Trib. Ancona, sentenza 12/06/2024, n. 1166

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Ancona, sentenza 12/06/2024, n. 1166
Giurisdizione : Trib. Ancona
Numero : 1166
Data del deposito : 12 giugno 2024

Testo completo

N. R.G. 4575/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
SEZIONE STRALCIO – RUOLO “L” in composizione monocratica, nella persona del Giudice Pietro Merletti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4575 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA la società “EDILGI S.R.L” (codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese delle CH: 01354240424), con sede ad ON in via Alessandro Orsi n. 2, in persona dell'amministratrice unica e legale rappresentante pro tempore sig.ra Paola
Mancini, nata ad [...] il [...], e il sig. RI RI (c.f.: RNL GBR
52T05 F634S), nato a [...] il [...], residente a [...], entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Maria Cristina Sambo (c.f.:
[...], pec: mariacristina.sambo@ordineavvocatifermopec.it;
fax: 071
206132) del foro di Fermo, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito ad ON, in
c.so Mazzini n. 7, in forza di mandato e procura speciale alle liti in calce all'atto di citazione in opposizione depositato telematicamente in data 19.10.2020;

OPPONENTI
E la società “FEDAIA SPV S.R.L.” (codice fiscale, p.iva e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 14108641003), con sede a Roma in via Piemonte n. 38, e per essa, quale mandataria in forza di procura speciale conferita in data 2 agosto 2018 con atto a rogito del notaio De Franchis in Roma a rep. n. 10119 e racc. n. 4764, registrata a Roma 4 in data 2 agosto 2018 al n. 26578 serie 1T, la società LI s.p.a. u.s.” (codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Siena: 01461980524), in persona del
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legale rappresentante pro tempore, con sede a Siena in S.S. 73 Levante n. 14, rappresentata e difesa anche in via disgiunta dagli avv.ti John Loris Battisti (c.f.: [...]) e
Fabrizio Montanari (c.f.: [...]) del Foro di Fano, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito a Fano in via G. Bovio n. 12 e, in particolare, presso
l'indirizzo PEC johnlorisbattisti@pec.ordineavvocatipesaro.it, giusta procura e mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta in opposizione depositata telematicamente in data 26.03.2021;

OPPOSTA

OGGETTO: opposizione al decreto ingiuntivo n. 1071/2020 del 28.07.2020 in tema di contratti bancari.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 10.05.2024.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
DELLA DECISIONE
Per un rapporto originariamente sorto tra AN delle CH ed GI SR e garantito con fideiussione omnibus da IO NA fino alla concorrenza di 600 mila euro, DA SPV RL cui il credito è stato ceduto nell'ambito di operazione di cartolarizzazione dei crediti ha ottenuto nei confronti di GI e di IO NA decreto ingiuntivo non immediatamente esecutivo per IO NA fino al montante di 600 mila Euro e quanto alla società titolare del conto corrente in sofferenza 15057 comprensivo di interessi di mora sino al 12 febbraio
2020 oltre ad interessi sul capitale e spese dal 13 febbraio 2020 al saldo come da contratti al di sotto della soglia di usura, spese ed accessori.
1. Con atto di citazione la società GI RL e IO NA hanno proposto opposizione avverso il decreto n. 1071/2020, con cui questo Tribunale ha ingiunto loro di pagare in solido, alla parte ricorrente, in qualità di cessionaria dell'originaria titolare del credito (AN delle CH S.p.A.), la somma di € 839.820,38 (il NA la minore cifra pari ad euro 600.000,00), oltre ad interessi come da domanda e spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 4.800,00 per compenso professionale ed € 870,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende (docc. 2 e 3).
La società GI RL e IO NA hanno quindi convenuto in giudizio DA SPV S.r.l., e per essa la società LI s.p.a. u.s.”, per sentire accogliere le seguenti e testuali conclusioni:
voglia l'Ill.mo Tribunale di ON adito, contrariis reiectis, previa revoca del decreto
pagina 2 di 15 ingiuntivo opposto, − respingere la domanda avversaria ovvero ridurre l'importo della somma dovuta dagli opponenti nella misura in cui il credito dell'opposta risulti effettivamente comprovato e legittimo.” (conclusioni rassegnate a pag. 22 dell'atto di citazione in opposizione).
A sostegno delle proprie conclusioni, gli odierni attori hanno promosso una serie di argomentazioni che possono così sinteticamente ricostruirsi.
Innanzitutto, il decreto ingiuntivo emesso va revocato per carenza di prova scritta del credito azionato, dal momento che l'opposta ha depositato solo l'estratto conto al 12/02/2020, già passivo per un importo sostanzialmente pari a quello ingiunto, senza dare alcuna contezza di tutte le operazioni che hanno condotto a quel saldo, come richiesto da un'interpretazione teleologica del riformato art. 50 TUB. Peraltro, la dichiarazione di conformità apposta appartiene ad un sedicente capo-struttura di ED IO s.p.a., che, secondo la tesi di parte, non sarebbe fisicamente individuabile e non sarebbe in ogni caso competente, non ricoprendo una qualifica dirigenziale e non appartenendo alla struttura che ha richiesto il decreto ingiuntivo (DA SPV SR), come previsto dal combinato disposto degli artt. 50 e 58, comma 3, TUB (cfr. Cass. 19/31577). Parte attrice ha eccepito in ogni caso la carenza di prova dei fatti costitutivi del diritto azionato da controparte, dal momento che quest'ultima non ha prodotto tutti gli estratti conto nel giudizio di opposizione, così non assolvendo all'onere probatorio posto a suo carico (Cass. Civile 2751/2002, 12233/2003, 11749/2006, 21092/2016).
In subordine, secondo la tesi di parte, il quantitativo ingiunto va rideterminato in quanto alcune clausole del contratto di conto corrente n. 15057 sono affette da nullità: le clausole anatocistiche, nulle per effetto della legge di stabilità 2014 e per l'assenza di autorizzazione di
GI SR richiesta dalla nuova normativa del 2016;
le clausole che prevedono l'applicazione di commissioni di massimo scoperto o altre commissioni comunque denominate per la messa a disposizione di fondi, nulle a decorrere dal 29 gennaio 2009, per essere state espressamente dichiarate tali dall'art.

