Trib. Tivoli, sentenza 04/12/2024, n. 1807
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Testo completo
N.RG. 4158/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa Giorgia Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4158 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 Sezione Lavoro e vertente tra:
rappresentata e difesa dagli Avv.ti SALVATORE RUSSO, Parte_1
NICOLA ZAMPIERI, GIOVANNI RINALDI, FABIO GANCI e WALTER
MICELI, elettivamente domiciliata in Roma, Via Ottaviano n. 9, presso e nello studio dell'Avv. Salvatore Russo
ricorrente
e
Controparte_1
, in persona dei rispettivi legali
[...]
rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in Roma, Via dei
Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, rappresentati e difesi dai propri funzionari Avv. Maria Grassi, Avv. Emilia Principe, Avv. Alessandra
Molfese e Avv. Alessia Cavallo, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c.
resistente
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato, – docente precaria in servizio, al Parte_1
momento del deposito dell'atto introduttivo, presso l'Istituto Comprensivo
“Tivoli III” di Tivoli (RM) – ha dedotto di svolto alle dipendenze del CP_1
convenuto, in forza di ripetuti contratti a tempo determinato, incarichi di supplenza fino al termine delle attività didattiche, dall'anno scolastico 2016/2017 all'a.s. 2021/2022, lamentando di non aver potuto fruire, per le suddette annualità, della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, prevista per il solo personale di ruolo dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, ed ha pertanto chiesto a questo Tribunale, in funzione di
Giudice del Lavoro, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge
n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del
d.P.C.M. del 28 novembre 2016, per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea, degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE. e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la
“Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2016/17,
2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, o per i diversi anni risultanti dovuti, così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il alla corresponsione Controparte_1 alla parte ricorrente dell'importo nominale di € 3.000,00, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente.
- In via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la
“Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2016/17,
2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, condannarsi il
[...]
al riconoscimento di tale somma a titolo di risarcimento del Controparte_1
danno in forma specifica ex art. 1218 del c.c..”.
Nel costituirsi in giudizio, il convenuto ha eccepito, in via CP_1
pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e nel merito ha dedotto l'infondatezza della domanda.
Disposta la sostituzione dell'udienza del 22.11.2024, fissata per la discussione, con note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa, previa verifica del tempestivo deposito delle note suddette da parte della sola difesa della ricorrente, viene oggi decisa mediante la presente sentenza.
DIRITTO
In via preliminare, deve rigettarsi l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'amministrazione convenuta, non avendo la domanda formulata dalla ricorrente ad oggetto l'annullamento dei D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e del
28 novembre 2016, bensì l'accertamento e la declaratoria del proprio diritto ad usufruire della “carta docente”.
La causa, pertanto, rientra dunque nella giurisdizione dell'a.g.o., posto che “il
D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 1, devolve al Giudice Ordinario “tutte” le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche
Amministrazioni senza che abbia alcuna incidenza sulla giurisdizione del giudice ordinario la circostanza che nel giudizio vengano in questione “atti amministrativi presupposti”, che se riconosciuti illegittimi possono essere disapplicati (fra le tante: Cass. SU 16 febbraio 2009, n. 3677;
Cass. SU 20 giugno 2017, n. 15276)» 1.
Nel merito, la domanda proposta con il ricorso è fondata.
Giova premettere che l'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 ha disposto che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di