Trib. Catania, ordinanza 11/02/2025

TRIB Catania
Ordinanza
11 febbraio 2025
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TRIB Catania
Ordinanza
11 febbraio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Catania, ordinanza 11/02/2025
Giurisdizione : Trib. Catania
Numero :
Data del deposito : 11 febbraio 2025

Testo completo

TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Terza Civile
Il Presidente, dott.ssa Grazia Longo, in funzione di Giudice unico,
letti gli atti del procedimento n. 10163/2024 R.G. e sciogliendo la riserva di cui al verbale dell'11 febbraio 2025;
osserva:
ritenuto che, a fronte della compiuta prospettazione di parte ricorrente con la finalità conciliativa perseguita, la parte resistente non ha sollevato eccezioni che escludano l'utilità dell'accertamento tecnico richiesto;

ritenuto che non appare sufficiente a precludere l'ammissibilità
della procedura la contestazione da parte del resistente dell'esistenza del diritto della ricorrente e, quindi, dell'an della pretesa di quest'ultimo,
dovendo la formula dell'art. 696 bis c.p.c. – secondo cui la consulenza
è ammessa “ai fini dell'accertamento e della relativa determinazione
dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito” – essere intesa nel senso che detta procedura risulta ammissibile ove l'assegnazione dell'incarico peritale sia idoneo a risolvere la controversia sull'an e sul quantum, e ciò sia possibile in quanto gli accertamenti abbiano un elevato grado di fattualità;
ritenuto che,

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