Trib. Lecce, sentenza 14/01/2025, n. 28
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione II Civile - composto dai magistrati:
Francesca Caputo Presidente est. dott.ssa
dott. Alessandro Carra Giudice
Giudice dott. Michele Grande
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4638/2024 V.G. R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Rita ERchiazzi, come da mandato in atti e Parte 1
rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Tommaso De Mauro, come Parte 2
da mandato in atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni come note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 16.12.2024
Con l'intervento del PM
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Pt 1 e la CP 1 unitisi in matrimonio in data 5.10.2013, hanno generato un figlio, nato in [...]
26.6.2020;
la loro separazione è stata dichiarata dall'ufficio epigrafato con sentenza n. 81/2024 del
8.1.2024 R.G. n. 4364/2023.
Nelle note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza cartolare del 16.12.2024 le parti hanno chiesto congiuntamente pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, confermando il contenuto del ricorso introduttivo, la causa, pertanto, è stata immediatamente riservata per la decisione.
Rileva il Tribunale come sussistano, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti della declaratoria richiesta, poiché alla data di proposizione del ricorso in esame la separazione delle parti era stata dichiarata ed erano già trascorsi sei mesi dalla data di comparizione davanti
al Presidente del Tribunale nel giudizio medesimo, le parti, inoltre, hanno concordemente dichiarato che la separazione si sia protratta ininterrottamente dalla data da ultimo indicata.
Le univoche deduzioni dei coniugi, sul punto, consentono, altresì, di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Le condizioni concordate dalle parti, infra riportate, appaiono consone agli interessi delle medesime e della prole, sicchè non v'è ragione di discostarsene:
Condizioni personali fra i coniugi: Parte 1 e CP 1 Parte_2 vivranno separati con
- I coniugi signori reciproco rispetto. Affidamento del figlio minorenne, frequentazione: Il figlio minore ER è affidato congiuntamente a entrambi i genitori, i quali eserciteranno di
-
comune accordo la responsabilità genitoriale;
le decisioni di ordinaria rilevanza potranno essere assunte disgiuntamente.
- Il minore è collocato in via prevalente presso la madre, nella casa di sua proprietà,