Trib. Torino, sentenza 12/11/2024, n. 5691
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Testo completo
N. R.G. 1533/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1533/2024 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in Via Principi d'Acaja Parte_1 C.F._1
n.15 presso lo studio dell'avv. MARCHINO ELISA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA Controparte_1 C.F._2
MORGHEN, 32/G 10149 TORINO presso lo studio dell'avv. STEFANIA BESSON che lo rappresenta
e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note scritte presentate in data 29/10/2024
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 Controparte_1
20/05/2017.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 211 parte 1 serie – uff 2 del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2017).
pagina 1 di 4
Dall'unione sono nate due figlie gemelle: e il 29.11.20216 Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 24/01/2024 ha chiesto a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
con riguardo alle minori ha domandato di disporsi l'affidamento condiviso con collocazione prevalente presso di sé, di un calendario visite come in atti e l'assegnazione della casa coniugale condotta in locazione;
inoltre, di porsi a carico del marito un assegno per contribuire al mantenimento delle figlie nella misura complessiva di € 800,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e A.U interamente in suo favore.
Con memoria depositata il 06/04/2024 ha condiviso la domanda di Controparte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi allegando tuttavia che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile a causa del comportamento del coniuge. Chiedeva quindi addebitarsi la separazione alla moglie e di accertare e riconoscere un risarcimento da danno illecito endo-familiare.
Con riguardo alle minori, di disporsi l'affidamento condiviso, la collocazione prevalente presso la madre
e in favore di quest'ultima l'assegnazione della casa coniugale. Di disporsi un calendario visite padre- figlie e porsi a suo carico un assegno per contribuire al mantenimento delle figlie nella misura complessiva di € 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e A.U come per legge.
All'udienza dell'8/05/2024 sono comparse personalmente le parti con i rispettivi difensori e all'esito dell'ascolto, attesa la possibilità di un accordo di separazione, il Giudice relatore disponeva un breve rinvio, al 15/5/2024. In tale evenienza, i difensori
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1533/2024 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in Via Principi d'Acaja Parte_1 C.F._1
n.15 presso lo studio dell'avv. MARCHINO ELISA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA Controparte_1 C.F._2
MORGHEN, 32/G 10149 TORINO presso lo studio dell'avv. STEFANIA BESSON che lo rappresenta
e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note scritte presentate in data 29/10/2024
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 Controparte_1
20/05/2017.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 211 parte 1 serie – uff 2 del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2017).
pagina 1 di 4
Dall'unione sono nate due figlie gemelle: e il 29.11.20216 Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 24/01/2024 ha chiesto a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
con riguardo alle minori ha domandato di disporsi l'affidamento condiviso con collocazione prevalente presso di sé, di un calendario visite come in atti e l'assegnazione della casa coniugale condotta in locazione;
inoltre, di porsi a carico del marito un assegno per contribuire al mantenimento delle figlie nella misura complessiva di € 800,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e A.U interamente in suo favore.
Con memoria depositata il 06/04/2024 ha condiviso la domanda di Controparte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi allegando tuttavia che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile a causa del comportamento del coniuge. Chiedeva quindi addebitarsi la separazione alla moglie e di accertare e riconoscere un risarcimento da danno illecito endo-familiare.
Con riguardo alle minori, di disporsi l'affidamento condiviso, la collocazione prevalente presso la madre
e in favore di quest'ultima l'assegnazione della casa coniugale. Di disporsi un calendario visite padre- figlie e porsi a suo carico un assegno per contribuire al mantenimento delle figlie nella misura complessiva di € 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e A.U come per legge.
All'udienza dell'8/05/2024 sono comparse personalmente le parti con i rispettivi difensori e all'esito dell'ascolto, attesa la possibilità di un accordo di separazione, il Giudice relatore disponeva un breve rinvio, al 15/5/2024. In tale evenienza, i difensori
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