Trib. Frosinone, sentenza 05/11/2024, n. 1910
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Testo completo
R.G. n.4010/2023
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Frosinone, Dott. M L, all'esito dell'udienza del 2.10.2024, svolta mediante il deposito di note telematiche, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro iscritta al Ruolo Generale Controversie Lavoro per l'anno 2023 al numero 4010, promossa con ricorso depositato in data 10.11.2023 da
rappresentato e difeso dall'Avv. R B, ed elettivamente Parte_1
domiciliato presso lo studio legale ubicato in Via Casilina Nord n.96, a Frosinone (FR), giusta procura allegata contro
Controparte_1 di Ferentino (FR), in
[...]
persona del Dirigente Scolastico e legale rappresentante p.t., Prof.ssa C M, elettivamente domiciliato in Frosinone (Fr), Via A. Gentileschi n.11, delegato a costituirsi in giudizio e a rappresentare l'Amministrazione dal CP_2 [...]
[...]
[..
, in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall' Avv. M A. T per procura alle liti del 23.1.2023 a rogito Notaio in Roma n. rep. 37590/7131 e con questi Per_1 elettivamente domiciliata in Frosinone, piazza Gramsci 4, presso l'ufficio legale dell' CP_4
[...]
1
[...]
Il ricorrente, premesso di essere stato assunto dal in Controparte_1
qualità di docente, in forza di contratti a termine, via via reiterati, di essere stato poi immesso in ruolo in data 1.8.2019 e di essere stato, infine, posto in stato di quiescenza in data 1.9.2022, con pensione anticipata, categoria VOCUM n. 06701319, ha chiesto, in via principale, di accertare e dichiarare il suo diritto al riconoscimento dell'intero servizio non di ruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato, pari ad anni 10, mesi 10 e giorni 11, sia ai fini giuridici che economici. Per l'effetto, l'attore ha chiesto di condannare l'Amministrazione resistente ad effettuare nuovamente la ricostruzione della sua carriera – operata con il riconoscimento soltanto di anni 9, mesi 4 e giorni 0 di servizio preruolo - in ossequio al principio di non discriminazione di cui alla Direttiva comunitaria n.1999/70/CE, previa disapplicazione delle disposizioni nazionali con essa contrastanti, con particolare riferimento al D. Lgs. n.297/1994, e previa disapplicazione e/o annullamento degli atti amministrativi illegittimi presupposti, tra cui
l'emesso decreto di ricostruzione di carriera. In conseguenza, l'attore ha chiesto di condannare
l' resistente ad inquadrarlo nella conseguente fascia stipendiale, con Controparte_5
il riconoscimento della corretta anzianità di servizio o in quella comunque maturata, con espresso riconoscimento e condanna al pagamento della somma maturata, oltre i ratei di tredicesima mensilità, e quanto dovuto a titolo di differenze retributive, differenze contributive ed arretrati sulle retribuzioni stipendiali maturate a seguito dell'esatta ricostruzione di carriera e dell'inquadramento nella posizione maturata, con ogni conseguenza anche sul trattamento pensionistico e sull'importo mensile ad oggi calcolato, oltre gli importi maturati successivamente
a tale data sino all'effettivo soddisfo, oppure nella maggiore o minore somma ritenuta di
Giustizia, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo, contenuta nell'ambito della prescrizione quinquennale rispetto all'ultimo atto interruttivo, a far data dalla maturazione del diritto. In via subordinata, l'attore ha chiesto di accertare e dichiarare il suo diritto al riconoscimento dell'intero servizio non di ruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato come servizio di ruolo ai fini giuridici oltre che economici e di condannare quindi
l'Amministrazione resistente al compimento degli atti consequenziali e quindi ad inquadrare il ricorrente nella richiesta fascia stipendiale con la corretta anzianità di servizio, con pagamento in suo favore della somma ritenuta di Giustizia maggiorata di interessi e rivalutazione dalle scadenze all'effettivo saldo, con ogni conseguenza anche sul trattamento pensionistico e sull'importo mensile ad oggi calcolato. Infine, l'attore ha chiesto di condannare la resistente
ad adottare tutti i provvedimenti utili alla corretta evasione della Controparte_5
2
richiesta avanzata, inclusa, sempre e comunque, la regolarizzazione contributiva nei confronti dell' che è stata evocata in giudizio quale diretto interessato all'accertamento giudiziale, CP_6
più in particolare a riguardo della rideterminata misura della retribuzione del lavoratore e dunque quale destinatario del relativo corretto pagamento contributivo e della rimodulazione del rateo pensionistico.
