Trib. Parma, sentenza 28/11/2024, n. 937
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Testo completo
N.R.G. 217/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
Moresco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
LATINI LAURA ed elettivamente domiciliato presso il relativo studio in Corso
XXII Marzo n. 4, Milano
RICORRENTE contro
( , in persona del l. r. p. Controparte_1 P.IVA_1
t., rappresentata e difesa dagli avv. CASIRAGHI FEDERICO e MAROCCHI
MICHELE ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio in Strada
Repubblica n. 56, Parma;
( ), in Parte_2 P.IVA_2 persona del l. r. p. t., rappresentata e difesa dagli avv. PERON LUCA e MEUCCI
DIEGO ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio in Strada XXII Luglio
n. 15, Parma;
CONVENUTE
OGGETTO: retribuzione
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
«In via preliminare:
1) Accertare e dichiarare che le società NO LO , Controparte_2 Controparte_3
[.. e la costituiscono un unico datore di lavoro, e/o hanno utilizzato, per tutto il periodo CP_4 oggetto di causa o per quello diverso che risulterà all'esito dell'istruttoria, la prestazione lavorativa del ricorrente in regime di coodatorialità, per tutte le ragioni esposte in narrativa;
2) accertare e dichiarare che tra la e la è intercorsa una cessione Parte_3 CP_4
d'azienda in data 24.6.2019;
In via principale e nel merito:
3) Accertare e dichiarare che a far data dal 11.7.2019 al 30.7.2019 il ricorrente ha prestato lavoro in nero senza alcuna regolarizzazione contrattuale, fiscale, contributiva e retributiva alle dipendenze della Controparte_5
4) Accertare e dichiarare che, nel corso di tutto il rapporto di lavoro intercorso, dal mese di aprile
2019 al mese di novembre 2019, o altre diverse date che risulteranno all'esito del giudizio, il ricorrente ha maturato crediti, nei confronti di e/o e/o la Controparte_5 Parte_3
nonché nei confronti delle committenti – ciascuna per i periodi di loro competenza - a CP_4 titolo di differenze retributive per ore di lavoro ordinario e straordinario, come meglio dettagliate in narrativa, per complessivi Euro 30.367,25 lordi di cui Euro 1.194,27 lordi a titolo di TFR oltre a
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rivalutazione ed interessi, o per quella diversa somma maggiore o minore che risulterà all'esito dell'istruttoria o che verrà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi, e per l'effetto
4.1) Condannare, ove occorrendo, anche in solido tra loro la e/ola Parte_3 CP_4 quali unico datore di lavoro e/o in virtù della codatorialità e unicità del datore di lavoro e/o per effetto della cessione d'azienda, o in via subordinata ciascuna società singolarmente per quanto di propria responsabilità, a corrispondere al ricorrente la somma di Euro 30.367,25 lordi di cui Euro
1.194,27 lordi a titolo di TFR o le maggiori o minori somme che risulteranno all'esito dell'istruttoria o che verranno ritenute di giustizia, maggiorate di interessi e rivalutazione;
4.2) Condannare, ove occorrendo anche in via solidale tra loro, pro quota le committenti
[...]
e/o . nella misura di Controparte_1 CP_6 Controparte_7 complessivi Euro 9.507,79 lordi di cui euro 444,45 a titolo di TFRa titolo di TFR e G.S.
S.p.A.nella misura di Euro Euro 20.859,46 lordi di cui euro 749,82 a titolo di TFR;
Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre CPA ed IVA, con distrazione in favore del procuratore, che si dichiara antistatario».
Per la convenuta Controparte_1
«- in via preliminare: dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, l'improcedibilità o come meglio della domanda promossa dal signor dinnanzi al Tribunale di Pavia, Giudice del Lavoro, CP_8 trattandosi di controversia devoluta alla competenza funzionale del Tribunale di Pavia, Giudice del
Fallimento, ovvero, in subordine, alla competenza territoriale del Tribunale di Parma, Sezione
Lavoro;
- sempre in via preliminare: accertare la natura di contratto di trasporto, per le ragioni tutte esposte in narrativa, con riferimento al rapporto intercorso tra e NO Controparte_1
LO S.r.l. in fallimento nel periodo di gennaio 2019 e giugno 2019 e, per l'effetto, dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo a ed ordinarne Controparte_1
l'estromissione dal giudizio;
- in via principale, nel merito: rigettare, per i motivi tutti di cui in narrativa, ogni domanda promossa dal signor nei confronti di in quanto Parte_4 Controparte_1 improcedibile, inammissibile, infondata o come meglio;
- sempre e comunque con vittoria di spese e compensi professionali relativi al presente giudizio, oltre al rimborso forfettario (15%), C.P.A. e I.V.A. come per legge».
