Trib. Oristano, sentenza 04/12/2024, n. 293
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE – LAVORO – PREVIDENZA E ASSISTENZA in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa
Consuelo Mighela, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al N. R.L.P.A. 644/2024 promossa da:
nata a [...] il [...], residente a [...]
Strauss, 12, c.f. , elettivamente domiciliata in Cagliari, via Roma, CodiceFiscale_1
149, Palazzo Vivanet, presso lo studio degli Avv.ti Brunello Acquas e Bruno Acquas del Foro di Cagliari, che la rappresentano e difendono in virtù di procura speciale alle liti in atti, parte ricorrente contro
, c.f. , in persona Controparte_1 P.IVA_1
del in carica pro tempore, CP_2
parte resistente - contumace
Oggetto: carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.
All'udienza del 04/12/2024 la causa è stata decisa in pubblica udienza, mediante sentenza contestualmente motivata, all'esito della discussione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte ricorrente: “Voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: 1) accogliere il ricorso con ogni conseguente pronuncia;
e, per
l'effetto,
2) condannare il convenuto, ut supra, al riconoscimento del diritto della CP_1
ricorrente a beneficiare della c.d. CARTA ELETTRONICA DEL DOCENTE per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e ad adottare i provvedimenti necessari a consentirne l'utilizzo e la concreta fruizione alla odierna ricorrente, con ogni conseguente pronuncia anche ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c.;
3) condannare il convenuto, ut supra, al pagamento del compenso per l'avvocato, CP_1
oltre spese generali, rifusione di spese documentate, cassa avvocati e IVA di legge, con integrale distrazione delle stessi in favore degli avvocati antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 3.09.2024 ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto dinnanzi all'intestato Tribunale in funzione di giudice del lavoro il
[...]
, esponendo di essere un'insegnante attualmente in servizio presso Controparte_1
l'Istituto Comprensivo di Marrubiu, in virtù di contratto a tempo indeterminato stipulato il
19.09.2023 e di avere in precedenza prestato servizio alle dipendenze del
[...]
in forza di plurimi contratti a termine negli anni scolastici e per i periodi riportati Controparte_1 nell'atto introduttivo, senza avere mai usufruito dell'erogazione del beneficio economico denominato “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente” di euro 500,00 annui, che l'art. 1, comma 121 della legge n. 107/2015, il d.P.C.M. del 23 settembre
2015 e il d.P.C.M. del 28 novembre 2016 avevano previsto venisse erogata solamente ai docenti di ruolo assunti a tempo indeterminato.
La parte ricorrente ha chiesto che le venisse riconosciuto il diritto a usufruire del beneficio economico previsto dalla legge n. 107/2015 in relazione agli anni scolastici 2020/2021,
2021/2022 e 2022/2023 e, per l'effetto, che il venisse condannato all'attribuzione in CP_1 suo favore della somma di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica del docente”, per un totale di euro 1.500,00.
2. Il convenuto non si è costituito in giudizio, nonostante la rituale notifica nei CP_1 suoi confronti del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza ex art. 420 c.p.c..
3. La causa, non ulteriormente istruita, viene decisa all'odierna udienza fissata per la discussione, mediante pronuncia di sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c.p.c., previa declaratoria della contumacia del . CP_1
§§§
4. Il ricorso è fondato, per le ragioni di cui nel prosieguo.
4.1. Quadro normativo e contrattuale di riferimento.
Occorre premettere che l'istituto della c.d. Carta del docente si inserisce nel contesto delle disposizioni di legge e della contrattazione collettiva su cui è fondato il sistema della formazione del personale docente.
Viene in rilievo, innanzitutto, l'art. 282 del d. lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (recante il Testo
unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione), che, al comma 1, così recita:
“L'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente.
Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica”.
Nello stesso senso depongono le previsioni del C.C.N.L. di comparto (stante il rinvio alla contrattazione collettiva contenuto nell'art. 2, comma 3 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in materia di pubblico impego c.d. privatizzato), per cui, in particolare, l'art. 63 stabilisce che “la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane”. Lo stesso art. 63 aggiunge che “l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” e che tale formazione si realizza “anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale”, precisandosi, al comma
2, l'impegno a realizzare “una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo”.
Ancora più efficacemente, il successivo art. 64 del medesimo C.C.N.L. afferma poi che “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
Avuto riguardo alle disposizioni testé richiamate, costituisce un approdo innegabile che il diritto - dovere di formazione professionale e aggiornamento riguarda tutto il personale docente, come evidenziato nella sentenza della VII sezione del Consiglio di Stato pubblicata il 16 marzo
2022, n. 1842, citata dalla parte ricorrente, nella quale è stato condivisibilmente sostenuto che, soprattutto in ossequio al principio di buon andamento sancito dall'art. 97 della Costituzione, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione e l'aggiornamento anche di tale personale (e non certo esclusivamente di quello di ruolo) in modo adeguato, al fine di garantire la complessiva qualità dell'insegnamento fornito agli studenti, posto che, se così non fosse, “si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati”.
Per quanto qui maggiormente interessa, tali considerazioni sono state svolte dai giudici
amministrativi proprio al fine di censurare l'interpretazione fornita dal
[...]
, che aveva ritenuto di escludere i ricorrenti, docenti a tempo determinato, dal Controparte_1
novero dei beneficiari della c.d. Carta docente, introdotta nel nostro ordinamento dal legislatore con legge 13 luglio 2015, n. 107 (recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”), che, all'art. 1, comma 121, così recita: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro
500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea Controparte_3
magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali
e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124.
La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 dello stesso art. 1 demanda a un decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Controparte_4
e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, la definizione dei criteri e delle
[...]
modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica di cui al comma precedente.
Inoltre, il comma 124, al primo periodo, stabilisce che “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale” e che “Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
[...]
, sentite le organizzazioni sindacali Controparte_4 rappresentative di categoria”.
In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 122 della L. n. 107/2015, è stato emanato il d.P.C.M. 23 settembre 2015 (in G.U. Serie Generale n. 243 del 19 ottobre 2015),
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