Si è costituito il , chiedendo il rigetto di tutte le Controparte_1
domande avanzate dal ricorrente, stante la legittimità della condotta dell'Amministrazione che aveva applicato correttamente la vigente disciplina di settore, relativa alla ricostruzione della carriera del personale immesso in ruolo.
Si è costituito anche l' deducendo la carenza di giurisdizione dell'adito Tribunale in CP_6 favore della Corte dei Conti, quale giudice delle pensioni. L' ha eccepito, inoltre, la sua CP_3
carenza di legittimazione passiva, in tutto o in parte, in relazione alle domande presupposte inerenti il rapporto di servizio e la quantificazione del trattamento stipendiale trattandosi di questioni cui l' è estraneo e l'unico contraddittore è costituto dl Ministro convenuto, CP_6
L' ha poi eccepito la decadenza dal diritto e dall'azione ai sensi dell'articolo 147 del CP_6
d.P.R. n.1092 del 1973, nonché dell'articolo 2 della legge 29 del 1979, nonché l'intervenuta prescrizione dei contributi afferenti i servizi prestati preruolo. Nel merito, l' ha dedotto CP_6
l'infondatezza della domanda di riliquidazione della prestazione pensionistica ed il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione.
Parte ricorrente assume che la normativa italiana - ed in particolare, per il personale docente,
l'art.569 del D. Lgs. n.297/1994, secondo cui “Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo” e l'art. 489 del medesimo D.lgs., che al primo comma prevede, per il personale docente, che “Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione” - sia in contrasto con la normativa comunitaria ed in particolare con la clausola 4 dell'Accordo
Quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999, che stabilisce che i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto
3
o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive;
e che i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato, sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive.
Sulla questione è intervenuta la Cassazione, con la sentenza n.31149/2019 (conf. Cass.
n.3474/2020).
La Cassazione, dopo aver richiamato la normativa interna – ovvero i già citati artt.485 e 489 del del D.Lgs. n.297/1994 – ha osservato che quest'ultima norma va letta congiuntamente all'art.11, comma 14, della Legge n.124/1999 che stabilisce che “il comma 1 dell'art. 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”.
Con riguardo poi agli effetti del D.Lgs. n.297/1994 sulla normativa previgente, la Corte ha osservato che l'art. 676 del D.Lgs. cit. ha introdotto una disposizione di carattere generale, prevedendo che «Le disposizioni inserite nel presente testo unico vigono nella formulazione da esso risultante;
quelle non inserite restano ferme ad eccezione delle disposizioni contrarie od incompatibili con il testo unico stesso, che sono abrogate». Dalla chiara formulazione della norma, pertanto, si evince che, a partire dalla pubblicazione del decreto legislativo, le norme antecedenti sono confluite nel testo unico e continuano ad applicarsi nei limiti sopra indicati.
Inoltre, ai sensi dell'art.4, comma 3, D.P.R. 23.8.1988 n.399 (intitolato "Inquadramento economico - Passaggi di qualifica funzionale"), “Al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo3 anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali”.