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Per la convenuta e Parte_2 Controparte_9
«- in via principale, rigettare le domande proposte dal sig. nei confronti di Parte_1 Pt_2
[...] Controparte_9
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento (totale o parziale) delle domande avversarie, condannare, in via di regresso, a rimborsare a Controparte_1 [...] quanto eventualmente la stessa dovrà pagare al sig. in Parte_5 Parte_1 esecuzione dell'emananda sentenza;
- con vittoria di spese ed onorari del giudizio».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in riassunzione depositato in data 6.3.2023, a seguito di ordinanza di incompetenza emessa dal Tribunale di Pavia in data 8.2.2023, ha Parte_1 chiesto al Tribunale di Parma di condannare e Controparte_1
e – in forza del vincolo di responsabilità solidale di cui Parte_2 Controparte_9 all'art. 29 d.lgs. 276/2003 – al pagamento in suo favore di € 9.063,34 a titolo di differenze retributive per lavoro straordinario e di € 444,45 a titolo di TFR.
2. A sostegno della propria domanda, il ricorrente ha affermato di essere stato assunto il 12.04.2019 da sino all'11.07.2019 prestando la propria attività Controparte_5 lavorativa come trasportatore presso la committente e Controparte_1 trasportando la merce della società e Parte_2 Controparte_9
3. e e si sono costituite in Controparte_1 Parte_2 Controparte_9 giudizio chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
4. La causa è stata istruita mediante escussione di deposizione testimoniale.
5. A seguito di discussione la causa è stata decisa con lettura in udienza della sentenza.
6. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
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7. Occorre premettere che la domanda del ricorrente è formulata nei confronti delle convenute sulla base di quanto disposto dall'art. 29 co. 2 d.lgs. 276/2003, secondo il quale il committente è obbligato in solido a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi dovuti dal datore di lavoro in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto.
8. Devono essere innanzitutto esaminate le eccezioni preliminari sollevate dalla convenuta CP_1
9. ha
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
Moresco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
LATINI LAURA ed elettivamente domiciliato presso il relativo studio in Corso
XXII Marzo n. 4, Milano
RICORRENTE contro
( , in persona del l. r. p. Controparte_1 P.IVA_1
t., rappresentata e difesa dagli avv. CASIRAGHI FEDERICO e MAROCCHI
MICHELE ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio in Strada
Repubblica n. 56, Parma;
( ), in Parte_2 P.IVA_2 persona del l. r. p. t., rappresentata e difesa dagli avv. PERON LUCA e MEUCCI
DIEGO ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio in Strada XXII Luglio
n. 15, Parma;
CONVENUTE
OGGETTO: retribuzione
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
«In via preliminare:
1) Accertare e dichiarare che le società NO LO , Controparte_2 Controparte_3
[.. e la costituiscono un unico datore di lavoro, e/o hanno utilizzato, per tutto il periodo CP_4 oggetto di causa o per quello diverso che risulterà all'esito dell'istruttoria, la prestazione lavorativa del ricorrente in regime di coodatorialità, per tutte le ragioni esposte in narrativa;
2) accertare e dichiarare che tra la e la è intercorsa una cessione Parte_3 CP_4
d'azienda in data 24.6.2019;
In via principale e nel merito:
3) Accertare e dichiarare che a far data dal 11.7.2019 al 30.7.2019 il ricorrente ha prestato lavoro in nero senza alcuna regolarizzazione contrattuale, fiscale, contributiva e retributiva alle dipendenze della Controparte_5
4) Accertare e dichiarare che, nel corso di tutto il rapporto di lavoro intercorso, dal mese di aprile
2019 al mese di novembre 2019, o altre diverse date che risulteranno all'esito del giudizio, il ricorrente ha maturato crediti, nei confronti di e/o e/o la Controparte_5 Parte_3
nonché nei confronti delle committenti – ciascuna per i periodi di loro competenza - a CP_4 titolo di differenze retributive per ore di lavoro ordinario e straordinario, come meglio dettagliate in narrativa, per complessivi Euro 30.367,25 lordi di cui Euro 1.194,27 lordi a titolo di TFR oltre a
Pag. 2 di 12
rivalutazione ed interessi, o per quella diversa somma maggiore o minore che risulterà all'esito dell'istruttoria o che verrà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi, e per l'effetto
4.1) Condannare, ove occorrendo, anche in solido tra loro la e/ola Parte_3 CP_4 quali unico datore di lavoro e/o in virtù della codatorialità e unicità del datore di lavoro e/o per effetto della cessione d'azienda, o in via subordinata ciascuna società singolarmente per quanto di propria responsabilità, a corrispondere al ricorrente la somma di Euro 30.367,25 lordi di cui Euro
1.194,27 lordi a titolo di TFR o le maggiori o minori somme che risulteranno all'esito dell'istruttoria o che verranno ritenute di giustizia, maggiorate di interessi e rivalutazione;
4.2) Condannare, ove occorrendo anche in via solidale tra loro, pro quota le committenti
[...]
