Trib. Parma, sentenza 28/11/2024, n. 937
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Testo completo
N.R.G. 217/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOM DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice M
M, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
LATINI LAURA ed elettivamente domiciliato presso il relativo studio in Corso
XXII Marzo n. 4, Milano
RICORRENTE contro
( , in persona del l. r. p. Controparte_1 P.IVA_1
t., rappresentata e difesa dagli avv. C FEDERICO e MCCHI
M ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio in Strada
Repubblica n. 56, Parma;
( ), in Parte_2 P.IVA_2 persona del l. r. p. t., rappresentata e difesa dagli avv. P LUCA e MUCCI
DIEGO ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio in Strada XXII Luglio
n. 15, Parma;
CONVENUTE
OGGETTO: retribuzione
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
«In via preliminare:
1) Accertare e dichiarare che le società North Logistics , Controparte_2 Controparte_3
[.. e la costituiscono un unico datore di lavoro, e/o hanno utilizzato, per tutto il periodo CP_4 oggetto di causa o per quello diverso che risulterà all'esito dell'istruttoria, la prestazione lavorativa del ricorrente in regime di coodatorialità, per tutte le ragioni esposte in narrativa;
2) accertare e dichiarare che tra la e la è intercorsa una cessione Parte_3 CP_4
d'azienda in data 24.6.2019;
In via principale e nel merito:
3) Accertare e dichiarare che a far data dal 11.7.2019 al 30.7.2019 il ricorrente ha prestato lavoro in nero senza alcuna regolarizzazione contrattuale, fiscale, contributiva e retributiva alle dipendenze della Controparte_5
4) Accertare e dichiarare che, nel corso di tutto il rapporto di lavoro intercorso, dal mese di aprile
2019 al mese di novembre 2019, o altre diverse date che risulteranno all'esito del giudizio, il ricorrente ha maturato crediti, nei confronti di e/o e/o la Controparte_5 Parte_3
nonché nei confronti delle committenti – ciascuna per i periodi di loro competenza - a CP_4 titolo di differenze retributive per ore di lavoro ordinario e straordinario, come meglio dettagliate in narrativa, per complessivi Euro 30.367,25 lordi di cui Euro 1.194,27 lordi a titolo di TFR oltre a
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rivalutazione ed interessi, o per quella diversa somma maggiore o minore che risulterà all'esito dell'istruttoria o che verrà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi, e per l'effetto
4.1) Condannare, ove occorrendo, anche in solido tra loro la e/ola Parte_3 CP_4 quali unico datore di lavoro e/o in virtù della codatorialità e unicità del datore di lavoro e/o per effetto della cessione d'azienda, o in via subordinata ciascuna società singolarmente per quanto di propria responsabilità, a corrispondere al ricorrente la somma di Euro 30.367,25 lordi di cui Euro
1.194,27 lordi a titolo di TFR o le maggiori o minori somme che risulteranno all'esito dell'istruttoria o che verranno ritenute di giustizia, maggiorate di interessi e rivalutazione;
4.2) Condannare, ove occorrendo anche in via solidale tra loro, pro quota le committenti
[...]
e/o . nella misura di Controparte_1 CP_6 Controparte_7 complessivi Euro 9.507,79 lordi di cui euro 444,45 a titolo di TFRa titolo di TFR e G.S.
S.p.A.nella misura di Euro Euro 20.859,46 lordi di cui euro 749,82 a titolo di TFR;
Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre CPA ed IVA, con distrazione in favore del procuratore, che si dichiara antistatario».
Per la convenuta Controparte_1
«- in via preliminare: dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, l'improcedibilità o come meglio della domanda promossa dal signor dinnanzi al Tribunale di Pavia, Giudice del Lavoro, CP_8 trattandosi di controversia devoluta alla competenza funzionale del Tribunale di Pavia, Giudice del
Fallimento, ovvero, in subordine, alla competenza territoriale del Tribunale di Parma, Sezione
Lavoro;
- sempre in via preliminare: accertare la natura di contratto di trasporto, per le ragioni tutte esposte in narrativa, con riferimento al rapporto intercorso tra e North Controparte_1
Logistics S.r.l. in fallimento nel periodo di gennaio 2019 e giugno 2019 e, per l'effetto, dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo a ed ordinarne Controparte_1
l'estromissione dal giudizio;
- in via principale, nel merito: rigettare, per i motivi tutti di cui in narrativa, ogni domanda promossa dal signor nei confronti di in quanto Parte_4 Controparte_1 improcedibile, inammissibile, infondata o come meglio;
- sempre e comunque con vittoria di spese e compensi professionali relativi al presente giudizio, oltre al rimborso forfettario (15%), C.P.A. e I.V.A. come per legge».
