Trib. Larino, sentenza 14/11/2024, n. 526
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Testo completo
N. R.G. 829/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Rinaldo D'Alonzo Presidente Relatore dott. S V Gdice dott. G Bolomei Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N.R.G. 829/2023 avente ad oggetto: Affidamento e mantenimento figlia nata fuori da matrimonio tra
(C.F.: , rappresentata e difesa dall'Avv. G S, Parte_1 C.F._1 presso il cui studio in Campobasso (CB), al Corso Mazzini n.80, è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
e
(C.F. , rappresentato e difeso dall' Avv. B. Controparte_1 C.F._2
D M e/o dall'Avv. S B, presso il cui studio in Termoli (CB), in Via Mulino a Vento n.10, è elettivamente domiciliato
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 24.04.2024, svoltasi in modalità cartolare, il dott. Rinaldo D'Alonzo, in funzione di Giudice Istruttore, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. Disposta la trasmissione degli atti al P.M. per le sue conclusioni scritte alla scadenza del primo termine, questi ha espresso parere favorevole in data 19.09.2024.
FATTO E DIRITTO
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, con ricorso depositato il 03.10.2023 – premesso di aver intrattenuto dal 2014 una Parte_1 relazione more uxorio con , dalla quale è nata la figlia (6 anni) e che Controparte_1 Per_1 la relazione tra i due si è successivamente interrotta - ha chiesto a questo Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: “1) Disporre l'affidamento condiviso della minore con collocamento Per_1 prevalente della stessa presso la madre;
2) Disporre l'assegnazione della casa familiare sita in Termoli alla via dei Ciclamini n. 2/B alla sig.ra la quale vi continuerà a vivere unitamente Pt_1 alla figliola ;
3) Disciplinare il diritto di visita del sig. con le modalità e nei Per_1 CP_1 termini compiutamente previsti in narrativa al capitolo I;
4) Per l'effetto di quanto sopra, disporre che entrambe le parti esercitino la responsabilità genitoriale sulla figlia minore, per cui le decisioni più importanti nell'interesse della minore relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
5) Porre a carico del sig. l'obbligo di versare alla ricorrente la CP_1 somma di € 500,00 (euro cinquecento/00) mensili per il mantenimento della figlia o in quella che l'On.le Tribunale riterrà di giustizia e comunque non inferiore ad euro 400,00 (euro settecento/00);
6) Disporre che il predetto mantenimento, debba essere corrisposto dall'obbligato alla ricorrente sul conto corrente a quest'ultima intestato entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese e che dovrà essere annualmente incrementato, anche senza specifica richiesta dell'avente diritto, secondo gli indici di rivalutazione della moneta elaborati dall'ISTAT e pubblicati nella G.U, con decorrenza, al più tardi, dalla data di presentazione del ricorso;
7) Porre a carico del dott. l'onere di contribuire CP_1 alle spese relative alle utenze della casa familiare nella misura non inferiore ad € 400.00 mensili ovvero ponga a carico del dott. tutte le spese relative alle utenze della casa familiare CP_1 finché la sig.ra non termini il proprio percorso di studi e reperisca un'occupazione;
8) Porre Pt_1 a carico del sig. l'80% delle spese straordinarie necessarie per la minore come CP_1 Per_1 compiutamente elencate al punto V;
9) Disporre che i genitori si impegnino reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, e si impegnino, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia. 10) Con vittoria di spese, diritti ed onorari in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Radicatosi il contraddittorio si è costituito in giudizio , chiedendo a questo Controparte_1 Tribunale di “affidare la figlia in
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Rinaldo D'Alonzo Presidente Relatore dott. S V Gdice dott. G Bolomei Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N.R.G. 829/2023 avente ad oggetto: Affidamento e mantenimento figlia nata fuori da matrimonio tra
(C.F.: , rappresentata e difesa dall'Avv. G S, Parte_1 C.F._1 presso il cui studio in Campobasso (CB), al Corso Mazzini n.80, è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
e
(C.F. , rappresentato e difeso dall' Avv. B. Controparte_1 C.F._2
D M e/o dall'Avv. S B, presso il cui studio in Termoli (CB), in Via Mulino a Vento n.10, è elettivamente domiciliato
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 24.04.2024, svoltasi in modalità cartolare, il dott. Rinaldo D'Alonzo, in funzione di Giudice Istruttore, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. Disposta la trasmissione degli atti al P.M. per le sue conclusioni scritte alla scadenza del primo termine, questi ha espresso parere favorevole in data 19.09.2024.
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 5
, con ricorso depositato il 03.10.2023 – premesso di aver intrattenuto dal 2014 una Parte_1 relazione more uxorio con , dalla quale è nata la figlia (6 anni) e che Controparte_1 Per_1 la relazione tra i due si è successivamente interrotta - ha chiesto a questo Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: “1) Disporre l'affidamento condiviso della minore con collocamento Per_1 prevalente della stessa presso la madre;
2) Disporre l'assegnazione della casa familiare sita in Termoli alla via dei Ciclamini n. 2/B alla sig.ra la quale vi continuerà a vivere unitamente Pt_1 alla figliola ;
3) Disciplinare il diritto di visita del sig. con le modalità e nei Per_1 CP_1 termini compiutamente previsti in narrativa al capitolo I;
4) Per l'effetto di quanto sopra, disporre che entrambe le parti esercitino la responsabilità genitoriale sulla figlia minore, per cui le decisioni più importanti nell'interesse della minore relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
5) Porre a carico del sig. l'obbligo di versare alla ricorrente la CP_1 somma di € 500,00 (euro cinquecento/00) mensili per il mantenimento della figlia o in quella che l'On.le Tribunale riterrà di giustizia e comunque non inferiore ad euro 400,00 (euro settecento/00);
6) Disporre che il predetto mantenimento, debba essere corrisposto dall'obbligato alla ricorrente sul conto corrente a quest'ultima intestato entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese e che dovrà essere annualmente incrementato, anche senza specifica richiesta dell'avente diritto, secondo gli indici di rivalutazione della moneta elaborati dall'ISTAT e pubblicati nella G.U, con decorrenza, al più tardi, dalla data di presentazione del ricorso;
7) Porre a carico del dott. l'onere di contribuire CP_1 alle spese relative alle utenze della casa familiare nella misura non inferiore ad € 400.00 mensili ovvero ponga a carico del dott. tutte le spese relative alle utenze della casa familiare CP_1 finché la sig.ra non termini il proprio percorso di studi e reperisca un'occupazione;
8) Porre Pt_1 a carico del sig. l'80% delle spese straordinarie necessarie per la minore come CP_1 Per_1 compiutamente elencate al punto V;
9) Disporre che i genitori si impegnino reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, e si impegnino, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia. 10) Con vittoria di spese, diritti ed onorari in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Radicatosi il contraddittorio si è costituito in giudizio , chiedendo a questo Controparte_1 Tribunale di “affidare la figlia in
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