Trib. Teramo, sentenza 04/06/2024, n. 606
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Testo completo
N. R.G. 2888/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marco Di Biase ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2888/2020 promossa da:
BFF BANK S.p.A. (già BANCA FARMAFACTORING SPA), (C.F. 07960110158), nella persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio degli avv.ti. MARRA PAOLO e Meroni Marisa Olga, elettivamente domiciliato in CORSO ITALIA 13, MILANO presso il difensore avv. MARRA PAOLO
ATTORE contro
COMUNE DI SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA (C.F. 00196900674), in persina del Sindaco p.t., con il patrocinio dell'avv. SCLOCCHINI ANTONINA, elettivamente domiciliato in VIA ANTONIO
MURRI N. 23, 64016 SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA presso il difensore avv. SCLOCCHINI
ANTONINA
CONVENUTO
OGGETTO: Somministrazione.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVAZIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione del 27 ottobre 2020 ritualmente notificato, Banca Farmafactoring S.p.A, ora BFF
BANK S.p.A., quale cessionaria di Edison, Enel Energia e ed Hera Commerciale, conveniva in giudizio il Comune di Sant'Egidio alla Vibrata per ottenere il pagamento di somme relative a fornitura di energia elettrica coì come specificate nelle riportate conclusioni che ivi integralmente si trascrivono:
1
“Voglia l'ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, cosìgiudicare: In via principale, nel merito: accertare e dichiarare che, per le ragioni esposte in narrativa, BFF è creditrice nei confronti del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata dei seguenti importi:
1. € 4.193,32 in linea capitale portato dalle fatture indicate nell'elenco prodotto quale doc. 03
2. gli interessi moratori, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02, maturati e maturandi sull'importo di cui alla precedente let- tera a., con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura al saldo;
3. gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera b., scaduti da al- meno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto al saldo;
4. € 520,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture indicate nell'elenco prodotto quale doc. 03;
5. € 6.704,37 a titolo di interessi di mora maturati
a fronte del ritardato pagamento, da parte del convenuto, della sorte capitale di crediti ulteriori rispetto a quelli costituenti la sorte capitale di cui alla precedente lettera a., portati dalle fatture (cd.
Note Debito Interessi) indicate nell'elenco prodotto quale doc. 04;
6. Gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera e, scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto al saldo;
7. €
1.080,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture il cui ritardato pagamento da parte dell'Ente convenuto ha generato gli interessi di cui alla precedente lettera e.;
e conseguentemente condannare il Comune di Sant'Egidio alla Vibrata, in persona del legale rappresentante pro tempore, al relativo pagamento in favore di BFF;
In via subordinata, nel merito: accertare e dichiarare che BFF è creditrice nei confronti del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata delle diverse
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marco Di Biase ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2888/2020 promossa da:
BFF BANK S.p.A. (già BANCA FARMAFACTORING SPA), (C.F. 07960110158), nella persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio degli avv.ti. MARRA PAOLO e Meroni Marisa Olga, elettivamente domiciliato in CORSO ITALIA 13, MILANO presso il difensore avv. MARRA PAOLO
ATTORE contro
COMUNE DI SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA (C.F. 00196900674), in persina del Sindaco p.t., con il patrocinio dell'avv. SCLOCCHINI ANTONINA, elettivamente domiciliato in VIA ANTONIO
MURRI N. 23, 64016 SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA presso il difensore avv. SCLOCCHINI
ANTONINA
CONVENUTO
OGGETTO: Somministrazione.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVAZIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione del 27 ottobre 2020 ritualmente notificato, Banca Farmafactoring S.p.A, ora BFF
BANK S.p.A., quale cessionaria di Edison, Enel Energia e ed Hera Commerciale, conveniva in giudizio il Comune di Sant'Egidio alla Vibrata per ottenere il pagamento di somme relative a fornitura di energia elettrica coì come specificate nelle riportate conclusioni che ivi integralmente si trascrivono:
1
“Voglia l'ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, cosìgiudicare: In via principale, nel merito: accertare e dichiarare che, per le ragioni esposte in narrativa, BFF è creditrice nei confronti del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata dei seguenti importi:
1. € 4.193,32 in linea capitale portato dalle fatture indicate nell'elenco prodotto quale doc. 03
2. gli interessi moratori, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02, maturati e maturandi sull'importo di cui alla precedente let- tera a., con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura al saldo;
3. gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera b., scaduti da al- meno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto al saldo;
4. € 520,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture indicate nell'elenco prodotto quale doc. 03;
5. € 6.704,37 a titolo di interessi di mora maturati
a fronte del ritardato pagamento, da parte del convenuto, della sorte capitale di crediti ulteriori rispetto a quelli costituenti la sorte capitale di cui alla precedente lettera a., portati dalle fatture (cd.
Note Debito Interessi) indicate nell'elenco prodotto quale doc. 04;
6. Gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera e, scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto al saldo;
7. €
1.080,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture il cui ritardato pagamento da parte dell'Ente convenuto ha generato gli interessi di cui alla precedente lettera e.;
e conseguentemente condannare il Comune di Sant'Egidio alla Vibrata, in persona del legale rappresentante pro tempore, al relativo pagamento in favore di BFF;
In via subordinata, nel merito: accertare e dichiarare che BFF è creditrice nei confronti del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata delle diverse
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