Trib. Asti, sentenza 08/11/2024, n. 495
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Testo completo
V.G. 3319/2024
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Asti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giorno 06/11/2024 riunito in camera di consiglio nelle persone di
Dott. Paolo Rampini Presidente relatore
Dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice
Giudice Dott.ssa Sara Pozzetti
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. V.G. 3319/2024
avente per oggetto: separazione personale
congiuntamente proposta da
ata il 23/09/1994 ad AL (CN) Parte 1
rappresentata e difesa dall'Avv. FERRERO GIULIANO
E
nato il [...] ad [...]_2
rappresentato e difeso dall'Avv. WITZEL RAFFAELLA
-ricorrenti
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, tenutasi udienza in forma cartolare in attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 149/2022, che attribuisce alle parti la facoltà di richiedere la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte in uno con la dichiarazione dei coniugi di non volersi riconciliare;
preso atto dell'inutilità della comparizione personale delle parti resa evidente dalla dichiarazione formulata da queste personalmente di rinunciare a comparire e di insistere nella pretesa, dovendosi pertanto considerare fallito il prescritto tentativo di conciliazione, nonché sentito il Pubblico
Ministero che non si è opposto alla domanda, il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti
"1. I coniugi vivranno separati con reciproco rispetto, adottando le dovute cautele nei confronti della figlia minore qualora decideranno di frequentare nuovi compagni/e. Nel precipuo interesse della minore, le parti si impegnano affinché eventuali nuovi compagni/e siano presentati alla figlia solo quando la nuova relazione potrà essere considerata equilibrata e stabile secondo i dettami giurisprudenziali;
si impegnano inoltre affinché la coabitazione di eventuali nuovi compagni/e con la figlia avvenga dopo almeno 1 anno di equilibrata e stabile frequentazione, onde favorire il Per graduale inserimento del nuovo compagno/a nella vita della piccola
2. La figlia viene affidata ad entrambi i genitori, in regime di affido condiviso, e manterrà la collocazione prevalente e residenza anagrafica presso il padre.
3. I coniugi concordano di occuparsi della cura e della gestione della figlia secondo accordi tra di loro in base ai rispettivi impegni di lavoro seguendo lo schema di una settimana per genitore
(abitando entrambi nello stesso Comune), ma per favorire l'attività di entrambi vi sarà la possibilità di richiedere all'altro genitore la tenuta della bambina in ulteriori giorni, secondo la disponibilità di quest'ultimo. Detti accordi, peraltro, dovranno tenere conto delle richieste e delle esigenze di studio e di svago della minore.
L'accompagno a scuola è del genitore che ha avuto la minore durante la notte e la presa dalla scuola di quello che la terrà durante il giorno.
durante le vacanze natalizie secondo calendario scolastico: considerando sempre l'alternanza delle settimane, si farà eccezione per la Vigilia di Natale con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro
(considerando che chi non ha la settimana di spettanza terrà la bambina 14 ore), stesso sistema per il giorno 31 Dicembre compresa la notte con un genitore e il giorno di Capodanno con l'altro. Per i restanti giorni, salvo diverso accordo tra i genitori, verranno mantenuti i regimi di settimane alternate;
- durante le vacanze pasquali: la figlia trascorrerà ad anni alterni, a turno il giorno di Pasqua con un genitore e quello di SQ (lunedì dell'Angelo) con l'altro. Per i restanti giorni, salvo diverso accordo tra i genitori, verrà mantenuta l'alternanza di settimane. Qualora un genitore intendesse portare in vacanza la minore