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Per la convenuta e Parte_2 Controparte_9
«- in via principale, rigettare le domande proposte dal sig. nei confronti di Parte_1 Pt_2
[...] Controparte_9
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento (totale o parziale) delle domande avversarie, condannare, in via di regresso, a rimborsare a Controparte_1 [...] quanto eventualmente la stessa dovrà pagare al sig. in Parte_5 Parte_1 esecuzione dell'emananda sentenza;
- con vittoria di spese ed onorari del giudizio».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in riassunzione depositato in data 6.3.2023, a seguito di ordinanza di incompetenza emessa dal Tribunale di Pavia in data 8.2.2023, ha Parte_1 chiesto al Tribunale di Parma di condannare e Controparte_1
e – in forza del vincolo di responsabilità solidale di cui Parte_2 Controparte_9 all'art. 29 d.lgs. 276/2003 – al pagamento in suo favore di € 9.063,34 a titolo di differenze retributive per lavoro straordinario e di € 444,45 a titolo di TFR.
2. A sostegno della propria domanda, il ricorrente ha affermato di essere stato assunto il 12.04.2019 da sino all'11.07.2019 prestando la propria attività Controparte_5 lavorativa come trasportatore presso la committente e Controparte_1 trasportando la merce della società e Parte_2 Controparte_9
3. e e si sono costituite in Controparte_1 Parte_2 Controparte_9 giudizio chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
4. La causa è stata istruita mediante escussione di deposizione testimoniale.
5. A seguito di discussione la causa è stata decisa con lettura in udienza della sentenza.
6. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
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7. Occorre premettere che la domanda del ricorrente è formulata nei confronti delle convenute sulla base di quanto disposto dall'art. 29 co. 2 d.lgs. 276/2003, secondo il quale il committente è obbligato in solido a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi dovuti dal datore di lavoro in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto.
8. Devono essere innanzitutto esaminate le eccezioni preliminari sollevate dalla convenuta CP_1
9. ha eccepito l'improponibilità o improcedibilità
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOM DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice M
M, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
LATINI LAURA ed elettivamente domiciliato presso il relativo studio in Corso
XXII Marzo n. 4, Milano
RICORRENTE contro
( , in persona del l. r. p. Controparte_1 P.IVA_1
t., rappresentata e difesa dagli avv. C FEDERICO e MCCHI
M ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio in Strada
Repubblica n. 56, Parma;
( ), in Parte_2 P.IVA_2 persona del l. r. p. t., rappresentata e difesa dagli avv. P LUCA e MUCCI
DIEGO ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio in Strada XXII Luglio
n. 15, Parma;
CONVENUTE
OGGETTO: retribuzione
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
«In via preliminare:
1) Accertare e dichiarare che le società North Logistics , Controparte_2 Controparte_3
[.. e la costituiscono un unico datore di lavoro, e/o hanno utilizzato, per tutto il periodo CP_4 oggetto di causa o per quello diverso che risulterà all'esito dell'istruttoria, la prestazione lavorativa del ricorrente in regime di coodatorialità, per tutte le ragioni esposte in narrativa;
2) accertare e dichiarare che tra la e la è intercorsa una cessione Parte_3 CP_4
d'azienda in data 24.6.2019;
In via principale e nel merito:
3) Accertare e dichiarare che a far data dal 11.7.2019 al 30.7.2019 il ricorrente ha prestato lavoro in nero senza alcuna regolarizzazione contrattuale, fiscale, contributiva e retributiva alle dipendenze della Controparte_5
4) Accertare e dichiarare che, nel corso di tutto il rapporto di lavoro intercorso, dal mese di aprile
2019 al mese di novembre 2019, o altre diverse date che risulteranno all'esito del giudizio, il ricorrente ha maturato crediti, nei confronti di e/o e/o la Controparte_5 Parte_3
nonché nei confronti delle committenti – ciascuna per i periodi di loro competenza - a CP_4 titolo di differenze retributive per ore di lavoro ordinario e straordinario, come meglio dettagliate in narrativa, per complessivi Euro 30.367,25 lordi di cui Euro 1.194,27 lordi a titolo di TFR oltre a
Pag. 2 di 12
rivalutazione ed interessi, o per quella diversa somma maggiore o minore che risulterà all'esito dell'istruttoria o che verrà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi, e per l'effetto
4.1) Condannare, ove occorrendo, anche in solido tra loro la e/ola Parte_3 CP_4 quali unico datore di lavoro e/o in virtù della codatorialità e unicità del datore di lavoro e/o per effetto della cessione d'azienda, o in via subordinata ciascuna società singolarmente per quanto di propria responsabilità, a corrispondere al ricorrente la somma di Euro 30.367,25 lordi di cui Euro
1.194,27 lordi a titolo di TFR o le maggiori o minori somme che risulteranno all'esito dell'istruttoria o che verranno ritenute di giustizia, maggiorate di interessi e rivalutazione;
4.2) Condannare, ove occorrendo anche in via solidale tra loro, pro quota le committenti
[...]
