Trib. Roma, sentenza 09/10/2024, n. 9954
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Testo completo
N. R.G. 27110/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Roma
Terza sezione lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. G G, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro e previdenza di I Grado iscritta al n. r.g. 27110/2023 promossa da:
Parte_1
Avv. MONTEMARANO EMANUELE ricorrente contro
(poi denominata Controparte_1 CP_2
Resistente contumace
CONCLUSIONI: come da ricorso introduttivo.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato in data 23.8.23, ha esposto: Parte_1
di aver lavorato con continuità dal 1° aprile 2021 al 2 maggio 2022 alle dipendenze della società
presso il ristorante gestito da quest'ultima sotto l'insegna «La Palapa», nel Controparte_1
locale sito in in via Fabio Massimo n. 89, in qualità di operaio addetto alle pulizie e guardiano, CP_1
con inquadramento nel livello D2 del CCNL del settore Turismo e Pubblici Esercizi e orario a tempo pieno;
di aver osservato il seguente orario di lavoro: dalle ore 22 alle ore 6 per sei giorni alla settimana, pari a
48 ore settimanali di lavoro notturno non in turni;
che il lavoro straordinario è stato forfettizzato in misura inferiore alla retribuzione globale di fatto maggiorata del 22%, come previsto dall'art. 206 c.c.n.l.;
che alla cessazione del rapporto di lavoro non gli sono state retribuite le ferie, i permessi e le festività residue, risultanti dall'ultima busta paga;
che non ha ricevuto il tfr, la retribuzione dal 1.4.22 al 2.5.22, l'indennità di mancato preavviso, essendo stato licenziato senza preavviso, e il rateo di tredicesima del 2022;
pagina 1 di 4
di essere creditore della complessiva somma di € 5.144,77, di cui ha chiesto il pagamento nei confronti della società convenuta.
2.- La , che in data 20.12.2023 ha modificato la propria denominazione in Controparte_1 [...]
CP_
è rimasta contumace.
Il Tribunale osserva quanto segue.
3.- Sono state prodotte le buste paga emesse da luglio 2021 a marzo 2022 e dalle stesse si evince che il ricorrente è stato assunto dalla società convenuta in
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Roma
Terza sezione lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. G G, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro e previdenza di I Grado iscritta al n. r.g. 27110/2023 promossa da:
Parte_1
Avv. MONTEMARANO EMANUELE ricorrente contro
(poi denominata Controparte_1 CP_2
Resistente contumace
CONCLUSIONI: come da ricorso introduttivo.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato in data 23.8.23, ha esposto: Parte_1
di aver lavorato con continuità dal 1° aprile 2021 al 2 maggio 2022 alle dipendenze della società
presso il ristorante gestito da quest'ultima sotto l'insegna «La Palapa», nel Controparte_1
locale sito in in via Fabio Massimo n. 89, in qualità di operaio addetto alle pulizie e guardiano, CP_1
con inquadramento nel livello D2 del CCNL del settore Turismo e Pubblici Esercizi e orario a tempo pieno;
di aver osservato il seguente orario di lavoro: dalle ore 22 alle ore 6 per sei giorni alla settimana, pari a
48 ore settimanali di lavoro notturno non in turni;
che il lavoro straordinario è stato forfettizzato in misura inferiore alla retribuzione globale di fatto maggiorata del 22%, come previsto dall'art. 206 c.c.n.l.;
che alla cessazione del rapporto di lavoro non gli sono state retribuite le ferie, i permessi e le festività residue, risultanti dall'ultima busta paga;
che non ha ricevuto il tfr, la retribuzione dal 1.4.22 al 2.5.22, l'indennità di mancato preavviso, essendo stato licenziato senza preavviso, e il rateo di tredicesima del 2022;
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di essere creditore della complessiva somma di € 5.144,77, di cui ha chiesto il pagamento nei confronti della società convenuta.
2.- La , che in data 20.12.2023 ha modificato la propria denominazione in Controparte_1 [...]
CP_
è rimasta contumace.
Il Tribunale osserva quanto segue.
3.- Sono state prodotte le buste paga emesse da luglio 2021 a marzo 2022 e dalle stesse si evince che il ricorrente è stato assunto dalla società convenuta in
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