Trib. Civitavecchia, sentenza 07/11/2024, n. 450

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Civitavecchia, sentenza 07/11/2024, n. 450
Giurisdizione : Trib. Civitavecchia
Numero : 450
Data del deposito : 7 novembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa Irene Abrusci ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA

nella causa iscritta al n. 1344 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2021 e vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Roma Via Ennio Quirino Parte_1
Visconti n. 20, nello studio degli Avv.ti Maurizio Riommi e Daniele Verduchi, che la rappresentano e difendono in virtù di procura alle liti
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dai propri Controparte_1 funzionari, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, via dei Portoghesi n. 12
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso depositato il 13.09.2021 , assumendo di Parte_1 aver lavorato per il convenuto, con mansioni di docente fin dal 1990 in virtù di plurimi CP_1 contratti di lavoro a tempo determinato prima dell'assunzione a tempo indeterminato avvenuta a far data dal 01.09.2005, si doleva della circostanza che al compimento del 18° anno di servizio
(ovvero in data 1.05.2017), il Ministero datore non ha riconosciuto l'intera anzianità di servizio
“economica” di anni 1 e mesi 8 temporizzata nel decreto di ricostruzione della carriera,
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA

disattendendo quanto espressamente previsto ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.P.R. 399/88 richiamato dall'art. 66 comma 6 del CCNL, provvedendo invece a riconoscere alla ricorrente solamente 1 anno di anzianità. Pertanto, la ricorrente chiedeva al Tribunale di:
- accertare e dichiarare l'illegittimità del mancato riconoscimento per intero del servizio di pre-ruolo prestato dalla parte ricorrente quale insegnante con contratti di lavoro a tempo determinato al compimento del 18° anno di servizio alla data del 01.05.2017 o alla diversa data ritenuta di giustizia, in applicazione del 3° comma dell'art. 4 del D.P.R. n. 399 del 1988;

- per l'effetto, condannare il al riconoscimento integrale, ai fini Controparte_1 della ricostruzione di carriera, al compimento del 18° anno di servizio alla data del 01.05.2017, ovvero dalla diversa data di giustizia, del servizio prestato dalla ricorrente quale insegnante con contratti di lavoro a tempo determinato pari a complessivi anni 9, con la conseguente collocazione nel successivo gradone stipendiale da anni 21 ad anni 27 a partire dalla data del
01.09.2018 o dalla diversa data ritenuta di giustizia ed in ogni caso antecedente alla data del
01.05.2019 indicata dal datore;
CP_1
- per l'effetto condannare il al pagamento delle differenze Controparte_1 retributive tra quanto percepito dalla parte ricorrente e quanto avrebbe dovuto percepire se fosse stata correttamente collocata nei gradoni stipendiali previsti dalla successione dei CCNL del
Comparto Scuola in base all'anzianità di servizio interamente valutata, pari ad €. 1.449,58 a titolo di differenze retributive relative alla voce stipendio tabellare e di € 120,79 maturata a titolo di ratei di 14 e tredicesima mensilità, per un totale di €. 1.570,37 somma maturata alla data del
31.08.2021, ovvero nella diversa misura maggiore o minore
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