In questo contesto normativo – ha osservato ancora la Cassazione - si è inserita, a seguito della contrattualizzazione dell'impiego pubblico, la contrattazione collettiva che nell'ambito scolastico, quanto ai rapporti con la legge, è soggetta all'applicazione dei principi dettati dagli artt. 2 e 40 del D.Lgs. n.165/2001, nelle diverse versioni succedutesi nel tempo, fatte salve le disposizioni speciali
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Frosinone, Dott. M L, all'esito dell'udienza del 2.10.2024, svolta mediante il deposito di note telematiche, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro iscritta al Ruolo Generale Controversie Lavoro per l'anno 2023 al numero 4010, promossa con ricorso depositato in data 10.11.2023 da
rappresentato e difeso dall'Avv. R B, ed elettivamente Parte_1
domiciliato presso lo studio legale ubicato in Via Casilina Nord n.96, a Frosinone (FR), giusta procura allegata contro
Controparte_1 di Ferentino (FR), in
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persona del Dirigente Scolastico e legale rappresentante p.t., Prof.ssa C M, elettivamente domiciliato in Frosinone (Fr), Via A. Gentileschi n.11, delegato a costituirsi in giudizio e a rappresentare l'Amministrazione dal CP_2 [...]
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, in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall' Avv. M A. T per procura alle liti del 23.1.2023 a rogito Notaio in Roma n. rep. 37590/7131 e con questi Per_1 elettivamente domiciliata in Frosinone, piazza Gramsci 4, presso l'ufficio legale dell' CP_4
[...]
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Il ricorrente, premesso di essere stato assunto dal in Controparte_1
qualità di docente, in forza di contratti a termine, via via reiterati, di essere stato poi immesso in ruolo in data 1.8.2019 e di essere stato, infine, posto in stato di quiescenza in data 1.9.2022, con pensione anticipata, categoria VOCUM n. 06701319, ha chiesto, in via principale, di accertare e dichiarare il suo diritto al riconoscimento dell'intero servizio non di ruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato, pari ad anni 10, mesi 10 e giorni 11, sia ai fini giuridici che economici. Per l'effetto, l'attore ha chiesto di condannare l'Amministrazione resistente ad effettuare nuovamente la ricostruzione della sua carriera – operata con il riconoscimento soltanto di anni 9, mesi 4 e giorni 0 di servizio preruolo - in ossequio al principio di non discriminazione di cui alla Direttiva comunitaria n.1999/70/CE, previa disapplicazione delle disposizioni nazionali con essa contrastanti, con particolare riferimento al D. Lgs. n.297/1994, e previa disapplicazione e/o annullamento degli atti amministrativi illegittimi presupposti, tra cui
l'emesso decreto di ricostruzione di carriera. In conseguenza, l'attore ha chiesto di condannare
l' resistente ad inquadrarlo nella conseguente fascia stipendiale, con Controparte_5
il riconoscimento della corretta anzianità di servizio o in quella comunque maturata, con espresso riconoscimento e condanna al pagamento della somma maturata, oltre i ratei di tredicesima mensilità, e quanto dovuto a titolo di differenze retributive, differenze contributive ed arretrati sulle retribuzioni stipendiali maturate a seguito dell'esatta ricostruzione di carriera e dell'inquadramento nella posizione maturata, con ogni conseguenza anche sul trattamento pensionistico e sull'importo mensile ad oggi calcolato, oltre gli importi maturati successivamente
a tale data sino all'effettivo soddisfo, oppure nella maggiore o minore somma ritenuta di
Giustizia, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo, contenuta nell'ambito della prescrizione quinquennale rispetto all'ultimo atto interruttivo, a far data dalla maturazione del diritto. In via subordinata, l'attore ha chiesto di accertare e dichiarare il suo diritto al riconoscimento dell'intero servizio non di ruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato come servizio di ruolo ai fini giuridici oltre che economici e di condannare quindi
l'Amministrazione resistente al compimento degli atti consequenziali e quindi ad inquadrare il ricorrente nella richiesta fascia stipendiale con la corretta anzianità di servizio, con pagamento in suo favore della somma ritenuta di Giustizia maggiorata di interessi e rivalutazione dalle scadenze all'effettivo saldo, con ogni conseguenza anche sul trattamento pensionistico e sull'importo mensile ad oggi calcolato. Infine, l'attore ha chiesto di condannare la resistente
ad adottare tutti i provvedimenti utili alla corretta evasione della Controparte_5
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richiesta avanzata, inclusa, sempre e comunque, la regolarizzazione contributiva nei confronti dell' che è stata evocata in giudizio quale diretto interessato all'accertamento giudiziale, CP_6
più in particolare a riguardo della rideterminata misura della retribuzione del lavoratore e dunque quale destinatario del relativo corretto pagamento contributivo e della rimodulazione del rateo pensionistico.