e/o . nella misura di Controparte_1 CP_6 Controparte_7 complessivi Euro 9.507,79 lordi di cui euro 444,45 a titolo di TFRa titolo di TFR e G.S.
S.p.A.nella misura di Euro Euro 20.859,46 lordi di cui euro 749,82 a titolo di TFR;
Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre CPA ed IVA, con distrazione in favore del procuratore, che si dichiara antistatario».
Per la convenuta Controparte_1
«- in via preliminare: dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, l'improcedibilità o come meglio della domanda promossa dal signor dinnanzi al Tribunale di Pavia, Giudice del Lavoro, CP_8 trattandosi di controversia devoluta alla competenza funzionale del Tribunale di Pavia, Giudice del
Fallimento, ovvero, in subordine, alla competenza territoriale del Tribunale di Parma, Sezione
Lavoro;
- sempre in via preliminare: accertare la natura di contratto di trasporto, per le ragioni tutte esposte in narrativa, con riferimento al rapporto intercorso tra e NO Controparte_1
LO S.r.l. in fallimento nel periodo di gennaio 2019 e giugno 2019 e, per l'effetto, dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo a ed ordinarne Controparte_1
l'estromissione dal giudizio;
- in via principale, nel merito: rigettare, per i motivi tutti di cui in narrativa, ogni domanda promossa dal signor nei confronti di in quanto Parte_4 Controparte_1 improcedibile, inammissibile, infondata o come meglio;
- sempre e comunque con vittoria di spese e compensi professionali relativi al presente giudizio, oltre al rimborso forfettario (15%), C.P.A. e I.V.A. come per legge».
Pag. 3 di 12
Per la convenuta e Parte_2 Controparte_9
«- in via principale, rigettare le domande proposte dal sig. nei confronti di Parte_1 Pt_2
[...] Controparte_9
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento (totale o parziale) delle domande avversarie, condannare, in via di regresso, a rimborsare a Controparte_1 [...] quanto eventualmente la stessa dovrà pagare al sig. in Parte_5 Parte_1 esecuzione dell'emananda sentenza;
- con vittoria di spese ed onorari del giudizio».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in riassunzione depositato in data 6.3.2023, a seguito di ordinanza di incompetenza emessa dal Tribunale di Pavia in data 8.2.2023, ha Parte_1 chiesto al Tribunale di Parma di condannare e Controparte_1
e – in forza del vincolo di responsabilità solidale di cui Parte_2 Controparte_9 all'art. 29 d.lgs. 276/2003 – al pagamento in suo favore di € 9.063,34 a titolo di differenze retributive per lavoro straordinario e di € 444,45 a titolo di TFR.
2. A sostegno della propria domanda, il ricorrente ha affermato di essere stato assunto il 12.04.2019 da sino all'11.07.2019 prestando la propria attività Controparte_5 lavorativa come trasportatore presso la committente e Controparte_1 trasportando la merce della società e Parte_2 Controparte_9
3. e e si sono costituite in Controparte_1 Parte_2 Controparte_9 giudizio chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
4. La causa è stata istruita mediante escussione di deposizione testimoniale.
5. A seguito di discussione la causa è stata decisa con lettura in udienza della sentenza.
6. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Pag. 4 di 12
7. Occorre premettere che la domanda del ricorrente è formulata nei confronti delle convenute sulla base di quanto disposto dall'art. 29 co. 2 d.lgs. 276/2003, secondo il quale il committente è obbligato in solido a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi dovuti dal datore di lavoro in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto.
8. Devono essere innanzitutto esaminate le eccezioni preliminari sollevate dalla convenuta CP_1
9. ha
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