economico dello straordinario, richiamato dall'art. 29. Pertanto, ha concluso chiedendo di: a) Accertare e dichiarare il diritto di credito di cui all'art. 9 CCNL 1999 e dell'art. 29 CCNL 2016/2018 per le prestazioni rese nei giorni festivi infrasettimanali, come documentati e/o provati, con conseguente riconoscimento della fondatezza e/o della
titolarità della pretesa ad ottenere il connesso e/o correlato compenso per l'attività resa;
b) Per l'effetto, condannare in persona del Controparte_3
Direttore Generale al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di CP_4
Euro 2.204,28 salvo errori e/o omissioni, ovvero dell'importo maggiore e/o minore che sarà ritenuto di giustizia, anche a seguito di CTU contabile, a titolo di indennità e/o compenso, in aggiunta alla retribuzione globale giornaliera, dovuto per lavoro straordinario festivo infrasettimanale per i periodi e/o le ore di lavoro indicati, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
c) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CPA se dovuti, con attribuzione al procuratore costituito che si dichiara antistatario. L' , costituitosi tempestivamente ha dedotto il difetto di prova Controparte_5
e la nullità del ricorso ai sensi dell'art, 414 c.p.c. ;
nel merito ha affermato la infondatezza delle domande e ha concluso chiedendo, previo intervento nel giudizio dell' a fini interpretativi delle disposizioni contrattuali , di rigettare il ricorso CP_6 perché infondato in fatto e d in diritto, ed in ogni caso non provato;
in via subordinata, di accertare la congruità dei conteggi, di condannare parte ricorrente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio. Il Giudicante, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ritenuto superfluo ai fini decisori il coinvolgimento nel giudizio dell'
, definisce il giudizio con deposito della sentenza nel fascicolo d'ufficio. CP_6
Preliminarmente ritiene il Tribunale, anche ai fini della celere definizione del contenzioso, che non trovi applicazione nella specie il disposto di cui all' art. 63 bis, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 invocato dalla parte convenuta ai fini della chiamata in causa dell' . CP_6
Il testo della norma e' il seguente: «Accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validita' ed interpretazione dei contratto collettivi:
1. Quando per la definizione di una controversia individuale di cui all'articolo 63, è necessario risolvere in via pregiudiziale una questione concernente l'efficacia, la validita' o l'interpretazione delle clausole di un contratto o accordo collettivo nazionale, sottoscritto dall' ai sensi dell'articolo CP_6
40 e seguenti, il giudice, con ordinanza non impugnabile, nella quale indica la questione da risolvere, fissa una nuova udienza di discussione non prima di centoventi giorni e dispone la comunicazione, a cura della cancelleria, dell'ordinanza, del ricorso introduttivo e della memoria difensiva all'Aran.
2. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, l' convoca le organizzazioni sindacali firmatarie CP_6 per verificare la possibilita' di un accordo sull'interpretazione autentica del contratto
o accordo collettivo, ovvero sulla modifica della clausola controversa. All'accordo sull'interpretazione autentica o sulla modifica della clausola si applicano le disposizioni dell'articolo 49. Il testo dell'accordo e' trasmesso, a cura dell , alla cancelleria del CP_6 giudice procedente, la quale provvede a darne avviso alle parti almeno dieci giorni
prima dell'udienza. Decorsi novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, in mancanza di accordo, la procedura si intende conclusa.
3. Se non interviene l'accordo sull'interpretazione autentica o sulla modifica della clausola controversa, il giudice decide con sentenza sulla sola questione di cui al comma 1, impartendo distinti provvedimenti per l'ulteriore istruzione o, comunque, per la prosecuzione della causa.
La sentenza e' impugnabile soltanto con ricorso immediato per Cassazione, proposto nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'avviso di deposito della sentenza. Il deposito nella cancelleria del giudice davanti a cui pende la causa di una copia del ricorso per cassazione, dopo la notificazione alle altre parti, determina la sospensione del processo.
4. La Corte di cassazione, quando accoglie il ricorso a norma dell'articolo 383 del codice di procedura civile, rinvia la causa allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza cassata. La riassunzione della causa puo' essere fatta da ciascuna delle parti entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza di cassazione. In caso di estinzione del processo, per qualsiasi causa, la sentenza della Corte di cassazione conserva i suoi effetti.
5. L' e le organizzazioni CP_6 sindacali firmatarie possono intervenire nel processo anche oltre il termine previsto dall'articolo 419 del codice di procedura civile e sono legittimate, a seguito dell'intervento alla proposizione dei mezzi dı' impugnazione delle sentenze che decidono una questione di cui al comma 1. Possono, anche se non intervenute, presentare memorie nel giudizio di merito ed in quello per cassazione. Della presentazione di memorie e' dato avviso alle parti, a cura della cancelleria.
6. In pendenza del giudizio davanti alla Corte di cassazione, possono essere sospesi i processi la cui definizione dipende dalla risoluzione della medesima questione sulla quale la Corte e' chiamata a pronunciarsi. Intervenuta la decisione della Corte di cassazione, il giudice fissa, anche d'ufficio, l'udienza per la prosecuzione del processo.
7. Quando per la definizione di altri processi e' necessario risolvere una questione di cui al comma 1 sulla quale e' gia' intervenuta una pronuncia della Corte di cassazione
e il giudice non ritiene di uniformarsi alla pronuncia della Corte, si applica il disposto del comma 3. 8. La Corte di cassazione, nelle controversie di cui e' investita ai sensi del comma 3, puo' condannare la parte soccombente, a norma dell'articolo 96 del codice di procedura civile, anche in assenza di istanza di parte.
Ciò premesso, nella fattispecie non ritiene questo giudice che ricorra il requisito della necessità di acquisire il parere dell' onde risolvere la questione pregiudiziale CP_6 diretta ad interpretare le norme contrattuali collettive. Infatti, come meglio si esporrà in seguito, gli orientamenti giurisprudenziali sulle questioni rilevanti ai fini del decidere sono ormai consolidati e prevalenti ed hanno altresì trovato conforto nella contrattazione collettiva del 2022 che li ha fatti propri. Il ricorso è fondato e va accolto.
In via preliminare va rilevata la infondatezza della eccezione di nullià posto che dal tenore complessivo dell' atto introduttivo, letto unitamente ai documenti allegati, si ricava sia il petitum che la causa petendi dell' azione. Ai fini della definizione del presente giudizio poi il Giudice intende prestare adesione ai sensi dell'art. 118 primo comma disp. att. c.p.c alle condivisibili argomentazioni di cui alla