e/o . nella misura di Controparte_1 CP_6 Controparte_7 complessivi Euro 9.507,79 lordi di cui euro 444,45 a titolo di TFRa titolo di TFR e G.S.
S.p.A.nella misura di Euro Euro 20.859,46 lordi di cui euro 749,82 a titolo di TFR;
Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre CPA ed IVA, con distrazione in favore del procuratore, che si dichiara antistatario».
Per la convenuta Controparte_1
«- in via preliminare: dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, l'improcedibilità o come meglio della domanda promossa dal signor dinnanzi al Tribunale di Pavia, Giudice del Lavoro, CP_8 trattandosi di controversia devoluta alla competenza funzionale del Tribunale di Pavia, Giudice del
Fallimento, ovvero, in subordine, alla competenza territoriale del Tribunale di Parma, Sezione
Lavoro;
- sempre in via preliminare: accertare la natura di contratto di trasporto, per le ragioni tutte esposte in narrativa, con riferimento al rapporto intercorso tra e North Controparte_1
Logistics S.r.l. in fallimento nel periodo di gennaio 2019 e giugno 2019 e, per l'effetto, dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo a ed ordinarne Controparte_1
l'estromissione dal giudizio;
- in via principale, nel merito: rigettare, per i motivi tutti di cui in narrativa, ogni domanda promossa dal signor nei confronti di in quanto Parte_4 Controparte_1 improcedibile, inammissibile, infondata o come meglio;
- sempre e comunque con vittoria di spese e compensi professionali relativi al presente giudizio, oltre al rimborso forfettario (15%), C.P.A. e I.V.A. come per legge».
Pag. 3 di 12
Per la convenuta e Parte_2 Controparte_9
«- in via principale, rigettare le domande proposte dal sig. nei confronti di Parte_1 Pt_2
[...] Controparte_9
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento (totale o parziale) delle domande avversarie, condannare, in via di regresso, a rimborsare a Controparte_1 [...] quanto eventualmente la stessa dovrà pagare al sig. in Parte_5 Parte_1 esecuzione dell'emananda sentenza;
- con vittoria di spese ed onorari del giudizio».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in riassunzione depositato in data 6.3.2023, a seguito di ordinanza di incompetenza emessa dal Tribunale di Pavia in data 8.2.2023, ha Parte_1 chiesto al Tribunale di Parma di condannare e Controparte_1
e – in forza del vincolo di responsabilità solidale di cui Parte_2 Controparte_9 all'art. 29 d.lgs. 276/2003 – al pagamento in suo favore di € 9.063,34 a titolo di differenze retributive per lavoro straordinario e di € 444,45 a titolo di TFR.
2. A sostegno della propria domanda, il ricorrente ha affermato di essere stato assunto il 12.04.2019 da sino all'11.07.2019 prestando la propria attività Controparte_5 lavorativa come trasportatore presso la committente e Controparte_1 trasportando la merce della società e Parte_2 Controparte_9
3. e e si sono costituite in Controparte_1 Parte_2 Controparte_9 giudizio chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
4. La causa è stata istruita mediante escussione di deposizione testimoniale.
5. A seguito di discussione la causa è stata decisa con lettura in udienza della sentenza.
6. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Pag. 4 di 12
7. Occorre premettere che la domanda del ricorrente è formulata nei confronti delle convenute sulla base di quanto disposto dall'art. 29 co. 2 d.lgs. 276/2003, secondo il quale il committente è obbligato in solido a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi dovuti dal datore di lavoro in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto.
8. Devono essere innanzitutto esaminate le eccezioni preliminari sollevate dalla convenuta CP_1
9. ha eccepito l'improponibilità o improcedibilità
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