2-bis, D.L. 29 novembre 2008 n. 185
, conv. con mod. da legge 28 gennaio 2009, n. 2;
le spese annue di istruttoria, nulle per indeterminatezza ex art. 1346, c.c. e per difetto di forma scritta ad substantiam per ogni prezzo, condizione od onere praticati nei contratti bancari, ex art. 117, co. 4, TUB. A ciò va aggiunta l'espunzione delle eventuali modifiche in peius delle condizioni contrattuali, delle quali controparte non ha dimostrato la corretta applicazione, in difetto dell'integrale produzione degli estratti conto e delle comunicazioni di modifica unilaterale, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente, contenenti in modo evidenziato la formula: “Proposta di
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modifica unilaterale del contratto” e con preavviso minimo di due mesi, onde consentire
l'eventuale recesso al cliente (art. 118, co. 2, TUB).
Ancora, la parte attrice ha osservato che l'apertura di conto concessa in data 16 dicembre 2008 per euro 400.000 (cfr. doc. 6), regolata nel conto corrente n. 15057, risulta viziata, con conseguente responsabilità per danni dell'odierna opposta. Infatti, la stessa apertura di conto è nulla per mancanza di indicazione del c.d. ISC, “indicatore sintetico di costo”, quale contenuto tipico determinato ex art. 117, comma 8, TUB, come integrato dalle istruzioni di vigilanza della AN d'Italia del 25 luglio 2003, Titolo X, sez. II, paragrafo 9 (cfr. Tribunale di
Cagliari, 26 giugno 2019, n. 1455 e Tribunale di Napoli, 25 maggio 2015, n. 7779). Anche per tale apertura di conto, in ogni caso, va dichiarata la nullità delle clausole che prevedono
l'applicazione di commissioni di massimo scoperto o altre commissioni comunque denominate per la messa a disposizione di fondi, nulle a decorrere dal 29 gennaio 2009, per essere state espressamente dichiarate tali dall'art.

2-bis, D.L. 29 novembre 2008 n. 185
, conv. con mod. da legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché la nullità delle spese annue di istruttoria menzionate ma non determinate nel loro ammontare. In subordine, l'apertura di conto deve dirsi quantomeno annullabile per violenza e giustifica l'obbligo della parte opposta, in qualità di cessionaria della AN delle CH PA, di risarcire il danno cagionato all'odierna opponente, mediante
l'espunzione del relativo addebito dal conto corrente per cui è causa, come da intimazioni stragiudiziali già formulate all'indirizzo della AN cedente (cfr. docc. 31-39). Infatti, tale apertura di credito è stata determinata da una serie di operazioni economiche cui la parte attrice ha preso parte essendo stata forzata dalla AN delle CH. Nello specifico ed in sintesi, AN delle CH PA e AN AR di ON PA hanno indotto dolosamente in errore le società TBO RL e Residence Colle Ameno RL, facenti capo sempre all'avv. IO
NA e componenti del medesimo gruppo della GI RL (cfr. docc. 1 e 9-12), sulla solvibilità della AN ME PA, al fine di indurre dette società a stipulare un finanziamento da destinare all'acquisto del ramo di azienda dell'AN ME PA. Tale acquisto, infatti, avrebbe permesso alla AN ME PA di riappianare parte dei debiti con il ceto bancario1. In vista e prima di ciò, tali società avevano chiesto ed ottenuto dalle predette banche delle aperture di credito/fido a brevissimo termine finalizzate a pagare la caparra prevista dal preliminare (cfr. doc. 13, ivi art.

2.3. a pag. 4). Versata la caparra (cfr. docc. 14 e 1 dalla lettura della relazione dei commissari sulle cause della crisi, si evince che la AN ME PA era in crisi già dal 2003 ed insolvente almeno dal 2006 (cfr. doc. 16 e, ivi, a pag. 65) e che all'interno del ceto bancario che l'aveva finanziata la posizione della AN delle CH PA e della AN AR di ON PA era dominante, con un'esposizione della prima per oltre Euro 12.500.000, tutti in via
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