Trib. Cuneo, sentenza 27/11/2024, n. 802
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CUNEO nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberta Bonaudi Presidente
Dott. Natalia Fiorello Giudice relatore
Dott. Giusy Ciampa Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n.501/2024 R.G. promossa da:
n CU 20.2.1972 residente in [...], elettivamente domiciliata pres- Parte_1 so lo studio dell'avv. Virginia Bilotta e Arianna Rinaldi dalle quali è rappresentata e difesa per procura in atti
R I C O R R E N T E
C O N T R O
n Savona 27.12.1969 res Cervasca Parte_2
CONVENUTO CONTUMACE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di CU - Sede.
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso per separazione giudiziale e cessazione effetti civili del matrimonio
Concisa esposizione dei fatti e motivi della decisione.
Con ricorso al Tribunale di CU , esponeva di aver contratto matrimonio con- Parte_1
cordatario con in data 27.8.1995 in CU, trascritto presso registri atti di Parte_2
matrimonio al n 132 parte II serie A anno 1995, in regime di separazione dei beni;
dal matri-
Per_ monio erano nati i figli (il 18.2.2000), (il 14.7.2005) ed (il 22.2.2008);
ve- Per_1 Per_2
nuta meno la comunione spirituale e materiale con il coniuge, divenuta intollerabile la convi- venza a cagione della condotta del , assumeva le seguenti conclusioni Parte_2
“In via preliminare ed urgente, in ragione del pregiudizio imminente e irreparabile meglio de-
scritto in narrativa e in forza del disposto di cui all'art. 473-bis. 15 c.p.c., adottare i seguenti
1
In via principale: dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi,
autorizzandoli a vivere separati giuste le ragioni riportate in narrativa;
All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione
e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dichia-
rare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di
adeguati redditi propri;
affidare la figlia minore in modo condiviso ad entrambi i genitori stabilendo Persona_4
che ai fini anagrafici e come collocamento principale, la minore sarà iscritta presso il domicilio della madre, SI.ra , nell'abitazione familiare sita in 12010 CERVASCA (CN) Via Parte_1
Borgo San Dalmazzo n. 14;
stabilire che entrambi i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale, assu-
mendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'edu-
cazione e alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali
ed aspirazioni, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente
nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé;
stabilire che il genitore non collocatario potrà vedere la figlia minore quando vorrà, sempre
compatibilmente con gli impegni scolastici e non di questa;
in mancanza di accordo con l'altro coniuge, potrà comunque