Trib. Genova, sentenza 26/01/2024, n. 214
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Testo completo
R.G. 8740/2023 VOLONTARIA FAMIGLIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Valeria Ardoino Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di divorzio ad istanza congiunta promosso dai coniugi:
, C.F. , nata a [...], il Parte_1 C.F._1
12/12/1975, residente in [...]7,
e
C.F. , nato a [...], il Parte_2 C.F._2
13/02/1975, residente in [...]/3,
entrambi elettivamente domiciliati presso e nello studio dell'Avv. Valentina Berruti (C.F.
, che li rappresenta e li difende, come da procura in atti C.F._3
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 25/12/2023
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 1
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Pieve Ligure (GE) il 31/07/2009 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da verbale di separazione omologato in data
04/06/2021 dal Tribunale Ordinario di Genova, e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n.
898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto in Pieve Ligure (GE) il 31/07/2009 dai SInori e Parte_1 Parte_3
[...]
Le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) l'immobile sito in Genova, viale Gambaro n. 48/7, di proprietà esclusiva della SI.ra
, resta assegnato a quest'ultima ove continuerà ad abitare e a mantenere la Parte_1
residenza insieme alla figlia Persona_1
2) il SI. si è trasferito in Genova, Via dei Marsano n. 2A/3 e si impegna a Parte_2
creare nella propria casa uno spazio adeguato, personale e intimo per la figlia R_
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Per_
3) il padre, SI. potrà vedere e tenere con sè la figlia, salvo diversi e migliori Parte_2
accordi con la SI.ra Parte_1
• nel fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio dall'uscita da scuola fino al lunedì mattina quando riaccompagnerà a scuola o presso l'abitazione della madre. Persona_1
• Il martedì dall'uscita da scuola sino al mercoledì mattina quando riaccompagnerà
a scuola. Persona_1
• Nei periodi di fermo scolastico la alternanza verrà mantenuta sostanzialmente invariata fatta salva la necessità di permettere alla minore un adeguato riposo e intrattenimento con il corretto bilanciamento della continua attività lavorativa dei genitori.
• Per quanto riguarda le festività natalizie, dal 28 dicembre al 6 gennaio Persona_1
resterà con il padre salvo che la figlia non chieda di trascorrere le vacanze con la madre o chieda l'inversione dei periodi da trascorrere con l'uno e l'altro genitore.
• Per quanto riguarda le festività pasquali: indicativamente la Pasqua