Si è costituito il , chiedendo il rigetto di tutte le Controparte_1
domande avanzate dal ricorrente, stante la legittimità della condotta dell'Amministrazione che aveva applicato correttamente la vigente disciplina di settore, relativa alla ricostruzione della carriera del personale immesso in ruolo.
Si è costituito anche l' deducendo la carenza di giurisdizione dell'adito Tribunale in CP_6 favore della Corte dei Conti, quale giudice delle pensioni. L' ha eccepito, inoltre, la sua CP_3
carenza di legittimazione passiva, in tutto o in parte, in relazione alle domande presupposte inerenti il rapporto di servizio e la quantificazione del trattamento stipendiale trattandosi di questioni cui l' è estraneo e l'unico contraddittore è costituto dl Ministro convenuto, CP_6
L' ha poi eccepito la decadenza dal diritto e dall'azione ai sensi dell'articolo 147 del CP_6
d.P.R. n.1092 del 1973, nonché dell'articolo 2 della legge 29 del 1979, nonché l'intervenuta prescrizione dei contributi afferenti i servizi prestati preruolo. Nel merito, l' ha dedotto CP_6
l'infondatezza della domanda di riliquidazione della prestazione pensionistica ed il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione.
Parte ricorrente assume che la normativa italiana - ed in particolare, per il personale docente,
l'art.569 del D. Lgs. n.297/1994, secondo cui “Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo” e l'art. 489 del medesimo D.lgs., che al primo comma prevede, per il personale docente, che “Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione” - sia in contrasto con la normativa comunitaria ed in particolare con la clausola 4 dell'Accordo
Quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999, che stabilisce che i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto
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o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive;
e che i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato, sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive.
Sulla questione è intervenuta la Cassazione, con la sentenza n.31149/2019 (conf. Cass.
n.3474/2020).
La Cassazione, dopo aver richiamato la normativa interna – ovvero i già citati artt.485 e 489 del del D.Lgs. n.297/1994 – ha osservato che quest'ultima norma va letta congiuntamente all'art.11, comma 14, della Legge n.124/1999 che stabilisce che “il comma 1 dell'art. 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”.
Con riguardo poi agli effetti del D.Lgs. n.297/1994 sulla normativa previgente, la Corte ha osservato che l'art. 676 del D.Lgs. cit. ha introdotto una disposizione di carattere generale, prevedendo che «Le disposizioni inserite nel presente testo unico vigono nella formulazione da esso risultante;
quelle non inserite restano ferme ad eccezione delle disposizioni contrarie od incompatibili con il testo unico stesso, che sono abrogate». Dalla chiara formulazione della norma, pertanto, si evince che, a partire dalla pubblicazione del decreto legislativo, le norme antecedenti sono confluite nel testo unico e continuano ad applicarsi nei limiti sopra indicati.
Inoltre, ai sensi dell'art.4, comma 3, D.P.R. 23.8.1988 n.399 (intitolato "Inquadramento economico - Passaggi di qualifica funzionale"), “Al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo3 anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali”.
In questo contesto normativo – ha osservato ancora la Cassazione - si è inserita, a seguito della contrattualizzazione dell'impiego pubblico, la contrattazione collettiva che nell'ambito scolastico, quanto ai rapporti con la legge, è soggetta all'applicazione dei principi dettati dagli artt. 2 e 40 del D.Lgs. n.165/2001, nelle diverse versioni succedutesi nel tempo, fatte salve le disposizioni speciali
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